Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Consorzio autostrade siciliane (C.A.S., ente pubblico non economico, come definitivamente accertato in primo grado) aveva chiesto all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione (URLMO) di Palermo l’avviamento, secondo l’ordine di graduatoria, di n. 78 + 55 iscritti alle liste di mobilità e di collocamento, da sottoporre a selezione ai fini dell’assunzione in qualità di agente tecnico esattore part time, livello C), ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 16, come modificato e integrato dal D.L. n. 86 del 1988, art. 4, commi da 4-bis a 4-sexies e 5, convertito nella L. n. 16 del 1988 e del relativo D.P.C.M. 27 dicembre 1988 di attuazione (pubblicato sulla G.U. n. 306 del 31.12.1988).
Predisposte le relative graduatorie, la seconda pubblicata in data 28 dicembre 2001, l’URLMO, che avrebbe dovuto avviare alla selezione i candidati entro dieci giorni, vi provvide solo parzialmente, sospendendo l’avviamento del secondo gruppo di 55 candidati per chiedere un parere all’avvocatura distrettuale dello Stato.
Con ricorso depositato il 28 giugno 2004 C.S., deducendo di essere stata utilmente inserita nella graduatoria del secondo gruppo e non ancora avviata, aveva chiesto al Tribunale di Messina, in via principale, la costituzione di un rapporto di lavoro con il Consorzio per le autostrade siciliane, in qualità di agente tecnico esattore part-time livello C) e, in via subordinata, l’accertamento del suo diritto ad essere avviata dall’URLMO al Consorzio; in ogni caso con la condanna del Consorzio e/o dell’URLMO e/o dell’Assessorato regionale a pagarle, anche a titolo di danno, le retribuzioni perdute dalla data del 7 gennaio 2002 (decimo giorno successivo alla pubblicazione da parte dell’URLMO della graduatoria dei titolari del diritto all’avviamento al Consorzio) alla data di effettiva immissione in servizio.
Il giudice di primo grado rigettò la domanda svolta in via principale e accolse unicamente la domanda di accertamento svolta in via subordinata, ordinando conseguentemente all’URLMO di Palermo di procedere all’immediato avvio della C. presso il Consorzio;
infine, rigettò, allo stato, la domanda risarcitoria.
Su appello della ricorrente concernente unicamente il capo della sentenza che aveva respinto la sua richiesta di risarcimento danni per il ritardo nell’avviamento svolta in via subordinata, la Corte d’appello di Messina, con sentenza depositata il 21 agosto 2009 e notificata il 28 settembre successivo, ha accolto la domanda, condannando l’Assessorato al lavoro della Regione e l’URLMO di Palermo a risarcire all’appellante i danni conseguenti al ritardo in misura corrispondente alle retribuzioni perdute dal 7 gennaio 2002 al 15 giugno 2006, data di adozione del provvedimento di avviamento da parte dell’URLMO. L’Assessorato e l’URLMO propongono ora, con un unico atto notificato il 27 novembre 2009, ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato a sei motivi.
Resistono alle domande, con separati rituali controricorsi, C.S. e il Consorzio.
Un terzo intimato ( P.L.) non ha svolto difese in questa sede.
Motivi della decisione
I sei motivi di ricorso dell’Assessorato regionale e dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione attengono a:
1 – la violazione della L. n. 56 del 1987, art. 16, commi 1 e 3, della L. n. 264 del 1949, artt. 13, 14 e 17 e L. n. 241 del 1990, art. 7, comma 2, in quanto i ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che dall’utile collocazione in graduatoria fosse derivato in capo alla C. un diritto soggettivo all’avviamento a selezione, ancorchè la graduatoria fosse stata sospesa in via di autotutela cautelare dall’Amministrazione;
2 – l’insufficiente motivazione sul punto precedente, essendo in discussione proprio l’epoca in cui era sorto il diritto all’assunzione, tenuto conto della temporanea sospensione della graduatoria;
3 – l’omessa motivazione sull’argomento sostenuto dai ricorrenti nell’atto difensivo di secondo grado, secondo cui la C. si era semmai utilmente collocata in graduatoria unicamente il 26 giugno 2005 per effetto della rinuncia all’assunzione di P. L., che la precedeva nella graduatoria;
4 – la violazione dell’art. 2043 c.c., L. n. 56 del 1987, art. 16, commi 1, 4 e 5, D.P.C.M. n. 392 del 1987, artt. 6 e 8 e art. 2697 c.c., per avere ritenuto esistente e risarcibile il danno da mancata assunzione per effetto del solo ritardato avviamento alla selezione da parte dell’ente destinatario, anzichè dal positivo espletamento di quest’ultima;
5 – l’insufficiente motivazione in ordine all’argomento;
6 – la violazione degli artt. 2056, 1223, 1226 e 2697 c.c., L. n. 56 del 1987, art. 16, commi 1, 4 e 5, D.P.C.M. n. 392 del 1987, artt. 6 e 8, in quanto il danno da risarcire non avrebbe potuto essere quantificato, per le ragioni esposte nei due motivi precedenti, in misura corrispondente alle retribuzioni perdute dal momento della mancata assunzione a seguito dell’atto di avviamento, ma considerando che all’atto di avviamento doveva seguire la selezione da parte del Consorzio.
Concludendo, i ricorrenti chiedono pertanto la cassazione della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge.
In via preliminare va disattesa la deduzione di inammissibilità dei primi quattro e del sesto motivo di ricorso, per la mancata formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., in quanto tale norma del codice di rito è stata abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), con riguardo ai ricorsi per cassazione avverso sentenze pubblicate, come nel caso in esame, in data successiva al 3 luglio 2009 (art. 58, comma 5 della legge).
Il due primi motivi di ricorso sono infondati.
La L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16, come modificato dal D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 4, comma 4-bis, convertito con modificazioni, nella L. 20 maggio 1988, n. 160 stabilisce quanto segue:
"Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici… che svolgono attività in una o più regioni… effettuano le assunzioni dei lavoratori, da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego.
Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti".
Secondo, i ricorrenti, la norma citata potrebbe semmai radicare nell’iscritto alle liste circoscrizionali competenti un mero interesse legittimo all’avviamento a selezione, quantomeno in presenza di un provvedimento di sospensione della efficacia della graduatoria, come nel caso in esame adottata dall’amministrazione.
In proposito, si ricorda che questa Corte (Cass. S.U. 8 agosto 2005 n. 16621), con riferimento alla parallela disciplina del collocamento obbligatorio, ha riconosciuto la qualità di diritto soggettivo alle posizioni degli interessati relativamente alla iscrizione negli elenchi del personale di cui alla L. n. 482 del 1968 e alla conseguente pretesa di avviamento e di assunzione, in ragione del fatto che la legge non attribuisce all’ufficio pubblico deputato alcun potere amministrativo discrezionale nell’adempimento dei relativi compiti.
Con analoga motivazione, la pressochè coeva sentenza del 6 giugno 2005 n. 11722 delle sezioni unite della Corte ha riconosciuto natura di diritto soggettivo alla pretesa, nei confronti dell’ufficio regionale del lavoro, dell’avviamento con la qualifica di cui alla L. 21 dicembre 1978, n. 845, art. 14.
Infine, anche con riguardo al collocamento ordinario, la Corte (Cass. S.U. 23 novembre 2007 n. 24400) ha affermato che l’iscrizione nelle liste dei disoccupati, la permanenza in esse e la conseguente formazione di una graduatoria ai fini dell’avviamento, non comportando l’esercizio di un potere discrezionale da parte della P.A., costituiscono oggetto di veri e propri diritti soggettivi nei confronti degli uffici competenti (nel caso esaminato in quell’occasione, dell’U.R.L.M.O. siciliano).
In linea con tale orientamento interpretativo, il collegio valuta che anche nella materia dell’avviamento a selezione degli iscritti alle liste di collocamento e a quelle di mobilità, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 16 e successive modificazioni, in assenza di una vera e propria potestà amministrativa nell’accertamento dei presupposti (attività meramente tecnico-esecutiva), debba riconoscersi, a coloro che sono utilmente collocati secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, un vero e proprio diritto soggettivo all’avviamento.
Conseguentemente, poichè nessuna norma di legge attribuiva all’amministrazione il potere di sospendere l’efficacia della graduatoria (il richiamo fatto dai ricorrenti alla L. n. 241 del 1990, art. 7, comma 2 è fuori luogo, in ragione del fatto che tale norma riguarda unicamente la materia dei provvedimenti amministrativi veri e propri, nei quali si esprime, normalmente attraverso un procedimento amministrativo cui partecipano gli interessati, l’esercizio di una potestà amministrativa, nel caso in esame inesistente), appare corretta la valutazione della Corte territoriale di ingiustificatezza del ritardo nell’attivazione della seconda graduatoria.
L’assessorato e l’URLMO ricorrenti deducono, peraltro, col terzo motivo, che la C. potrebbe vantare una posizione utile nella seconda graduatoria unicamente a partire dalla data del 27 giugno 2005, quando l’ultimo utilmente classificato nella seconda graduatoria, quanto alla medesima categoria (sig. P. L.), aveva dichiarato di rinunciare all’avviamento. Tale deduzione sarebbe stata svolta dall’amministrazione nei propri scritti difensivi in appello, senza che la Corte territoriale ne avesse tenuto alcun conto, affermando viceversa che la C. era utilmente collocata nella seconda graduatoria pubblicata il 28 dicembre 2001 e che da ciò era nato il suo diritto soggettivo ad essere avviata entro i dieci giorni successivi.
La conseguente censura di vizio di motivazione della sentenza è infondata.
Da quanto riprodotto nello stesso ricorso risulta infatti che in realtà gli appellati avevano sull’argomento formulato (tra l’altro unicamente in appello) una frase del tutto oscura, ricordando che "z7 sig. P.L., collocato in graduatoria in posizione antecedente alla C., ha rinunciato al proprio diritto all’avviamento solo in data 27 giugno 2005 mentre non può escludersi che vi avrebbe rinunciato nel 2002 all’epoca della pubblicazione della graduatoria e del successivo scorrimento della medesima".
Come si vede, la frase non conduce ad alcuna comprensibile censura o deduzione difensiva volta a paralizzare totalmente o parzialmente le pretese di cui all’atto di appello ed è stata pertanto giustamente trascurata dalla Corte territoriale.
Col quarto e quinto motivo di ricorso viene dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza laddove questa ha riconosciuto che la C. ha subito un danno dal ritardo nell’avviamento (dal 7 gennaio 2002 al 15 giugno 2006) da parte dell’URLMO, ancorchè da tale avviamento non conseguisse automaticamente l’assunzione, la quale viceversa presupporrebbe il superamento di una selezione presso il Consorzio successivamente all’avviamento, a norma del combinato disposto della L. n. 56 del 1987, art. 16 e del relativo D.P.C.M. di attuazione.
Anche tali motivi sono infondati.
Il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, art. 6, comma 3, stabilisce, a proposito di tale selezione, che essa "deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie della qualifica, categoria o profilo professionale e non comporta valutazione emulativa".
Inoltre, con riguardo alle assunzioni a tempo determinato, l’art. 8, comma 5 del decreto prevede che si possa prescindere dalla selezione nei confronti del lavoratore che abbia già svolto le mansioni dì una determinata qualifica nella stessa o in altra amministrazione, salvo che il rapporto si sia concluso con un giudizio negativo.
Come ricordato nel controricorso della C., nel giudizio di appello la sua difesa aveva dedotto – e provato con la produzione del relativo attestato dei servizi prestati – che ella aveva lavorato per la CAS con ben sette contratti a tempo determinato con la qualifica di esattore, deducendo pertanto che la sua idoneità alle mansioni era indiscutibile.
Nell’accogliere la domanda di risarcimento danni, la Corte territoriale ha pertanto evidentemente tenuto conto di tali dati, parametrando il danno da risarcire alla C. all’intero periodo di ritardo nell’avviamento, in base alla valutazione, seppure implicita, che le chances di assunzione della stessa a seguito della selezione successiva all’avviamento – consistente unicamente nell’accertamento dell’idoneità alle mansioni – assommavano sostanzialmente al 100%.
Infine è infondato anche l’ultimo motivo, in quanto dipendente dall’accoglimento dei due precedenti, viceversa ritenuti privi di fondamento.
Concludendo, in base alle considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento tra delle spese di giudizio tra i ricorrenti e la C., la cui liquidazione è operata in dispositivo.
La posizione marginale del Consorzio, nei cui confronti in questa fase, come già in grado di appello, non è stata svolta alcuna richiesta, consiglia la compensazione delle relative spese tra le parti. Nulla per le spese di P.L., che non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a rimborsare a C.S. le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 90,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali del 12,50%, IVA e CPA; nulla per le spese del P.; compensa nel resto le spese.
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