T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-11-2011, n. 8507

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che

le ricorrenti impugnano l’ordinanza n. 42 del 17.11.2010 con la quale il Comune di Pomezia, ai sensi degli artt. 54 e 1161 del codice della navigazione, ha ingiunto la cessazione della condotta ivi indicata e consistente nell’occupazione abusiva dell’area demaniale marittima di 30 mq. su cui insiste un manufatto avente dimensioni di mt. 1,90 x 4,30 ed altezza di mt. 2,50;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con un’unica articolata censura le ricorrenti prospettano i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere in quanto non avrebbero posto in essere la contestata occupazione abusiva, essendo l’area loro pervenuta in successione dal proprio genitore, e, comunque, perchè il manufatto indicato nel provvedimento impugnato sarebbe stato condonato ai sensi della legge n. 47/85;

Considerato che il motivo in esame è infondato;

Considerato, infatti, che la prospettata sanatoria edilizia del manufatto non incide sulla carenza del titolo necessario per l’occupazione dell’area demaniale;

Considerato che l’incontestata mancanza del titolo in esame legittima, ai sensi dell’art. 54 del codice della navigazione, l’applicazione della sanzione repressiva irrogata con il provvedimento impugnato;

Considerato, altresì, che il trasferimento "mortis causa" del bene indicato nell’ordinanza del Comune di Pomezia non influisce sulla legittimazione passiva delle ricorrenti all’esecuzione del provvedimento repressivo in quanto le predette risultano proprietarie ed utilizzatrici del bene e, quindi, in tale qualità, esse stesse sono occupanti abusive dell’area demaniale;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che le ricorrenti, in quanto soccombenti, debbono essere condannate al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna le ricorrenti a pagare, in favore del Comune di Pomezia, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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