Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;
Considerato, in fatto, che
D.A.N. e G.E., quest’ultimo in qualità di invitante, impugnano il provvedimento del 4 febbraio 2011 con cui il Consolato Generale d’Italia in Nairobi ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per cure mediche presentato dal primo;
Considerato, in diritto, che il ricorso, a prescindere da ogni valutazione in ordine all’ammissibilità dello stesso, è, nel merito, infondato e deve essere respinto;
Considerato che con un’unica articolata censura i ricorrenti prospettano il difetto di motivazione dell’atto impugnato ed il vizio di eccesso di potere sotto vari profili in relazione all’asserito possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per il rilascio del visto d’ingresso;
Considerato che il motivo in esame è infondato e deve essere respinto;
Considerato che dall’esame dell’atto impugnato risulta che il visto è stato negato in quanto l’interessato non avrebbe comprovato in maniera idonea le finalità del viaggio, l’intenzione di lasciare il territorio nazionale e il possesso dei necessari mezzi di sussistenza;
Considerato, pertanto, che, contrariamente a quanto dedotto nell’atto introduttivo, il provvedimento impugnato risulta assistito da congrua motivazione in quanto palesa, in maniera idonea, le circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione;
Considerato, poi, nel merito, che dalla relazione trasmessa dall’Ambasciata con nota prot. n. 1724 del 19/08/11 emerge che l’interessato non ha comprovato il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 36 d. lgs. n. 286/98 per l’ingresso in Italia per cure mediche non avendo prodotto la dichiarazione della struttura sanitaria italiana attestante il tipo di cura, la data d’inizio e la durata del ricovero ed i costi dello stesso, la prenotazione aerea di andata e ritorno e la documentazione relativa al possesso delle risorse per fare fronte alle spese sanitarie, di vitto e di soggiorno. Inoltre, il passaporto utilizzato dal richiedente non è più riconosciuto dalla comunità internazionale quale valido documento di viaggio;
Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che i ricorrenti, in quanto soccombenti, debbono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) respinge il ricorso;
2) condanna i ricorrenti a pagare, in favore del Ministero degli Esteri, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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