T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-11-2011, n. 8503 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avvisata la parte presente alla Camera di Consiglio della possibile configurabilità di una questione di ammissibilità del ricorso;

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna il provvedimento prot. n. V1957 del 24/07/11 con cui l’Ambasciata d’Italia a Dhaka ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per ricongiungimento familiare presentata dalla predetta;

Considerato, in diritto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto del giudice amministrativo;

Considerato, in particolare, che secondo l’art. 30 comma 6 d. lgs. n. 286/98, "contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l’interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile";

Considerato, pertanto, che, in virtù della disposizione citata, la presente controversia, avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di visto per ricongiungimento familiare richiesto dalla ricorrente, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario;

Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Considerato, poi, che, ai sensi dell’art. 11 commi 1° e 2° d. lgs. n. 104/10, deve essere dichiarato che, in ordine alla presente controversia, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale la causa dovrà essere riproposta nel termine previsto dalla disposizione in esame;

Considerato, infine, che, la peculiarità della vicenda oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

2) dichiara che la giurisdizione in ordine alla presente controversia spetta al giudice ordinario davanti al quale la causa dovrà essere riproposta secondo le modalità previste dall’art. 11 d. lgs. n. 104/2010;

3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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