Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-07-2011) 06-10-2011, n. 36235 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 28.3.2011 il Tribunale del Riesame di Roma confermava l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Roma che in data 9.3.2011 aveva applicato a P.M. la misura cautelare della detenzione in carcere per concorso in rapina e lesioni.

Il Tribunale respingeva le doglianze sollevate dalla difesa che aveva eccepito la nullità dell’ordinanza per mancata trasmissione di atti, specificatamente indicati, dai quali sarebbe stato possibile desumere elementi a favore dell’indagato, rilevando che, come affermato da questa Corte l’obbligo di trasmissione al giudice, unitamente alla richiesta di misura cautelare oltre che degli elementi posti a base della richiesta, anche di tutti gli elementi favorevoli all’imputato, ha riguardo a quegli elementi che hanno un’oggettiva natura favorevole e non fa riferimento a quegli elementi che possono apparire favorevoli in forza di argomentazioni o ricostruzioni logiche (cfr. Cass. sez. 4 22.4.2010 n. 27379). Nel caso di specie rilevava che gli atti indicati dalla difesa non presentavano caratteristiche tali da poter essere considerati ictu oculi come elementi a favore dell’indagato. Aggiungeva che le ordinanze GIP del 5.3.2010 richiamate dalla difesa non potevano essere considerate atti di indagine in quanto atti pubblici che potevano essere liberamente acquisiti dalla parte interessata. Precisava che l’ordinanza del GIP del Tribunale dei Minorenni di Roma del 5.3.2011 era stata prodotta dalla stessa difesa dell’indagato all’udienza di convalida del fermo e quindi prima che il provvedimento impugnato venisse emesso, con la conseguenza che un’eventuale lesione del diritto di difesa sarebbe comunque stata sanata dall’iniziativa difensiva.

Il Tribunale respingeva altresì la doglianza della difesa che aveva lamentato la mancata trasmissione al Tribunale del Riesame dei medesimi elementi a discarico con conseguente violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 5 e inefficacia della misura ex art. 309 c.p.p., comma 10. Anche in questo caso i giudici sottolineavano che l’obbligo di cui all’art. 309 c.p.c., comma 5, al pari di quello indicato dall’art. 291 c.p.p., comma 1, riguarda non qualunque atto dal quale siano astrattamente desumibili elementi a discarico, ma solo quelli dai quali siano ricavabili elementi oggettivamente a favore dell’indagato e tali non potevano essere gli elementi indicati dalla difesa per tutte le argomentazioni già espresse.

Riteneva il Tribunale sussistente la gravita indiziaria a carico dell’indagato, considerando attendibili le dichiarazioni della parte offesa e l’individuazione fotografica dalla stessa effettuata il 5.3.2011.

Con riguardo alle dichiarazioni assunte dal difensore ex art. 391 bis c.p.p. rilevava che allo stato le stesse non apparivano idonee a modificare il quadro indiziario in quanto tratta vasi di dichiarazioni rese dalla suocera e dal cognato e comunque non in grado di escludere in modo assoluto la partecipazione del P. ai reati in argomento.

Riteneva il Tribunale sussistenti anche le esigenze cautelari.

Ricorre per cassazione il difensore di P.M. deducendo che l’ordinanza impugnata è incorsa in:

1. nullità ai sensi dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) bis.

Lamenta il ricorrente la mancata trasmissione dell’intero compendio investigativo;

2. inefficacia della misura per violazione dell’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10.

Lamenta il ricorrente la mancata trasmissione di tutti gli atti istruttori al Tribunale del riesame, 3. insussistenza del quadro indiziario;

4. insussistenza delle esigenze cautelare ed eccessività della misura.

I motivi riproducono pedissequamente i motivi proposti in sede di riesame. E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d’impugnazione senza alcun riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perchè non si raccordano a un determinato punto della ordinanza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c.p.p., lett. c). E’ evidente infatti che, a fronte di una ordinanza, come quella in esame, che ha fornito una risposta specifica ai motivi di gravame la pedissequa ripresentazione degli stessi come motivi di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dal Giudice del Riesame.

Il Tribunale del riesame ha correttamente obiettato ai rilievi difensivi che l’obbligo dell’autorità procedente di trasmettere tutti gli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini va inteso considerando che gli elementi a favore sono quelli che hanno un’oggettiva natura favorevole (Sez. 1, 16/3/1998, Hammani; Sez. 4, 10/6/1997 Orges; Sez. 6, 2/12/1997, Notarianni N. 34911 del 2003 Rv.

226289, N. 13919 del 2005 Rv. 232033, N. 13500 del 2008 Rv. 239760 Sez. 4 22.4.2010 Rv 27379) ed il carattere di oggettività si riferisce non agli elementi di fatto ma alla necessità che si tratti di elementi non costituiti da mere allegazioni difensive o da argomentazioni logiche tratte da elementi acquisiti al procedimento.

Il carattere di oggettività esclude l’obbligo di trasmissione anche per quegli elementi che possano, a seguito di argomentazioni o di ricostruzioni logiche, apparire favorevoli alla persona sottoposta alla misura (Sez. 4, Sent. 31402 /2005 Cc, Oreste, pag. 4).

Così come ha dato conto della sussistenza della gravita indiziaria e nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni istruttorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma della ordinanza impugnata.

Deve aggiungersi che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente.

Il Tribunale distrettuale ha argomentato in maniera coerente e logica anche in ordine sussistenza delle esigenze cautelari e all’idoneità della misura pur non avendo la difesa articolato al riguardo alcun motivo di doglianza.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000,00 Euro alla cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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