Cass. civ., sez. II 02-03-2006, n. 4599 BENI – PERTINENZE – COSTITUZIONE DEL VINCOLO – USUFRUTTO – Vincolo pertinenziale – Requisiti – Accertamento da parte del giudice di merito – Diritto di uso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 22 ed il 23/10/1997, P. F., proprietario della nuda proprietà di metà della quota ideale dello spiazzo adibito a cortile di circa 100 mq. antistante il fabbricato in ??., conveniva in giudizio davanti alla pretura di Napoli (poi Tribunale), sezione distaccata di P., D.M.V. e C.M.R., i quali, proprietari di appartamenti rispettivamente ai nn. 40 e 38 della predetta via, vantando un presunto diritto di uso sul cortile, vi facevano sostare autovetture di parenti ed amici; ciò premesso, chiedeva declaratoria di insussistenza, in capo ai convenuti, del diritto di uso del cortile, per intrasmissibilità dello stesso e per non uso.

Si costituivano entrambi i convenuti, i quali replicavano che il diritto di uso del cortile in contestazione era previsto nei rispettivi titoli di acquisto e nei titoli dei loro danti causa e chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda.

Interveniva volontariamente nel giudizio F.U., usufruttuaria del bene, aderendo alla domanda proposta dall’attore.

Con sentenza del 17-8-2000, l’adito Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando inesistente il diritto di uso dei convenuti e condannandoli al pagamento delle spese processuali.

Proposto appello da D.M.V., e costituitisi P.F. e F.U. per resistervi, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 2 luglio 2002, pronunciata nella contumacia di C.M.R., ha rigettato l’appello, condannando l’appellante alle spese del grado, con la motivazione che qui di seguito si riassume.

Ha spiegato, innanzitutto, la Corte Territoriale che non esiste alcun vincolo pertinenziale tra il cortile oggetto di causa e l’abitazione dell’appellante ai sensi della L. n. 765 del 1967, art. 18 (che ha trovato conferma nella successiva L. n. 122 del 1982), in quanto il vincolo pubblicistico inderogabile riguardante gli spazi adibiti a parcheggio di cui alla citata norma non può riguardare, come ha chiarito la Suprema Corte, le costruzioni anteriori all’entrata in vigore della norma stessa; e, nel caso che ne occupa, deve escludersi il vincolo di pertinenzialità di natura pubblicistica, perchè l’edificio risulta costruito in epoca antecedente all’entrata in vigore della predetta legge.

Deve escludersi, poi, anche il vincolo di pertinenzialità previsto dall’art. 817 c.c., non essendovi agli atti la prova nè dell’elemento soggettivo nè del rapporto funzionale tra cosa accessoria e cosa principale, che sono richiesti per la configurabilità della natura pertinenziale della prima.

D’altra parte, proprio la previsione del diritto di uso del cortile negli atti di trasferimento dell’appartamento è la riprova, secondo la Corte, dell’inesistenza del vincolo pertinenziale, che, se esistente, non avrebbe richiesto la creazione di un apposito diritto di uso del cortile.

Per rispondere, infine, al terzo motivo di appello, la Corte ha rilevato che la deroga alla incedibilità di siffatto diritto prevista nell’atto di compravendita per notaio Golia del 24-11-1963, con cui le venditrici D.R. avevano ceduto il diritto di uso sul cortile in oggetto agli acquirenti D.L., con la specificazione che esso doveva intendersi a favore degli acquirenti e del loro aventi causa, non è stata prevista nè nell’atto di trasferimento del 26-7-1986 da D.L. a M. V. nè in quello successivo del 16-10-1987 da quest’ultimo a D.M.V., essendosi stabilito in detti atti semplicemente il "trasferimento del diritto proporzionale di uso, sosta e parcheggio sul piccolo spazio antistante il fabbricato"; cosicchè, quando con il predetto atto 16-10-1987 M. ha venduto a D.M. il diritto di uso su detto cortile, non avendo egli previsto con i suoi danti causa alcuna deroga alla cedibilità di tale diritto, ha violato quanto disposto dall’art. 1024 c.c..

Ricorre per la cassazione della sentenza D.M.V. con un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso P. F..

Non ha svolto attività processuale F.U..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Il ricorrente denuncia, con un unico motivo: "Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 817, 1024 e 1362 c.c., e ss. nonchè della L. n. 765 del 1967, art. 18).

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)", con riferimento ai seguenti punti: a) contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, che non ha interpretato secondo i canoni ermeneutici i negozi giuridici di donazione e di vendita relativi ai trasferimenti dell’appartamento ora di proprietà di esso ricorrente, lo spiazzo antistante l’immobile nel quale è compreso detto appartamento costituisce pertinenza pro quota di questo, ciò ricavandosi chiaramente dalle clausole contenute negli atti predetti, nei quali si dichiara espressamente che l’appartamento viene, rispettivamente, venduto ed acquistato "con tutti i relativi diritti, pertinenze, dipendenze, usi e servitù", ai sensi degli artt. 817 e 819 c.c..

In particolare, con l’atto del 16-10-1987 per notaio Trinchino, veniva trasferito a D. M.V., tra l’altro, "il diritto proporzionale di uso, di sosta, di parcheggio di veicoli di qualsiasi specie sul piccolo spazio di cortile antistante il fabbricato".

Si è verificato, pertanto, secondo il ricorrente, "un rapporto pertinenziale tra l’appartamento sito al 1^ piano ed una quota della porzione del cortile, appartenenti entrambi ad un unico proprietario, il D.L., con espressa deroga all’art. 1024 c.c..

Sul punto si è formato il giudicato"; e "sta di fatto che le porzioni immobiliari successivamente acquistate dai coniugi M. P. e poi dal convenuto D.M. sono sempre rimaste legate dal rapporto pertinenziale", per cui, in definitiva, deve ritenersi che "la proprietà dell’appartamento al 1^ piano è in rapporto pertinenziale con una piccola quota, in misura proporzionale, dello spazio antistante, con destinazione duratura e dimostrata dalle scritture citate".

b) Non sussiste la violazione dell’art. 1024 c.c. per insussistenza di una deroga espressa, come erroneamente ritenuto dal Giudice di appello, risultando viceversa tale deroga per tabulas, posto che in tutti gli atti successivi a quello per notaio Golia del 24-11-1963, e, quindi, anche in quello del 1987 di acquisto dell’appartamento da parte del D.M., viene manifestata, di volta in volta, l’inequivoca ed espressa volontà di utilizzare la deroga di cui all’art. 1024 c.c., attraverso il trasferimento del diritto sul cortile antistante i beni immobili.

Il ricorso è infondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell’appartenenza del bene accessorio e del bene principale in proprietà al medesimo soggetto, nonchè del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una "utilità" al bene principale, e non al proprietario di esso (sent. 12983/2002, n. 14350/2000 ed altre conformi).

ÿ stato, altresì, affermato e ribadito da questa Corte che l’accertamento della sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi che caratterizzano il rapporto pertinenziale fra due immobili e consistenti nella volontaria e permanente destinazione di uno dei due beni al servizio dell’altro, comporta un giudizio di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, se espresso con motivazione adeguata ed immune da vizi logici (sent. n. 4772/1977, n. 2989/1974).

Nel caso di specie, la natura pertinenziale dello spiazzo antistante l’edificio rispetto all’appartamento del ricorrente è stata esclusa dalla Corte di merito sulla base di valutazioni compiute in conformità ai principi e criteri sopra richiamati e con motivazione congrua e aderente ai fatti accertati.

ÿ stato affermato, in particolare, dal Giudice di appello – che ha condiviso sul punto la statuizione del Tribunale – che non vi è la prova agli atti della esistenza degli elementi che – caratterizzano la natura pertinenziale dello spiazzo in questione, non riscontrandosi nè l’elemento soggettivo nè il rapporto funzionale tra il predetto spiazzo e l’appartamento del D.M.; rinvenendosi se mai, sempre secondo la Corte, la prova contraria nella previsione, negli atti di trasferimento relativi all’appartamento, di un apposito diritto d’uso sul cortile, che non sarebbe stata necessaria qualora questo fosse stato pertinenza dell’appartamento.

Analoghe considerazioni valgono per il diritto di uso del cortile che l’odierno ricorrente pretende che gli sia riconosciuto quale proprietario dell’appartamento.

Posto, invero, che il diritto de quo è di natura personale e trova la sua fonte in un’obbligazione assunta da un soggetto nei confronti di altro soggetto, che può servirsi della cosa concessagli in uso secondo lo schema delineato dall’art. 1020 c.c., con conseguente divieto di cessione, ancorchè suscettibile di deroga, del diritto stesso (art. 1024 c.c.; sent. n. 3565/1989), non ha errato la Corte nel negare, nella fattispecie sottoposta al suo esame, l’esistenza di tale diritto in capo al ricorrente, una volta accertato che con l’atto per notaio Trinchino del 16-10-1987, con cui M.V. ebbe a vendere al D.M., oltre che l’appartamento, anche il diritto d’uso sul cortile, fu violata, con riferimento alla cessione di questo, la disposizione dell’art. 1024 c.c., non avendo il venditore previsto con i suoi danti causa alcuna deroga al divieto di cessione di cui alla citata norma.

Non riscontrandosi, in conclusione, nella sentenza impugnata le violazioni di legge ed i vizi di motivazione denunciati dal ricorrente, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.100,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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