Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-03-2012, n. 3527 Esenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società Ideai Plastik s.r.l. otteneva la esenzione decennale per IRPEG dal 1989 al 1999 ed ILOR dal 1991 al 2000 ai sensi del D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105. A seguito di verbale di constatazione della G.diF. del 1999, l’Ufficio delle imposte dirette di Napoli annullava il riconoscimento della esenzione, ed emetteva avvisi di accertamento a fini IRPEG ed ILOR per gli anni dal 1996 al 1998, contestando anche maggiori imponibili rispetto al dichiarato e la omessa effettuazione di ritenute alla fonte nei confronti degli amministratori.

La società impugnava sia la revoca di esenzione che gli avvisi di accertamento, sostenendone la illegittimità e la infondatezza nel merito.

La Commissione Tributaria provinciale di Napoli, riuniti i procedimenti, accoglieva il ricorso della contribuente ed annullava gli atti impugnati.

Proponeva appello l’Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 467/1/06, in data 9 ottobre 2006, depositata il 15-1-2007, lo respingeva, confermando la decisione impugnata.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, con un motivo.

Resiste la contribuente con controricorso.

Motivi della decisione

Con unico, complesso motivo, la Agenzia deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e difetto di motivazione su fatti decisivi ai fini della controversia, sostenendo che la CTR aveva dichiarato illegittima la revoca del decreto di esenzione decennale da IRPEG ed ILOR, ed aveva annullato gli avvisi di accertamento, implicitamente ritenendo che tale decisione avesse carattere assorbente e dirimente anche in ordine a tali atti, omettendo quindi di prendere in considerazione i motivi di appello dell’Ufficio che concerne vano la legittimità degli avvisi in punto agli ulteriori redditi accertati, alla omissione di ritenute alla fonte su compensi a terzi, alla irrogazione di sanzioni, che secondo l’assunto della Agenzia non erano toccati dalla conferma della esenzione ed in ordine ai quali la Commissione aveva omesso ogni motivazione.

Il motivo è parzialmente fondato, sotto il profilo di cui all’art. 112 c.p.c..

Se infatti il riconoscimento della legittimità della esenzione dalle imposte appare avere carattere assorbente rispetto agli atti di accertamento concernenti il mancato pagamento delle imposte medesime e delle relative sanzioni, essendo tali atti fondati in modo essenziale sul presupposto della debenza delle imposte stesse, per cui la pretesa fiscale azionata cade nel suo complesso, non potendosi scindere l’aspetto sanzionatorie) da quello impositivo, è indubbio che la CTR non poteva omettere l’esame della questione della omessa ritenuta d’acconto su versamenti a terzi, (amministratori o meno) la cui menzione nei motivi di appello è pacifica e riconosciuta dalla stessa controricorrente, atteso che il tema è indipendente dalla esenzione di cui sopra.

Ne consegue che la sentenza deve essere cassata e rinviata al giudice del merito per un riesame di detta questione, che dovrà essere completo, con riferimento sia al fatto che alla normativa applicabile (ove l’indagine di fatto dia esito positivo) non risultando elementi di giudicato implicito. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo per quanto in motivazione; cassa la sentenza in ordine al punto ivi esposto e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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