T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-11-2011, n. 8478Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 c.p.a.;

Rilevato:

che con il presente ricorso si impugna il provvedimento individuato in epigrafe, con cui si è ingiunta la demolizione di una canna fumaria lunga 25 m, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, e si chiede il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale demolizione della canna fumaria stessa;

che la citata disposizione prevede che quando un intervento richiedente una denuncia di inizio attività sia stato realizzato in assenza della stessa in zona "A" di P.R.G., sia possibile comminare la sanzione demolitoria, anziché quella pecuniaria, di regola stabilita;

che il provvedimento si fonda sul presupposto che la canna fumaria contestata si appoggi su muro, ricadente in cortile interno, di fabbricato avente, quale accesso, il numero civico 21, di proprietà di terzi ed in mancanza di loro assenso, con immissioni nocive in danno di tali soggetti;

che risulta per tabulas che l’accertamento che ha dato luogo al provvedimento qui gravato è lo stesso che ha dapprima originato l’ordinanza di sospensione dei lavori del 9.3.2007;

che la parte ricorrente ha dedotto che la situazione di fatto esistente al momento dell’adozione dell’ordinanza impugnata in questa sede non corrisponderebbe a quanto risultante in detto accertamento tecnico;

che, in particolare, essa poggerebbe sull’edificio con accesso dal numero 16 di via della Mercede, interamente di proprietà dei ricorrenti;

Considerato che, disposto da questo T.a.r. un accertamento tecnico nel contraddittorio delle parti, è emerso che non sussiste alcuna canna fumaria appoggiata al muro del fabbricato con ingresso da via della Mercede n. 21;

Ritenuto:

che, stante la risalenza del sopralluogo eseguito dall’Amministrazione (2006), le cui risultanze sono state poste a fondamento dell’ordinanza censurata, sia verosimile che lo stato dei luoghi sia nelle more mutato e corrisponda a quello rappresentato nell’atto di ricorso e constatato nell’accertamento tecnico effettuato in ultimo, su ordine di questo Tribunale;

che, pertanto, tale provvedimento sia inficiato da difetto di istruttoria;

che conseguentemente l’impugnativa proposta con il presente ricorso sia fondata e debba essere accolta, con correlato annullamento del provvedimento impugnato;

che, quanto alla domanda di risarcimento dei danni, essa debba essere respinta, atteso che la canna fumaria al servizio della pizzeria ubicata in via della Mercede 18, poggiante sul muro del fabbricato con ingresso da via della Mercede 16, non è stata demolita, per cui non si ravvisano profili di danno;

che, in considerazione della peculiarità della questione sottoposta all’esame del Collegio, si ravvisino i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I Quater – definitivamente pronunciando, accoglie l’impugnativa proposta con il ricorso in epigrafe, per l’effetto, annullando il provvedimento impugnato, e rigetta la domanda di risarcimento dei danni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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