Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-06-2011) 06-10-2011, n. 36333 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 3 gennaio 2011 il Tribunale del riesame di Bologna ha rigettato l’appello proposto da L.G.C. avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, reiettiva della sua istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con altra meno afflittiva.

Il L., indagato per il delitto di associazione per delinquere finalizzata a procurare l’immigrazione clandestina, aveva motivato la propria istanza in base al presofferto cautelare, all’assenza di precedenti penali e al ridimensionamento del suo ruolo nel contesto associativo. Il Tribunale ha motivato il rigetto richiamandosi alla presunzione di idoneità della sola misura carceraria, di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3.

Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso rileva che la contestazione del reato si arresta cronologicamente al marzo 2009, dunque in data anteriore alla modifica legislativa che ha introdotto la presunzione applicata dal Tribunale: la quale, sostiene, non è suscettibile di applicazione retroattiva.

All’odierna udienza il difensore del ricorrente, in esecuzione della delega contestualmente prodotta, ha manifestato la volontà del L. di rinunciare al ricorso, avendo frattanto ottenuto la scarcerazione.

Osserva la Corte che l’intervenuta cessazione della misura cautelare a suo tempo disposta nei confronti del L. ha dato evidentemente luogo a una perdita d’interesse dell’indagato verso la cassazione del provvedimento impugnato: donde la rinuncia al gravame, ritualmente formulata dal difensore nei modi dianzi descritti.

Nella situazione così creatasi, l’inammissibilità del ricorso – di cui s’impone la declaratoria ex art. 591 c.p.p. – non può comportare condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di cui all’art. 616 c.p.p.; sarebbe infatti irragionevole ed iniquo far gravare sul ricorrente le conseguenze di una circostanza sopravvenuta, cui egli non ha dato causa (v. per tutte Cass. 17 maggio 2006 n. 30669).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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