Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-03-2012, n. 3511

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. B.M. propone ricorso per cassazione sulla base di otto motivi, avverso la sentenza n. 69/9/2005 della CTR della Toscana, depositata il 19.9.2005, con la quale, rigettato l’appello di lei e di F.M. contro quella di primo grado circa il maggior reddito per la gestione di una società di intermediazione immobiliare con redditi di partecipazione, ai fini dell’Iva, Irpef ed affini per gli anni 1992-95, essa affermava di condividere "…l’operato dei primi giudici"; i quali avevano rilevato che tutti gli avvisi di accertamento erano corroborati dalle verifiche della Guardia di finanza e dalle varie operazioni bancarie di versamento ed affini, oltre che dai compromessi stipulati per la clientela.

L’agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

2. Preliminarmente il Collegio osserva che il gravame risulta proposto il 23 marzo 2007 mediante la consegna all’ufficiale giudiziario per la notifica, e perciò fuori termine, essendo quello utile scaduto il 5.11.2006, posto che la decisione impugnata era stata pubblicata il 19.9.2005. Invero, com’è noto, in tema di impugnazioni, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 cod. proc. civ., comma 1, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica non tenendo conto nel computo dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre dell’anno di pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada proprio durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui "dies a quo non computatur in termine", esso decorre dal 16 settembre; inoltre poichè il periodo feriale è da ritenersi, ai fini "de quibus", "neutro", e deve poter essere rispettato interamente, si verifica il doppio computo del periodo feriale nell’ipotesi in cui dopo una prima sospensione il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 24816 del 24/11/2005; Sez. Un. n. 6983 del 05/04/2005). Peraltro l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini all’uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile, oltre che rilevabile d’ufficio, anche se la relativa eccezione è stata sollevata dalla controricorrente (V. pure Cass. Sentenze n. 11227 del 2003, n. 115 del 1995).

3. Alla luce di quanto sopra osservato, discende che il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 327 c.p.c..

4. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio a favore della controricorrente, liquidate in Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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