Cass. civ. Sez. VI, Sent., 08-03-2012, n. 3678 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Osserva il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE il Giudice di Pace di Firenze, esaminando l’opposizione proposta dalla cittadina (OMISSIS) Z.L. contro l’espulsione 12.10.2010 emessa dal Prefetto di Firenze e comunicata nella stessa data, con decreto 19.01.2011 ha respinto l’opposizione sul rilievo per il quale 1) il decreto espulsivo, in testo italiano, era stato attestato non poter essere tradotto in lingua (OMISSIS) per irreperibilità di un traduttore 2) nessun rilievo aveva la scarsa ampiezza di motivazione del decreto espulsivo, posto che la clandestinità della entrata e la irregolarità della permanenza da circa tre mesi in Italia erano dati ammessi dalla stessa opponente, e che l’istanza di emersione ex L. n. 109 del 2009 era stata respinta per falsità della richiesta 3) in siffatto quadro nessuna esimente rilevava ad escludere l’assorbente rilievo di legittimità della espulsione e della correlata intimazione di allontanamento;

CHE per la cassazione di tale decisione Z.L. ha proposto ricorso il 15.03.2011 al quale il Prefetto di Firenze non ha opposto difese;

CHE appare evidente la totale infondatezza del ricorso, che censura di violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 e di inadeguatezza e contraddittorietà di motivazione il provvedimento del Giudice di Pace;

CHE in ordine alla censura di violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 T.U., essa è priva di consistenza avendo il GdP giudicato in puntuale adesione alla ferma giurisprudenza di questa Corte, da ultimo sintetizzata in principio applicato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, per il quale la attestazione di indisponibilità di traduttore nella lingua conosciuta dall’espellendo è condizione necessaria e sufficiente per la traduzione in una delle lingue "veicolari" (Cass. 17572 del 2010);

CHE parimenti inconsistenti sono le censure avverso la motivazione di sussistenza della causa espulsiva, essa essendo stata in fatto pienamente acclarata e non emergendo in alcun modo la permanenza di una causa di sospensione del divieto espulsivo (D.L. n. 78 del 2009, art. 1 convertito in L. n. 102 del 2009);

CHE altrettanto inconsistenti sono i rilievi sulla intimazione immediata D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5 bis T.U. posto che non spetta al giudice civile sottoporre a verifica detta intimazione, alla stregua del principio posto da S.U. 20121 del 2005 e fatto salvo il caso, nella specie non ricorrente, nel quale la stessa intimazione, assunta a premessa della nuova espulsione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5 ter, debba essere disapplicata per effetto della Direttiva 2008/115/CE;

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e rigettato per manifesta infondatezza;

Che il Collegio alla fissata adunanza in Camera di consiglio dell’1.12.2011 con separata ordinanza interlocutoria ha disposto la remissione in p.u. della trattazione de ricorso.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che meriti di essere condiviso il primo, assorbente, motivo del ricorso, quello che indica la avvenuta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 T.U. per effetto della traduzione "sintetica" dell’atto in lingua inglese disposta stante la allegata impossibilità di traduzione in lingua (OMISSIS) determinata dalla indisponibilità di un traduttore. Ed a tal decisione si perviene all’esito di una valutazione interlocutoria del collegio in Camera di consiglio che ha rimesso la trattazione alla pubblica udienza proprio in ragione della rilevanza della questione posta con il motivo.

Come è noto il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 con formula ad oggi immutata ha posto, con riguardo alla traduzione del decreto espulsivo in lingua conosciuta dall’espellendo, la formula "ove non sia possibile" quale condizione di autorizzazione alla traduzione nelle tre lingue di maggior diffusione (e pertanto definibili come "veicolari"). Dopo alcune prime pronunzie di questa Corte, che autorizzavano il giudice del merito al sindacato di verosimiglianza e plausibilità della impossibilità di accesso alla traduzione in lingua nota (Cass. 9264 del 2001 e 879 del 2002, quest’ultima denotante la rarità della lingua quale condizione di esonero), la giurisprudenza di legittimità si è espressa con chiarezza – con evidente trasferimento in materia della generale clausola di insindacabilità propria delle attestazioni amministrative – nel senso che, ove lo straniero non comprenda l’italiano, la presenza di una attestazione di impossibilità di traduzione costituisse condizione necessaria e sufficiente per il passaggio alla traduzione in lingua "veicolare" (Cass. 5465 del 2002).

Il significato e la portata della formulazione di tale principio trovarono immediata corrispondenza nella iniziativa normativa del Governo che, in sede di modifica del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394 del 1999) del T.U., ebbe ad approvare il nuovo testo dell’art. 3 (D.P.R. n. 334 del 2004, art. 3) intendendo porre l’equivalenza tra la impossibilità di traduzione e la indisponibilità di personale idoneo alla traduzione nella lingua dell’espellendo.

La giurisprudenza di questa Corte ha quindi seguito fermamente l’indirizzo della sentenza del 2002 e la sua modalità applicativa generale quale posta dalla citata norma regolamentare (si citano, tra le altre, le pronunzie 25362 del 2006 – 6978 del 2007 – 13833 del 2008 -17572 del 2010 – 16962 del 2011). Ma a dieci anni dalla instaurazione di tale indirizzo appare d’obbligo sottoporlo ad una rimeditazione.

La moltiplicazione esponenziale delle espulsioni (molte diecine di migliaia all’anno), la formazione di flussi stabili di immigrati per nazionalità od etnie, la diffusione delle procedure di informatizzazione di tutte le comunicazioni dell’Amministrazione, la prevalente invariabilità e ricorrenza delle ipotesi espulsive, la stessa giurisprudenza che afferma essere legittima una espulsione che richiami solo la norma e la fattispecie espulsiva e non la fattispecie concreta ascritta, inducono a valutare la sostenibilità logica di una risposta dell’Amministrazione quale quella di non avere la disponibilità di un traduttore quando, nella stragrande maggioranza dei casi, nessuna traduzione "personalizzata" è necessaria dato che i testi erano e sono ipotesi standard, in essi infatti occorrendo solo indicare le generalità dell’espellendo, le date di rilievo e quale delle tre ipotesi autorizzanti l’espulsione viene adottata (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. A-B-C nel testo modificato dal D.L. n. 89 del 2011, art. 3 convertito con modificazioni dalla L. n. 129 del 2011).

Sembra pertanto necessario ripensare una scelta interpretativa la insindacabilità della attestazione di impossibilità) che oggi, nel contesto sopra indicato, appare dissonante dalle attuali esigenze di dare attuazione ai principii del giusto processo di opposizione alla espulsione principii dei quali mostra essersi fatto carico il legislatore con la espressa previsione, per il procedimento di protezione internazionale, della presenza di un interprete nella lingua conosciuta o comprensibile allo straniero (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4), unitamente alla previsione della ulteriore lingua veicolare (araba) negli atti e nelle comunicazioni scritte.

In realtà, la clausola della norma (la impossibilità di procedere a traduzione in lingua conosciuta) consente un sindacato di ragionevolezza e plausibilità della sua applicazione nel concreto senza con questo impingere nell’area riservata alla P.A.: la chiave di volta per un sindacato ragionevole, ed a tutela del diritto soggettivo alla difesa tecnica dell’espellendo, è quella che scaturisce dalla presa d’atto della realtà, e cioè de fatto che oggi, per imponenza dei numeri di espulsioni, per ricorrenza di ipotesi prevalentemente tipizzate (e tali sono, in forza della stessa chiarificazione portata dalla giurisprudenza) e per disponibilità di banche dati informatiche, non occorre più, o non occorre sempre un traduttore. Riprova della attuale insostenibilità della identificazione – nella lettura della clausola di "impossibilità" – dell’"impossibilità" con la irreperibilità di traduttore, è la previsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 5-1 aggiunto dal D.L. n. 89 del 2011 convertito nella L. n. 129 del 2011 (ai fini dell’applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue) che si fa carico della esigenza di una informazione in lingua conosciuta e della sua perseguibilità attraverso la somministrazione di testi predisposti.

Da tali osservazioni discende la insostenibilità della formula stessa del D.P.R. n. 334 del 2004, art. 3 che, a livello di normazione secondaria, da bensì contenuto alla formula di legge della "impossibilità" ma lo fa in modo implausibile e sostanzialmente elusivo. Ditalchè, per esemplificare, la attestazione di indisponibilità di un traduttore in ipotesi di espulsione, quale quella che occupa, di un cittadino (OMISSIS) da parte dell’Amministrazione di Governo in Firenze parrebbe doversi disapplicare (assieme alla norma secondaria che la autorizza: cfr.

S.U. 14953 del 2011, 7390 del 2007, 6627 del 2003) proprio in ragione della inconsistenza della affermazione della "impossibilità" di rendere il testo espulsivo in tale lingua, tal testo ben potendo essere reso disponibile in via generale in documenti cartacei o solo informatici suscettibili di una integrazione semplice e rapida in relazione alle generalità dell’espellendo ed alla ostensione della ragione espulsiva ed alla luce della imponenza dei numeri dei flussi migratori verso la comunità (OMISSIS).

Ferma resta ovviamente la esigenza di un traduttore – la cui irreperibilità integrerebbe realmente la impossibilità – sia per l’ipotesi di lingue "rare" proprie di minoranze etniche ed anche in relazione all’insuperabile onere economico di procedere ad una schedatura "mondiale" degli idiomi sia, e di converso, le volte in cui la legittima scelta di una contestazione espulsiva integrata dalla complessa descrizione della fattispecie renda inutilizzabile la opportunità delle schede informative plurilingue dianzi richiamate.

Il principio, pertanto, non si traduce certo nella imposizione all’Amministrazione dell’onere di previa informatizzazione dei testi e-spulsivi plurilingue ma nella necessità di interpretare la formula di legge, rigorosamente , in una prospettiva di ragionevole componimento tra le esigenze dell’Amministrazione di governare con rapidità fenomeni complessi ed i diritti dello straniero ad una informazione effettiva e immediata: si formula pertanto il principio di diritto per il quale è da ritenersi ai fini di legge "impossibile" la traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dall’espellendo, e si può procedere all’uso della lingua "veicolare", le volte in cui sia dall’Amministrazione affermata e dal giudice ritenuta plausibile la indisponibilità di un testo predisposto nella stessa lingua o la inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta e venga quindi attestato che non sia reperibile nell’immediato un traduttore.

Il caso di specie appare quindi esemplare della detta implausibilità: l’UTG di Firenze ha attestato la indisponibilità di un traduttore in lingua cinese per comunicare un decreto di espulsione adottato per la ipotesi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. A), contestandosi alla Z.L. soltanto l’entrata in Italia sottraendosì ai controlli di frontiera.

Ha errato il Giudice del merito nel ritenere che l’attestazione di indisponibilità di traduttore fosse formula di chiusura esimente l’Amministrazione dall’addurre le ragioni a sostegno della indisponibilità di un testo predisposto in (OMISSIS) da sottoporre alla espellenda ovvero della inidoneità nel concreto di tal testo.

Pertanto si cassa il decreto e, nessuna valutazione di fatti essendo residuata, si provvede, ex art. 384 c.p.c., all’annullamento della espulsione 12.10.2010 adottata dal Prefetto in violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 T.U. sull’immigrazione. La modificazione dell’indirizzo di questa Corte che in questa sede si dispone consiglia di dichiarare irripetibili le spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa l’impugnato decreto del Giudice di Pace e decidendo nel merito accoglie l’opposizione di Z.L. ed annulla l’espulsione 12.10.2010; compensa le spese del giudizio.

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