Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Illustra in fatto l’odierno ricorrente, Appuntato della Guardia di Finanza, di aver presentato istanza volta ad ottenere il trasferimento per situazioni straordinarie da Palermo – sede di servizio – a Lecce, rappresentando come la propria moglie, unitamente al figlio di 4 anni, si sia dovuta trasferire in tale città al fine di accudire la propria madre rimasta vedova, convivente con il fratello affetto da sindrome di Down e con il figlio affetto da epilessia.
Tale istanza è stata rigettata mediante adozione del gravato provvedimento, avverso il quale deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura.
– Violazione di legge ed eccesso di potere.
Lamenta innanzitutto parte ricorrente l’intervenuta erronea applicazione della Circolare 379389/09 dell’11 gennaio 2009, laddove avrebbe dovuto invece applicarsi la Circolare n. 255/1240/5 dell’1 aprile 2007, affermando altresì la ricorrenza dei presupposti per la concessione del richiesto beneficio, nel dettaglio illustrando la situazione eccezionale che renderebbe la propria presenza indispensabile nella sede richiesta.
– Violazione di legge, eccesso di potere, carenza di motivazione.
Lamenta parte ricorrente la mancata indicazione delle specifiche esigenze di servizio ostative alla concessione del richiesto beneficio asseritamente prevalenti sull’interesse del ricorrente.
Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione sostenendo, con articolate controdeduzioni e successiva memoria, l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.
Con ordinanza n. 2072/2010 è stata rigettata la domanda incidentale di sospensione degli effetti del gravato provvedimento.
Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato il provvedimento negativo adottato in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4956/2010 che, nel riformare l’ordinanza del TAR n. 2072/2010, ha accolto l’appello disponendo il riesame della domanda del ricorrente.
Avverso tale provvedimento deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:
– Violazione di legge, eccesso di potere ed errata interpretazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4956/2010.
Denuncia parte ricorrente come la resistente Amministrazione non abbia dato esecuzione all’ordinanza del Consiglio di Stato, la quale avrebbe dovuto comportare la concessione in via provvisoria del richiesto trasferimento, lamentando altresì come il nuovo provvedimento negativo sia stato adottato sulla base della medesima documentazione originariamente allegata, tra cui il parere medico del 30 settembre 2009.
Con memoria successivamente depositata parte resistente ha rappresentato l’intervenuta concessione al ricorrente di un trasferimento a tempo determinato di 180 giorni, di cui parte ricorrente, con successiva memoria, ha contestato la mancata notifica.
Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2011 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.
Motivi della decisione
Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio descritto in epigrafe nei suoi estremi – con cui è stata rigettata l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il trasferimento per situazioni straordinarie dalla sede di Palermo al Comando Regionale Puglia – provincia di Lecce.
Con ricorso per motivi aggiunti è stato altresì impugnato il successivo provvedimento negativo adottato a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4956/2010 che, nel riformare l’ordinanza del TAR n. 2072/2010 di rigetto dell’istanza cautelare presentata dal ricorrente, ha accolto l’appello disponendo doversi procedere al riesame della domanda di trasferimento.
L’istanza di trasferimento definitivo per esigenze straordinarie è stata con il primo provvedimento, impugnato con il ricorso principale, rigettata nella considerazione che le esigenze rappresentate dal ricorrente, riconducibili alle precarie condizioni dei congiunti ed alla connessa esigenza di garantire un supporto materiale ed affettivo al nucleo familiare non sono tali da giustificare il richiesto provvedimento, potendo alle esigenze della suocera provvedere la di lei figlia, e potendo i genitori del ricorrente scambiarsi vicendevole supporto.
Il successivo provvedimento di diniego, adottato in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4956/2010, è motivato sulla base della considerazione della mancanza dei requisiti di gravità ed eccezionalità delle condizioni del figlio del ricorrente, avendo il Direttore di Sanità del Comando Generale espresso parere contrario ritenendo non di particolare rilievo lo stato comportamentale di disagio psicologico del figlio, come avvalorato dal certificato del medico che lo ha visitato attestante che l’ansia da separazione non assume connotazione psicopatologica.
Le proposte azioni impugnatorie, indirizzate avverso i provvedimenti sopra sinteticamente descritti nel loro contenuto, non meritano accoglimento.
Avuto riguardo alla situazione familiare rappresentata dal ricorrente, con riferimento alla quale lo stesso ha significato la necessità della propria presenza a Lecce, dove si è trasferita la propria moglie, unitamente al proprio figlio di 4 anni, per prestare assistenza alla madre, rimasta vedova, convivente con il fratello affetto da sindrome di Down e con il figlio affetto da epilessia, motivando l’istanza di trasferimento per situazioni straordinarie con l’esigenza di garantire un valido supporto materiale ed affettivo in seno al nucleo familiare, rileva il Collegio come correttamente la resistente Amministrazione non abbia ritenuto le addotte motivazioni idonee a giustificare il richiesto provvedimento di trasferimento definitivo, nella considerazione che alle esigenze assistenziali a favore della suocera può provvedere la di lei figlia, mentre con riferimento ai genitori del ricorrente gli stessi possono scambiarsi reciproco supporto.
Trattasi di considerazioni che, in disparte l’omesso esame del profilo inerente le difficoltà del figlio del ricorrente – successivamente valutate con il provvedimento gravato da motivi aggiunti – possono trovare condivisione avuto riguardo alla concreta situazione familiare del ricorrente, caratterizzata dalla necessità di prestare assistenza alla suocera, cui può provvedere la di lei figlia, e ai genitori, entrambi in grado di prestarsi reciproco supporto, nonché dalle problematiche connesse alla lontananza del ricorrente dal proprio nucleo familiare – costituito dalla moglie e dal figlio – che risultano essere comuni a molti appartenenti alla Guardia di Finanza e agli altri Corpi, militarizzati e non, e connaturali alle specificità di impiego ed al relativo status, tanto da non risultare configurabile alcuna situazione giuridica tutelabile neanche in relazione alla sede di servizio.
Ed invero, le esigenze di assistenza a familiari, sottese alla addotta necessità di ricongiungimento, possono essere assolte da altri familiari, mentre l’esigenza di ricongiungimento alla moglie ed al figlio non rivestono carattere di eccezionalità, in termini di gravità, tale da consentire la concessione del richiesto trasferimento.
Deve, inoltre, al riguardo osservarsi che il beneficio richiesto, consistente nella concessione del trasferimento definitivo presso la provincia di Lecce, costituisce una deroga alle ordinarie procedure di mobilità, consentendo al beneficiario di scavalcare le posizioni di altri soggetti, anche con maggiore anzianità di servizio, aspiranti alla medesima sede, di talché la concessione di detto beneficio deve necessariamente ancorarsi alla ricorrenza di situazioni di carattere eccezionale, caratterizzate da estrema delicatezza e gravità, non fronteggiabili con altre e diverse misure, come esemplificate nella disciplina di riferimento.
Quanto alla denunciata illegittimità del provvedimento gravato con il ricorso principale, per aver fatto applicazione della Circolare 379389/09 dell’11 gennaio 2009, laddove avrebbe dovuto asseritamente applicarsi la Circolare n. 255/1240/5 dell’1 aprile 2007, osserva il Collegio che sulla base del principio tempus regit actum, correttamente è stato fatto riferimento alla direttiva in vigore durante la fase istruttoria della domanda di trasferimento del ricorrente.
Dovendo, comunque, al riguardo osservarsi la sostanziale sovrapponibilità delle disposizioni recate dalle due circolari, per cui nessun effetto pregiudizievole, peraltro neanche allegato, risulta essere disceso dall’applicazione della più recente circolare.
Né è possibile accedere alla tesi di parte ricorrente laddove lamenta la mancata esplicitazione delle ragioni riconducibili alle esigenze di servizio, ritenute nel gravato provvedimento prevalenti nella ponderazione dei configgenti interessi, considerata la mancata ricorrenza – per quanto dianzi esposto – dei presupposti per la concessione del richiesto trasferimento.
Aggiungasi, al riguardo, alla luce di quanto rappresentato dalla resistente Amministrazione, la situazione di carenza di personale con la specializzazione del ricorrente presso la sede di Palermo, laddove la sede richiesta è connotata da un surplus di tale personale.
Avuto riguardo al provvedimento gravato con motivi aggiunti osserva il Collegio come lo stesso sia stato adottato in corretta esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4956/2010, che ha disposto un approfondito riesame della domanda del ricorrente specie con riferimento alle condizioni del figlio del ricorrente.
Invero, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, non consegue dall’ordinanza del Consiglio di Stato la concessione in via provvisoria del richiesto trasferimento, limitandosi l’effetto conformativo di tale ordinanza al riesame della domanda, come puntualmente effettuato dalla resistente Amministrazione.
Il nuovo provvedimento di rigetto della domanda del ricorrente è stato adottato sulla base del parere espresso dal Direttore di Sanità del Comando Generale, reso nel senso che sulla base della certificazione prodotta emerge uno stato comportamentale di disagio psicologico che non risulta essere di particolare rilievo, come avvalorato dal medico che ha redatto il certificato a seguito della visita medica, laddove afferma che l’ansia da separazione non assume connotazione psicopatologica.
Correttamente, quindi, l’Amministrazione procedente ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione del trasferimento definitivo stante l’assenza dei caratteri di assoluta gravità ed eccezionalità della situazione inerente il figlio del ricorrente.
Quanto, poi, all’aggravamento della situazione familiare, avuto particolare riguardo allo stato psicologico del figlio ed alle condizioni della moglie del ricorrente, in attesa di un altro figlio, le stesse sono state dal ricorrente rappresentate in occasione della richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di riesame, ed alla luce dei nuovi elementi è stato al ricorrente concesso il trasferimento temporaneo di 180 giorni presso la sede richiesta, che risulta essere – in disparte la circostanza che tale provvedimento non sia stato notificato al ricorrente – strumento idoneo a far fronte alle temporanee e contingenti esigenze familiari della moglie e del figlio del ricorrente, che di per sé non giustificano, allo stato, la concessione del trasferimento definitivo, fatta salva la possibilità di proporre nuova istanza di trasferimento definitivo laddove la situazione familiare – contrariamente a quanto riscontrabile allo stato attuale – dovesse evolversi in senso peggiorativo sì da potersi qualificare quale situazione straordinaria
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, il ricorso in esame va rigettato, stante l’infondatezza delle proposte censure.
Valutati tutti gli elementi della vicenda contenziosa possono integralmente compensarsi tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
– Roma – Sezione Seconda –
Definitivamente pronunciando sul ricorso N. 3012/2010 R.G., come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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