T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 07-11-2011, n. 8520 Monopoli pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone in fatto la società odierna ricorrente che l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha, con nota del 20 settembre 2010, rappresentato la situazione debitoria della stessa, di ammontare pari a euro 33.740,30, a titolo di minimo garantito per l’anno 2009, di cui è stato chiesto il versamento ai sensi dell’art. 4 della Convenzione di concessione n. 1159 per la raccolta di scommesse ippiche.

Avverso tale provvedimento deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

I – Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, del decreto legge n. 223 del 2006 convertito in legge con legge n. 248 del 2006. Illegittimità derivata dall’illegittimità della mancata determinazione delle "Modalità di salvaguardia dei concessionari". Eccesso di potere per difetto dei presupposti.

Denuncia parte ricorrente l’illegittimità della gravata determinazione per non essere state previamente determinate le "Modalità di salvaguardia dei concessionarì previste dall’art. 38, comma 4, del decreto legge n. 223 del 2006, convertito in legge con legge n. 248 del 2006, in relazione alla riforma del mercato.

Ricorda in proposito parte ricorrente come la mancata adozione delle misure di salvaguardia sia già stata sanzionata dal Giudice Amministrativo con la sentenza n. 6522 del 2009 con riferimento ai debiti riferiti agli anni 2006 e 2007, con statuizioni valevoli a maggior ragione per il 2009.

II – Violazione degli artt. 2, 3, 41 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione e nella richiesta di adempimento ad obbligazioni convenzionali, desumibili dagli artt. 1175 e 1375 del codice civile. Eccesso di potere per manifesta sproporzione e irragionevolezza dell’azione amministrativa perplessa e contraddittoria.

Invoca parte ricorrente i canoni di correttezza e di buona fede che devono regolare la fase di esecuzione del rapporto obbligatorio, tenendo conto di tutte le circostanze incidenti sullo stesso e la specifica posizione del debitore, come caratterizzata dall’aggravamento delle condizioni del mercato delle scommesse.

Lamenta, altresì, parte ricorrente la contraddittorietà dell’azione amministrativa, avuto riguardo alla riserva espressa dall’Amministrazione circa una futura diversa determinazione del minimo garantito.

III – Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore nei presupposti.

Lamenta parte ricorrente l’indeterminatezza dei parametri in base ai quali è stato determinato il minimo garantito stabilito per l’esercizio 2009.

Si sono costituite in resistenza le intimate Amministrazioni depositando pertinente relazione.

Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.

Alla Pubblica Udienza del 26 novembre 2011 la causa è stata chiamata e sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio indicato in epigrafe nei suoi estremi – con cui l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, nel rappresentare la situazione debitoria della società ricorrente, quale titolare della Concessione per la raccolta di scommesse ippiche n. 1158, quantificata in euro 33.740,30 a titolo di minimo garantito per l’anno 2009, ne ha chiesto il versamento ai sensi dell’art. 4 della Convenzione.

Il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni che si andranno ad esporre.

Avuto riguardo alla questione inerente la corresponsione del minimo garantito da parte delle concessionarie di raccolta di scommesse ippiche, questo Tribunale si è già pronunciato (sentenze n. 6521 e 6522 del 2009) nel senso di ritenere l’illegittimità, in mancanza della previa definizione delle c.d. misure di salvaguardia previste dall’art. 38, comma 4, del decreto legge n. 223 del 2006, delle richieste avanzate dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato volte ad ottenere l’integrazione per il raggiungimento del minimo annuo garantito determinato ai sensi del decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003.

Giova, ai fini di un compiuto inquadramento della questione, precisare che le concessionarie per la raccolta delle scommesse ippiche sono tenute a corrispondere una quota sul loro introito fino al raggiungimento del minimo annuo garantito determinato ai sensi del decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003, emanato ex art. 8, comma 7, del decreto legge n. 147 del 24 giugno 2003, convertito in legge con legge 1 agosto 2003, n. 200 qualora la quota annuale di cui all’art. 12 del D.P.R. 8 aprile 1998 n. 169 destinata all’UNIRE non raggiunga tale minimo annuo garantito.

Sulla base di tale obbligo gravante sui titolari di concessioni per la raccolta del gioco ippico, trasfuso nel relativo disciplinare, qualora la quota della raccolta di cui al citato art. 12 destinata all’UNIRE non raggiunga il c.d. minimo garantito, il concessionario deve versare un ammontare fisso per raggiungere il "minimo" dell’importo garantito.

L’assetto normativo nel cui contesto sono state rilasciate e sottoscritte le concessioni, cui la relativa disciplina è stata parametrata, è stato modificato con l’entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248 (c.d. decreto Bersani), il cui art. 38, comma 4, al fine di predisporre nuove misure di contrasto al gioco illegale, dispone che: "Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico;

b) possibilità di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell’Unione europea, degli operatori di Stati membri dell’Associazione europea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l’offerta di alcune tipologie di scommessa;

d) previsione dell’attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita già assegnati;

(f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita già assegnati;) (la lettera è stata abrogata dall’articolo 1bis, comma 6 del D.L. 25 settembre 2008 n. 149, n.d.r.);

(g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;) (la lettera è stata abrogata dall’articolo 1bis, comma 6 del D.L. 25 settembre 2008 n. 149, n.d.r.);

h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d’asta non può essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro (, previo il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila) (la lettera è stata così modificata dall’articolo 40 del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159);

l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169".

Dalla modifica apportata alla disciplina settoriale dall’art. 38, comma 4, lettera l), della legge n. 223 del 2006 consegue, quindi, l’obbligo di necessaria definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche.

Trattasi di previsione finalizzata a consentire il riequilibrio delle obbligazioni consacrate nelle concessioni per la raccolta di scommesse ippiche già rilasciate, in ragione del mutato assetto del mercato delle scommesse ippiche e della riconfigurazione dell’assetto distributivo territoriale dell’offerta di gioco, come ridisegnati dalla riforma introdotta dall’art. 38 del decreto legge "Bersanì che ha determinato l’apertura del mercato dei giochi pubblici e l’attivazione di nuove concessioni secondo una diffusione capillare sul territorio e con più favorevoli condizioni di esercizio e di redditività.

L’introduzione della nuova previsione normativa circa la necessaria fissazione delle misure di salvaguardia rende, pertanto, inapplicabile il contenuto del decreto interministeriale del 10 ottobre 2003 che aveva stabilito, sotto la vigenza della precedente normativa, il metodo di calcolo per individuare il c.d. minimo garantito.

Deve, conseguentemente ritenersi l’illegittimità della pretesa dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato volta ad ottenere l’integrazione dei minimo garantito sulla base di criteri legati a disposizioni non più coerenti né coordinate con il mutato assetto ordinamentale, il quale prescrive, alla luce delle modifiche apportate al settore delle scommesse, l’adozione di apposite misure di salvaguardia dei titolari di concessioni rilasciate sotto la vigenza della precedente disciplina.

In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del gravato provvedimento, per non avere l’Amministrazione intimata adottato le procedure necessarie per determinare le c.d. misure di salvaguardia secondo i criteri di cui all’art. 38, comma 4, lett. l), della legge n. 223 del 2006, prima di avanzare la richiesta di integrazione del minimo garantito, con assorbimento delle censure non esaminate.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

– Roma – Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 8837/2010 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il gravato provvedimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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