T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 07-11-2011, n. 8517 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che la ricorrente ha partecipato al concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 400 allievi marescialli all’83° corso presso la scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2011/2012 e, dopo avere superato la prova preliminare e la prova scritta, è stata esclusa perché giudicata non idonea dalla sottocommissione competente per l’accertamento dell’idoneità psicofisica con la seguente motivazione "presenza di protesi mammaria bilaterale in situ";

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 16 del bando, l’accertamento dell’idoneità fisica dei candidati deve essere rapportato ai profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155 il quale, in allegato, reca l’elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;

Ritenuto che al punto 14 del citato allegato (rubricato Mammella) sono indicate, quali cause di esclusione, "le patologie ed i loro esiti della ghiandola mammaria che siano causa di rilevanti disturbi funzionali";

Ritenuto che la mera presenza della protesi mammaria non può dunque costituire causa di esclusione dell’idoneità fisica perché non costituisce una patologia in sé e, comunque, in mancanza di una puntuale verifica sulla possibile connessione causale con rilevanti disturbi funzionali agli organi interessati;

Ritenuto quindi che il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione del citato decreto ministeriale in quanto motivato con riferimento ad una circostanza che non costituisce, di per sé, patologia implicante un disturbo funzionale agli organi interessati e a prescindere da ogni verifica specifica in ordine alla effettiva funzionalità degli organi;

Ritenuto che anche il regolamento del Comando generale, oggetto di impugnativa, deve essere considerato illegittimo nella parte in cui indica come causa di inidoneità fisica la protesi mammaria, ampliando così le fattispecie previste dal D.M. 17 maggio 2000 che individua in maniera puntuale le patologie rilevanti e relative all’organo della mammella, ricollegandole ai difetti funzionali implicati;

Ritenuto che il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente pronuncia di annullamento degli atti impugnati;

Ritenuto che le spese di giudizio possono essere interamente compensate fra le parti in ragione della natura della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie secondo quanto indicato in parte motiva e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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