T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 07-11-2011, n. 8535 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il sig. D.C., comproprietario di un appartamento nel condominio sito in Monterotondo, Via Ischia, n. 32 e amministratore dello stesso stabile, espone che in data 7.5.2003 sig.ra M., condomino, ha presentato all’Ufficio Urbanistica del Comune di Monterotondo la richiesta di autorizzazione edilizia n. 256/2003 al fine di ottenere il cambio di destinazione d’uso di alcuni localicantina ad uso abitazione di sua proprietà siti nello stesso stabile e che il Comune stesso ha respinto detta istanza.

A seguito di richiesta di riesame presentata dalla sig.ra Corallini, il Comune, sulla base della nuova relazione di parte, ha rilasciato in data 25.1.2005 il permesso di costruire n. 3340 per il cambio di destinazione d’uso di parte della cantina in abitazione.

Il ricorrente dopo aver attivato presso gli Uffici comunali il procedimento di accesso ai documenti relativi alla pratica edilizia di cui al predetto permesso di costruire n. 3340/2005 ha proposto ricorso avverso lo stesso presso questo Tribunale deducendo i seguenti motivi: 1) Violazione di legge: art. 41 sexies L.17.8.1942, n. 1150, come modificato dall’art.2 della Legge 24.3.1989, n. 122. Eccesso di potere, difetto di istruttoria, errore sui fatti e presupposti: dal confronto tra la perizia del ricorrente e quella della resistentecontrointeressata risulterebbero in quest’ultima delle difformità con le porzioni relative alle aree dei cortili e parcheggio, inoltre non verrebbe considerata l’area di passaggio da lasciare a disposizione del condomino sig. Pellizzari;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art.27 del DPR 6.6.2001, n.380. Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria:il processo verbale di accertamento del 21.3.2003, prot. n. 359 sarebbe viziato in quanto riferirebbe l’inesistenza di lavori di ristrutturazione nella cantina della sig.ra Corallini, mentre il sopralluogo sarebbe stato effettuato erroneamente con riferimento alla cantina dei sig.ri C.- D.R.;

3) Violazione artt. 5, 1, 2, 3 D.M. 5.7.1975 del Ministero della Sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190. Eccesso di potere: la costruzione di cui al permesso di costruire impugnato non sembrerebbe soddisfare le caratteristiche richieste dalla legge riguardo l’altezza dei soffitti nonché le dimensioni dell’unica camera, trattandosi di un alloggio monostanza.

Si è costituita in giudizio la sig.ra M. intimata per resistere al ricorso e con successiva memoria ha controdedotto a quanto sostenuto da parte ricorrente, contestandone i rilievi non provati, concludendo per la reiezione del ricorso.

Anche il Comune di Monterotondo si è costituito in giudizio in giudizio e ha eccepito preliminarmente profili di inammissibilità del ricorso, concludendo comunque per l’infondatezza dello stesso.

Con l’ordinanza n. 7074/2006, pronunciata nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2006, è stata respinta la suindicata domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.

In prossimità dell’udienza pubblica il Comune ha depositato atto di costituzione di nuovi difensori e con separata memoria conclusionale ha insistito sulle proprie conclusioni, anche con riferimento ai profili di irritualità del ricorso.

Con sentenza non definitiva n. 2617/2011, il Collegio ha respinto da un lato le eccezioni preliminari di inammissibilità avanzate dal Comune resistente attesa la riscontrata ritualità della proposizione del ricorso sia ai fini della notifica che della sottoscrizione dello stesso e dall’altro ha disposto incombenti istruttori eseguiti dal Comune con deposito di documentazione in data 31 maggio 2011, prot. n. 34437 e 5 luglio 2011, prot. n. 42133.

In prossimità dell’odierna udienza pubblica, il Comune ha depositato memoria conclusionale con la quale ha confermato quanto già documentato dagli Uffici comunali competenti riguardo la legittimità del procedimento relativo al permesso di costruire impugnato.

Alla pubblica udienza del 15 luglio 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Nel merito, il ricorso presenta profili di infondatezza per le ragioni di seguito riportate, potendo comunque prescindersi dagli ulteriori aspetti pregiudiziali di rito.

2.1. La questione controversa, come meglio descritta in fatto, necessita di alcune considerazioni alla luce anche della documentazione depositata. Sul piano fattuale occorre rilevare che l’intervento edilizio di cambio d’uso di parte di un locale magazzino a civile abitazione al piano seminterrato dell’edificio in questione, pur non modificando il volume dello stesso e la superficie, ne ha cambiato però la destinazione, da magazzino a civile abitazione.

Come risulta anche dalla documentazione fotografica in atti non appare però alcun ampliamento della volumetria già esistente dell’area interessata né modifica del prospetto dell’edificio, con la conseguente non necessarietà dell’autorizzazione del condominio per la modifica del prospetto, trattandosi di una apertura già esistente. Inoltre, riguardo agli aspetti tecnici della salubrità del locale la ASL RM G, in data 18.11.2004, ha espresso parere favorevole al predetto cambio di destinazione d’uso, con riferimento al rapporto di ventilazione all’interno del medesimo locale (non potendosi così condividere le eccezioni di cui al terzo motivo).

L’eccezione avanzata da parte ricorrente con il primo motivo riguardo la violazione dell’art. 41 -sexies della Legge n. 1150 del 1942 si basa sul contestato calcolo delle aree da adibire a parcheggio ai sensi di detta normativa.

Osserva il Collegio che detta norma prevede che "nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione". Il Comune sostiene che nell’ipotesi in esame il mutamento di destinazione d’uso assentito nell’immobile non implica una variazione nella misura degli standards a parcheggio, rimanendo nell’ambito della categoria residenziale e in ogni caso se l’intervento sia qualificato quale nuova costruzione, allo stesso troverebbe applicazione il disposto del predetto art.41sexies e il volume da considerare ai fini del calcolo dello standard a parcheggio sarebbe soltanto quello relativo all’intervento realizzato.

Orbene, l’intervento edilizio in esame, alla luce anche della giurisprudenza, rientra nel concetto di "nuova costruzione" di cui all’art. 41 sexies, della L. n. 1150 del 1942 che comprende anche il cambio d’uso implicante aggravio del carico urbanistico, ciò sulla base di una interpretazione funzionale di tale norma secondo la quale, ai fini del reperimento dei parcheggi pertinenziali, anche gli interventi sull’esistente suscettibili di aggravare il carico urbanistico (quali l’aumento delle superfici, il cambio di destinazione d’uso e/o il frazionamento di unità immobiliari) sono equiparabili a quelli di nuova costruzione (cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 3 giugno 2010, n. 3943; idem, 14 aprile 2011, n. 592; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 22 luglio 2010, n. 3256).

Pertanto, se da un lato si aderisce alla tesi di parte di dover considerare per l’intervento edilizio il reperimento di area a parcheggio, dall’altra però si rileva che la misura da reperire a parcheggio riguarda nel caso la "porzione" di volume dell’immobile soggetta a cambio di destinazione (e non tutto l’edificio) e inoltre la predetta norma prescrive che gli spazi a parcheggio siano reperiti "nelle aree di pertinenza" delle nuove costruzioni, anche in prossimità all’edificio.

Nel caso di specie, risulta in atti che esiste una superficie scoperta a servizio dell’edificio condominiale (circostanza ammessa anche da parte ricorrente) e in tale area costituisce superficie adeguata da destinare a parcheggio quale standard richiesto per l’intervento assentito, così come indicato in progetto dalla richiedente il permesso di costruire.

Ne deriva che non appaiono sussistere in relazione al provvedimento impugnato i suddetti vizi contestati da parte ricorrente.

Inoltre, non è suscettibile di positiva valutazione anche il secondo motivo riguardo la rilevanza dei verbali di sopralluogo effettuati nel 2003 dai dipendenti incaricati dal Comune, quali atti presupposti in relazione al permesso di costruire impugnato.

Appare significativo che il permesso di costruire è stato rilasciato dal Comune in data 25.1.2005, mentre i sopralluoghi sono precedenti ed effettuati due anni prima la predetta richiesta di permesso di costruire, non potendosi dimostrare in concreto una rilevanza degli stessi su quanto assentito.

In definitiva, il ricorso in quanto infondato va respinto

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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