Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-06-2011) 06-10-2011, n. 36326 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.E. ha presentato ricorso avverso la sentenza 28.4.2010, emessa, ex art. 444 c.p.p., dal tribunale di Macerata, con la quale era stata applicata, previa concessione delle attenuanti generiche, la pena di un anno di reclusione e Euro 400,00 di multa, in ordine al reato di furto in appartamento, previa effrazione della porta di ingresso.

Il ricorrente rileva la nullità della sentenza, in quanto la sua volontà non è stata espressa personalmente, nè a mezzo di procuratore speciale.

Rileva inoltre la violazione dell’art. 240 c.p., in quanto è stata disposta la confisca di una torcia elettrica, senza alcuna motivazione.

Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto, nel processo verbale si da atto che in presenza dell’imputato, è stato raggiunto un accordo tra e parti, vale a dire tra B. e il pubblico ministero, in ordine all’applicazione della pena sopra indicata.

Questo negozio processuale, naturalmente presuppone una congiunta e concorde manifestazione di volontà, espressa dalle parti. Pertanto nessuna violazione di norme di rito può ritenersi realizzata, che incida sulla legittimità della sentenza, come anche confermato dall’assenza di alcuna censura contestualmente espressa dall’imputato presente.

Quanto alla seconda censura, va rilevata la sua fondatezza, in quanto il provvedimento di confisca è stato adottato senza la motivazione, motivazione che, a seguito dell’estensione dell’applicabilità della confisca a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 c.p., è obbligatoria, nel senso che il giudice, in caso di emissione del provvedimento, è tenuto a motivare sulla sussistenza della possibilità che la libera disponibilità della cosa costituisca un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa (sez. 6, n. 17266 del 16.4.2010, rv 247085; sez. 4, n. 41560 del 26.10.2010, rv 248454).

La sentenza va quindi annullata, limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo esame al tribunale di Mac

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo esame al tribunale di Macerata.

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