T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 07-11-2011, n. 8536 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe l’istante impugnava il silenzio serbato dall’amministrazione sul reclamo proposto avverso la diffida dell’ATER con cui era intimato il rilascio dell’alloggio sopra specificato, deducendo la illegittimità dello stesso per violazione di legge;

Considerato che si è costituita l’ATER, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione, e, nel merito, chiedendo la reiezione del ricorso;

Considerato che si costituiva, altresì, Roma Capitale (già Comune di Roma) eccependo la propria carenza di legittimazione passiva ed il difetto di giurisdizione del giudice adito;

Rilevato che, a seguito di discussione delle parti, la causa può essere trattenuta in camera di consiglio per la decisione in forma semplificata alla luce della costante giurisprudenza della Sezione sull’oggetto del giudizio;

Ritenuto che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione;

Ritenuto che, come affermato ripetutamente da questa Sezione (cfr. ex multis, sent. n. 3207/2010), nella fattispecie è competente a giudicare il giudice ordinario in quanto trattasi di fase successiva a quella dell’originaria assegnazione (Cass. SS.UU. 12 giugno 2006 n. 13527);

Rilevato infatti che, secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, "In base alla disciplina di cui all’art. 33 d. lgs. n. 80 del 1998, nel testo sostituito dalla legge n. 205 del 2000, nella materia dell’edilizia residenziale pubblica- ricompressa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici – la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall’operare della P.A. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell’ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell’assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge"

(cfr. Cassazione, Sez. Unite, 23.12.2004, n. 23830; 12 giugno 2006, n. 13527);

Rilevato che, con specifico riferimento all’occupazione abusiva, la Corte di Cassazione, con la menzionata sentenza del 2006, ha affermato che "la giurisdizione appartiene al Giudice ordinario. La controversia, infatti, non attiene alla fase pubblicistica detta dell’assegnazione, nella quale sono stabiliti i requisiti soggettivi ed i criteri di attribuzione dei punteggi tra gli aventi diritto, ma si riferisce ad una vicenda riguardante il potere dell’assegnatario di dare ospitalità a terzi nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica.";

Ritenuto, pertanto, che un potere autoritativo non è ravvisabile nella fattispecie in esame;

Rilevato, peraltro, che anche con riferimento al diniego di regolarizzazione, questo Tribunale si è più volte pronunciato affermando la giurisdizione del giudice ordinario (cfr., ex multis, sez. III, 06 settembre 2010, n. 32107);

Ritenuto che il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il ricorso potrà essere riproposto nel termine e con le modalità indicate dall’art. 11 del cod. proc. amm.;

Ritenuto che le spese di lite, in considerazione della natura della controversia esaminata, possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, con l’avvertenza che la causa potrà essere riproposta innanzi al giudice ordinario nel termine e con le modalità indicate dall’art. 11 del cod. proc. amm..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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