Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-03-2012, n. 3638

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’INPS si rivolgeva al Tribunale di Nocera Inferiore proponendo opposizione al precetto intimato da B.G. per il pagamento della pensione di inabilità, giusta sentenza pronunciata dal giudice del lavoro della stessa città, nonchè opposizione all’esecuzione intrapresa in base allo stesso titolo. A sostegno dell’opposizione l’Istituto deduceva la non cumulabilità di tale pensione con la rendita INAIL, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 43, e tale deduzione veniva condivisa dal Tribunale adito, che accoglieva l’opposizione con sentenza pubblicata il 24 luglio 2009. 2. La cassazione di tale decisione viene domandata dal B. con tre motivi, cui l’INPS resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Preliminare all’esame del ricorso è la verifica della sua ammissibilità. 1.1. Ed infatti l’impugnazione di sentenze che decidono sulla opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 616 c.p.c., è stata soggetta, nel tempo, a diversi regimi. Da ultimo, la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2, ha soppresso l’ultima parte dell’art. 616 cit., che disponeva la non impugnabilità della sentenza. Tale previsione è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, come dispone la norma transitoria di cui all’art. 58, comma 2. 1.2. La ricognizione normativa ha consentito a questa Corte l’elaborazione di principi regolatori della materia, che possono sintetizzarsi nel senso che il regime di impugnazione di una sentenza – e cioè la facoltà di impugnativa, i modi ed i termini per esercitarla – resta regolato dalla legge processuale in vigore al momento della sua pubblicazione; e pertanto:

– se la sentenza sull’opposizione dispiegata ex artt. 615 o 619 c.p.c., è stata pubblicata prima del 1.3.06, ossa resta esclusivamente appellabile;

– se essa è stata pubblicata a partire da tale data, ma fino al 4.7.09, qualunque sia l’epoca di instaurazione del processo sia stato iniziato, non è più ammissibile il rimedio dell’appello in forza dell’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c., come introdotto dalla L. n. 52 del 2006, ma soltanto quello del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7;

– se infine essa è resa in un giudizio pendente ancora in primo grado al 4.7.09 e quindi se è stata pubblicata in data successiva, essa torna ad essere appellabile, essendo stato soppresso l’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c. (come introdotto dalla L. n. 52 del 2006, art. 14) dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2, norma applicabile – L. n. 69 del 2009, ex art. 58 – anche ai giudizi, pendenti in primo grado al momento dell’entrata in vigore di tale legge (cfr. Cass. n. 17321 del 2011; n. 12165 del 2011; n. 20324 del 2010).

1.3. L’applicazione di questi criteri mostra l’inammissibilità del ricorso in cassazione nel caso si specie, poichè la sentenza impugnata è stata pubblicata il 21 luglio 2000. 1.4. Non rileva, poi, che la decisione: sia stata emessa in data anteriore al 4 luglio 2009, poichè l’emissione della sentenza acquista determinati effetti, nei casi previsti dalla legge (per esempio ai fini dell’esecuzione di pronunce di condanna del datore di lavoro, ex art. 431 c.p.c., comma 2), ma non fa decorrere il termine per l’impugnazione; e proprio a questo termine occorre fare riferimento, allorchè si tratti di individuare il mezzo esperibile per impugnare la decisione, poichè la parte deve essere in grado – da quel momento in poi – di individuare il giudice cui indirizzare l’impugnazione. D’altronde, la irrilevanza, ai fini in esame, della sola lettura del dispositivo è ulteriormente confermata dal fatto che il giudice, al momento di tale lettura, può fissare un termine per il deposito della sentenza, si che a quest’ultimo atto occorre comunque riferirsi per considerare se il giudizio sia stato, o meno, "definito". E mette conto rilevare, infine, che proprio al momento della pubblicazione vengono riferito – dallo stesso Legislatore del 2009 – significativi effetti normativi, innovativi o anche abrogativi della precedente disciplina (come l’abrogazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c.).

2. Conseguo la declaratoria di inammissibilità, con compensazione delle spese in ragione della natura della controversia e della particolarità della fattispecie.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *