T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 07-11-2011, n. 1528 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

che può essere disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva;

che con nota depositata il 23/9/2011 il legale dell’Associazione ricorrente ha dichiarato di rinunciare ai gravami in epigrafe, a spese compensate, poiché le parti hanno raggiunto un accordo formalizzato nell’atto di transazione sottoscritto in data 26/7/2011;

che la dichiarazione è stata controfirmata per accettazione dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;

che pertanto deve essere dichiarata l’estinzione per rinuncia dei quattro ricorsi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), previa riunione dei ricorsi in epigrafe, dichiara la loro estinzione per rinuncia.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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