Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-03-2012, n. 3637 Assicurazione contro i danni contro gli infortuni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 23.9 – 12.10.2009 la Corte d’Appello di Caltanissetta confermò la pronuncia di prime cure che aveva condannato la AIGI spa al risarcimento dei danni biologico e morale patiti dal suo dipendente G.G. in conseguenza dell’infortunio sul lavoro occorsogli il 14.2.1994 e rigettato la domanda di manleva svolta dalla predetta Società nei confronti della Milano Assicurazioni spa.

A sostegno del decisum, per ciò che qui ancora specificamente rileva, la Corte territoriale ritenne quanto segue:

– stante la natura contrattuale della responsabilità datoriale per violazione dell’art. 2087 c.c., doveva escludersi la fondatezza della eccezione di prescrizione estintiva quinquennale;

– sulla base delle risultanze istruttorie doveva essere ritenuta l’assoluta mancanza di adozione di misure di sicurezza all’interno del cantiere e la specifica violazione del D.P.R. n. 574 del 1955, art. 48; nè la responsabilità poteva essere "esclusa sulla base della asserita colpa del lavoratore", la cui condotta non poteva essere considerata anomala ed imprevedibile, nel mentre la natura contrattuale della responsabilità comportava l’incombenza sulla parte datoriale di fornire la prova che tutto era stato approntato ai fini dell’osservanza del precetto e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, come tale non addebitabile; nè poteva rilevare la particolare esperienza de lavoratore infortunato, posto che l’art. 2087 c.c., non giustifica l’adozione di misure di protezione ad personam, secondo il grado di esperienza;

– il dettato dell’art. 14 lett. b) della polizza assicurativa stipulata dalla AIGI spa era assolutamente chiaro nell’escludere la copertura assicurativa in relazione ai danni biologico e morale, essendo tale copertura limitata all’azione di regresso D.P.R. n. 1124 del 1965, ex artt. 10 e 11.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la AIGI spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

L’intimato G.G. ha resistito con controricorso, eccependo altresì l’inammissibilità del ricorso.

Gli intimati Milano Assicurazioni spa, P.E., P.M. e P.F. (gli ultimi tre quali eredi di Pe.Fr.) non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. L’eccezione d’inammissibilità svolta dal controricorrente si fonda sul fatto che il ricorso contiene a pag. 24 la procura speciale e alla successiva pag. 25 le conclusioni, con indicazione peraltro di un soggetto (la Banca di Credito Cooperativo "G. Toniolo") estraneo al giudizio.

La previsione dell’art. 83 c.c., comma 3, secondo periodo, secondo cui la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su "foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto a cui si riferisce", non richiede affatto che tale foglio separato debba essere congiunto materialmente quale ultima pagina dell’atto a cui si riferisce, cosicchè la indicata collocazione del medesimo nel caso di specie non esclude la pertinenza al ricorso delle conclusioni formulate nella pagina successiva e corredate dalla sottoscrizione del difensore.

Quanto all’indicazione della Banca di Credito Cooperativo "G. Toniolo" si tratta palesemente di un errore materiale, tale da non suscitare alcun dubbio sulla pertinenza delle conclusioni al ricorso in oggetto, stante la sottoscrizione del difensore al quale, in pari data, era stata conferita la procura speciale da parte della AIGI spa; la corretta indicazione, nell’intestazione dell’atto, della "sentenza impugnata" di cui, con le conclusioni in parola, è chiesta la cassazione; la stesura, sullo stesso foglio, della relata di notifica ove la AIGI spa è indicata come soggetto istante. La svolta eccezione di inammissibilità del ricorso è quindi da disattendersi.

2. Con il primo motivo, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia travisato il contenuto del motivo di appello fondato sull’asserita proposizione, da parte del lavoratore infortunato, di una domanda risarcitoria di natura extracontrattuale e sulla conseguente erronea riconduzione della stessa – da parte del primo Giudice – alla responsabilità per inadempimento contrattuale.

2.1 Il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato ivi riportato il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio in base al quale, secondo l’assunto della ricorrente, avrebbe dovuto ritenersi che l’attore non aveva dedotto una responsabilità contrattuale, ma, bensì, extracontrattuale, essendo al riguardo elemento privo di rilevanza decisiva la circostanza che la domanda fosse stata originariamente proposta dinnanzi al tribunale civile anzichè al tribunale in funzione di giudice del lavoro.

2.2 Per completezza deve comunque osservarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non rileva, ai fini dell’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità proposta, la qualificazione formale data dal danneggiato in termini di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, ovvero mediante il richiamo di norme di legge ( art. 2043 c.c., e segg., art. 2087 c.c.), indizi di per sè non decisivi, essendo necessario considerare i tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito posto a base della pretesa risarcitoria (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 18623/2008; 1875/2011; nonchè, ex plurimis, Cass., nn. 10830/2007;

9325/2010; 17547/2010), con la conseguenza che la Corte territoriale, espressamente riconoscendo la natura contrattuale della responsabilità azionata, ha compiutamente deciso – disattendendolo – sul motivo di appello in relazione al quale parte ricorrente deduce l’omessa pronuncia.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1227 c.c., nella determinazione dell’incidenza della colpa concorrente del lavoratore sulla misura de risarcimento, assumendo che la Corte territoriale avrebbe ritenuto implicitamente" provata l’imprudenza del lavoratore e deducendo che, in questa sede, intende censurare "solo il principio che escluderebbe l’incidenza di una colpa concorrente del lavoratore sulla misura del danno allo stesso risarcibile". 3.1 Osserva il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte territoriale non ha affatto accertato, implicitamente e, tanto meno, esplicitamente, la sussistenza di una colpa concorrente del lavoratore, sicchè risulta priva di concreta rilevanza la denuncia, nei termini svolti, del vizio di violazione di legge.

3.2 Nè il motivo – peraltro privo di espresso riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – potrebbe ritenersi validamente svolto sotto il profilo del vizio di motivazione, risolvendosi i richiami alle risultanze istruttorie nella sollecitazione, inammissibile in questa sede, di un riesame delle medesime.

4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè vizio di motivazione, in relazione alla portata della polizza conclusa con la Milano Assicurazioni spa, dolendosi che la Corte territoriale, ritenendo che la copertura assicurativa si riferisse solo all’azione di regresso dell’Inail, abbia fondato la propria interpretazione sulla lettura "di una sola e specifica clausola", omettendo di "verificare se ad opposta conclusione non avrebbe potuto portare la lettura di tutte le altre clausole e, tra queste, di quelle segnalate nell’atto di appello". 4.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, per quanto qui specificamente rileva, hanno statuito il principio secondo cui, in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (cfr., Cass., SU, n. 22726/2011).

Nella motivazione di tale sentenza è espressamente richiamata la precedente pronuncia delle Sezioni Unite n. 7161/2010 (a cui è conforme Cass., n. 17602/2011) secondo cui, sempre per ciò che qui specificamente rileva, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esso, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento.

Il ricorso, in relazione al documento su cui si fonda il motivo all’esame (vale a dire la polizza assicurativa conclusa con la Milano Assicurazioni spa – non costituitasi in questa sede di legittimità), non rispetta i suddetti requisiti di specificazione e, pertanto, deve ritenersi inammissibile.

4.2 Ulteriore e concorrente ragione di inammissibilità è data dal fatto che nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, non è stato riprodotto il contenuto delle clausole contrattuali di cui, secondo l’assunto, la Corte territoriale avrebbe omesso di tener conto.

5. In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

Le spese a favore del controricorrente, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Non è luogo a provvedere al riguardo quanto agli altri intimati, che non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore del controricorrente, che liquida in Euro 50,00, oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; nulla sulle spese quanto agli altri intimati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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