Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ricorso al Tribunale di Trani T.L., operaia agricolo a tempo determinato, lamentava che l’INPS avesse calcolato il trattamento pensionistico a lui spettante in misura inferiore al dovuto, perchè, applicando erroneamente il D.P.R. n. 488 del 1968, art. 28, aveva fatto riferimento, per la determinazione della retribuzione pensionabile per ciascun anno, al salario medio pubblicato con i decreti del Ministero del Lavoro, i quali fissavano tale salario non già in relazione all’anno in cui era stato prestato, ma in relazione all’anno immediatamente precedente.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva la condanna dell’INPS alla riliquidazione della pensione da calcolarsi sulla base de salario convenzionale del DPR pubblicato nell’anno successivo.
L’adito Tribunale, nel regolare contraddittorio delle parti, accoglieva la domanda.
Tale decisione, appellata dall’INPS, è stata riformata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 3821 del 2009, che ha rigettato la domanda dell’originario ricorrente escludendo il riconoscimento del diritto dell’appellato alla riliquidazione della pensione in godimento sulla base delle retribuzioni medie giornaliere per gli operai agricoli a tempo determinato, relative ai cinque anni precedenti il pensionamento, come rilevate, del D.P.R. n. 488 del 1968, ex art. 28, con i decreti ministeriali pubblicati, per ciascuno dei predetti cinque anni, nell’anno immediatamente successivo alla data di maturazione del diritto a pensione.
Contro la sentenza di appello ricorre lo S. con tre motivi, di cui i primi due riguardano asserite violazioni delle regole legislative per la riliquidazione della pensione in questione e il terzo la violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento specifico all’indice ISTAT di rivalutazione della retribuzione considerata dall’INPS..
Resiste L’INPS con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c..
2. Il ricorso non ha pregio e va disatteso.
Questa Corte ha affermato da ultimo (cfr. Cass. Ord. n. 12143 del 3 giugno 2011; Cass. Ord. N. 18833 del 20 agosto 2010; Cass. Sent. n. 2351 del 30 gennaio 2009 ed altre numerose decisioni conformi) che "in tema di pensione di pensione di vecchiaia degli operi agricoli a tempo determinato la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro va calcolata applicando il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 28, e, dunque, in forza della determinazione operata anno per anno dal D.M. sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale dell’ano precedente, ciò trovando conferma – oltre che nella impossibilità di rinvenire un diverso e più funzionale sistema di calcolo, che non pregiudichi l’equilibrio stesso della gestione previdenziale del settore – anche nella disposizione di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21 – che, nell’interpretare autenticamente la L. n. 457 del 1972, art. 8, concernente le prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, ha inteso estendere ai lavoratori agricoli a tempo determinato l’applicazione della media della retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell’anno precedente prevista per i salariati fissi, così da ricondurre l’intero sistema ad uniformità, facendo operare, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, le retribuzioni dell’anno precedente".
Va aggiunto che questo orientamento, che il Collegio condivide pienamente, è stato confermato dalla L. n. 191 del 2009, art. 2, comma 5, contenente disposizione di interpretazione autentica, la quale peraltro ha superato il favorevole scrutinio da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 257 del 30 settembre 2011).
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e la sentenza impugnata va confermata.
Ricorrono giustificate ragioni, stante la particolarità della fattispecie, che ha richiesto, come già detto, l’intervento del legislatore con norme di interpretazione autentica e successiva verifica del giudice delle leggi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
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