T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 07-11-2011, n. 1651 Concorsi a cattedre universitarie Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con Decreto Rettorale n. 1771 del 30 giugno 2008 l’Università degli Studi di Padova metteva a concorso un posto di professore di prima fascia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia per il settore scientificodisciplinare MED/38 (Pediatria Generale e Specialistica).

Alla selezione, da svolgere ai sensi del D.P.R. n. 117/2000, ha preso parte anche l’odierno ricorrente, prof. A.B., professore associato confermato operante presso il complesso Università – Azienda Ospedaliera di Padova.

All’esito dei lavori della Commissione appositamente nominata al fine di effettuare la valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti (curricula, titoli e pubblicazioni scientifiche), sulla base dei criteri preventivamente individuati, sono stati dichiarati idonei, all’unanimità, la prof. M. ed il prof. P..

Seguiva quindi l’approvazione degli atti della selezione e la deliberazione conclusiva del Consiglio di Facoltà, che provvedeva ad inquadrare la prof. M. nella qualifica di professore di prima fascia MED/38.

Avverso tutti gli atti della procedura insorgeva il prof. B. con il ricorso in oggetto, lamentando l’illegittimità delle valutazioni operate dalla Commissione e quindi il giudizio finale reso dalla medesima circa l’individuazione dei nominativi dei candidati ritenuti idonei, nonché la successiva delibera del Consiglio di Facoltà che ha provveduto alla chiamata della controinteressata, prof.ssa M..

A sostegno della richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati e la conseguente dichiarazione di idoneità del ricorrente all’esito della valutazione comparativa in luogo ed al posto della controinteressata, sono stati dedotti i seguenti motivi di diritto:

– Violazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 210/98 e degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 117/2000; eccesso di potere per motivazione carente e contraddittoria, incongrua, falsità della causa.

Con tale motivo viene dedotta l’illegittimità delle valutazioni compiute dalla commissione, in quanto non sono state esternate le ragioni che hanno dato luogo alle risultanze della valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti, rendendo quindi del tutto immotivato il giudizio finale di idoneità dei due candidati selezionati fra tutti i concorrenti.

Il giudizio finale, basato su valutazioni del tutto generiche e prive di specificità, senza alcuna precisa corrispondenza con i titoli e le attività riportate nei curricula esaminati, risulta quindi del tutto inattendibile.

Le locuzioni "buono", "ottimo", "eccellente", utilizzate dai componenti la commissione sia nel formulare i giudizi individuali che in sede collegiale, non risultano infatti adeguate a sostenere ed esplicitare il diverso valore attribuito ai titoli presentati dai singoli candidati e soprattutto non rispecchiano il reale valore dei titoli esibiti, il che emerge soprattutto a seguito del confronto fra quelli presentati dal ricorrente e quelli esibiti dai controinteressati, cui è stato attribuito il giudizio finale di idoneità.

– Violazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 210/98 e 4e 5 del D.P.R. 117/2000; eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità; eccesso di potere per motivazione carente, contraddittoria e incongrua, con particolare riguardo alla valutazione delle pubblicazioni.

Sviluppando le argomentazioni già esposte con il primo motivo, la difesa istante, censura in modo particolare il metodo di valutazione delle pubblicazioni indicate dai concorrenti nei rispettivi curricula.

Premessa la sostanziale illegittimità della previsione del bando che non imponeva alcun limite al numero di pubblicazioni valutabili dalla commissione, così ancorando la valutazione ad un criterio di tipo quantitativo piuttosto che qualitativo, parte istante denuncia l’inattendibilità dei giudizi formulati in ordine alle pubblicazioni presentate dallo stesso ricorrente, anche sulla base del confronto con la produzione scientifica dei controinteressati, giudizi che, pur facendo riferimento ai criteri prefissati, si riducono a mere formule di stile che non consentono di comprendere il diverso apprezzamento attribuito ai candidati.

Analoghe considerazioni vengono svolte con riguardo alla valutazione operata dalla commissione in ordine agli altri titoli esibiti dai candidati, fra cui l’attività didattica e di ricerca, per i quali la commissione, limitandosi a riportare i criteri già individuati dalla legge, non ha esplicitato il diverso peso che le diverse attività svolte dai candidati avrebbero avuto in sede di valutazione.

Infine, con puntuale riguardo ai titoli presentati dalla prof.ssa M., parte istante denuncia l’errata valutazione di uno dei titoli da questa presentati: invero, l’affidamento della "responsabilità della struttura semplice di Cardiologia pediatrica dal 1999 sino ad oggi" non corrisponderebbe alla realtà, in quanto la Struttura Semplice di Cardiologia Pediatrica risulta essere stata istituita a partire dal giugno 2004.

Si sono costituiti in giudizio sia l’Università degli Studi di Padova che la controinteressata, prof.ssa M..

Entrambe le difese resistenti hanno controdedotto alle doglianze sviluppate in ricorso, evidenziando in primo luogo l’inammissibilità delle valutazioni espresse dal ricorrente nello svolgimento delle proprie argomentazioni, in quanto rivolte a sostituire il proprio metro di giudizio a quello seguito dalla commissione, diversamente apprezzando il peso dei titoli posseduti dagli altri concorrenti.

Nel merito le resistenti hanno comunque concluso per il rigetto del ricorso, attesa la correttezza ed attendibilità delle valutazioni operate dalla commissione sulla base dei criteri individuati, conformemente alle previsioni di bando.

All’udienza del 5 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Padova ha approvato il giudizio finale espresso dalla commissione giudicatrice della valutazione comparativa per il conseguimento dell’idoneità a professore di prima fascia con riferimento al settore scientifico disciplinare MED/38 (Pediatria generale e specialistica) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché tutte le operazioni compiute dalla commissione di valutazione ed i giudizi finali da questa espressi circa l’apprezzamento dell’idoneità dei concorrenti all’assunzione della qualifica di professore di prima fascia.

Sotto diversi profili il ricorrente lamenta la violazione delle norme dettate dall’art. 4 del D.P.R. n. 117/2000 con riferimento alle determinazioni assunte dalla commissione, viziate, a suo dire, da eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta.

In particolare il ricorrente asserisce di vantare un curriculum, in termini di titoli e pubblicazioni, ed una storia didattica e di ricerca del tutto aderente alla materia di concorso, contestando perciò il giudizio formulato dalla commissione, così come approvato dal Rettore con il decreto impugnato, che ha ritenuto di attribuire l’idoneità a soli due candidati, fra i quali è stata poi scelta, per l’inquadramento della relativa qualifica, la prof.ssa M..

Le censure non possono essere condivise.

È utile, preliminarmente, rammentare che, per pacifica giurisprudenza, il giudizio della Commissione giudicatrice di un concorso a professore universitario, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge al suddetto organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, al quale spetta solo verificare se il procedimento, a conclusione del quale il suddetto giudizio è stato formulato, è conforme al parametro normativo e non risulta inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti (Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2003 n. 5095; id. 11 marzo 2003 n. 1309; T.A.R. Bari, Sez. I, 7 febbraio 2005 n. 367).

Al contempo è necessario ricordare che il giudizio che la commissione di valutazione esprime in questa tipologia di selezione e che rileva ai fini della determinazione finale, attributiva dell’idoneità, è un giudizio di carattere globale, inteso a privilegiare una valutazione che in termini complessivi accerti il livello di competenza ed accrescimento professionale dei candidati.

La Commissione giudicatrice è quindi chiamata ad una valutazione complessiva della dimostrata attitudine del singolo candidato all’attività di ricerca e di insegnamento, che indubbiamente non può essere seriamente messa in discussione assumendo come metro di misurazione della stessa il numero delle pubblicazioni presentate, in contrapposizione al giudizio di qualità che su di esse l’organo collegiale è tenuto ad esprimere (Cons. Stato, VI Sez., 22 ottobre 2002 n. 5802; 23 settembre 1998 n. 1283).

Premesso tuttavia che il bando per la selezione di cui è causa non poneva limiti alla presentazione dei lavori dei concorrenti e che tale previsione non è stata impugnata dal ricorrente, si osserva come non sia necessario che la Commissione elenchi tutti i titoli e le pubblicazioni esaminate, potendo legittimamente limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi (Cons. Stato, VI Sez., 5 ottobre 2004 n. 6461; 11 settembre 2003 n. 5095; 16 maggio 2001 n. 2761; 31 gennaio 2000 n. 6; T.A.R. Toscana 15 aprile 2003 n. 1425).

Infatti, considerato il livello della funzione da attribuire, il concorso a professore universitario implica l’esigenza per il collegio giudicante di accertare il livello di maturità scientifica dei singoli candidati, che è il risultato al quale si perviene a mezzo di una valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica e non necessariamente fondata su di un’analitica disamina degli stessi.

Quanto poi all’attendibilità dei giudizi espressi nei confronti di ciascun candidato – tenuto conto delle doglianze di parte ricorrente sia per quanto riguarda il giudizio espresso nei confronti del prof. B. che per quello attribuito ai controinteressati – è sufficiente ricordare che nei concorsi a cattedre universitarie i giudizi individuali espressi dai singoli commissari costituiscono soltanto una fase propedeutica alla formazione del giudizio conclusivo devoluto alla Commissione nella sua collegialità, nel quale gli apprezzamenti dei singoli commissari sono destinati ad essere assorbiti e che costituisce il risultato di una comparazione e composizione degli stessi giudizi individuali (Cons. Stato, VI Sez., 5 ottobre 2004 n. 6484; 12 maggio 2004 n. 2991; 13 maggio 2003 n. 2531; 22 ottobre 2002 n. 5802; 27 novembre 1996 n. 1656; 15 aprile 1989 n. 443; 5 luglio 1985 n. 392; T.A.R. Bari, I Sez., 29 settembre 2004 n. 4214).

Peraltro, in punto di fatto, è comunque agevole opporre che dalla documentazione in atti non emerge affatto la denunciata contraddittorietà tra i giudizi analitici ed il giudizio conclusivo espressi sui titoli e sull’attività scientifica del ricorrente e quello relativo agli altri candidati, poi ritenuti meritevoli del giudizio di idoneità.

Va infatti ribadito quanto già in precedenza osservato, significando che la Commissione non era tenuta ad elencare puntualmente tutti i titoli e le pubblicazioni prodotte dai candidati, essendo sufficiente la prospettazione riassuntiva del curriculum ed un giudizio globale sull’attività scientifica e didattica da ciascuno svolta.

Partendo da questo presupposto non è dunque ravvisabile alcun profilo di illegittimità nel modus operandi seguito dalla Commissione.

A ciò si aggiunga, ed il rilievo è assorbente di ogni altra considerazione, che i criteri fissati dall’art. 4 D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117 per la valutazione dei titoli posseduti e documentati dai singoli partecipanti alla procedura comparativa, costituiscono solo linee guida per la Commissione in sede di valutazione del livello qualitativo della produzione scientifica del candidato, che non va peraltro verificato sottoponendolo a separato raffronto con ciascuno dei parametri codificati nella norma succitata, ma sulla base di una valutazione globale, nell’ambito della quale il richiamo al singolo criterio appare necessario solo se detta produzione risulti carente sotto lo specifico profilo da esso considerato, che l’organo collegiale, nella sua valutazione discrezionale, ritenga particolarmente significativo dell’attuale inidoneità del candidato allo svolgimento delle funzioni da affidare.

Quanto poi alla lamentata assenza di una comparazione oggettiva e quindi riscontrabile fra i curricula presentati dai candidati (al riguardo la difesa istante ha provveduto anche all’elaborazione di un prospetto schematico che confronta la produzione scientifica del ricorrente con quella della controinteressata), si ricorda come il Consiglio di Stato (VI Sez., 22 aprile 2004 n. 2364) abbia chiarito che la valutazione comparativa deve essere effettuata sulla base dei giudizi finali collegialmente resi dalla Commissione a conclusione dei suoi lavori, e non sui singoli giudizi espressi dai commissari sul curriculum, i titoli e la prova didattica, ed è dal raffronto fra le valutazioni globali dei vari concorrenti che deve emergere la ragione della preferenza manifestata dalla Commissione per un candidato rispetto agli altri e, quindi, dell’idoneità a lui riconosciuta e negata agli altri. Questa conclusione trova conforto normativo proprio nell’art. 4, tredicesimo comma, D.P.R. n. 117 del 2000, per il quale "al termine dei lavori la commissione previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti,… individua inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei nelle valutazioni comparative per professore associato…..".

Orbene, dalla lettura dei verbali dei lavori della commissione non emerge alcuna evidente illogicità o contraddizione, essendo stata valutata la produzione scientifica di ciascun candidato e da questa è emersa la superiorità dell’attività svolta dai due candidati proposti quali idonei per l’assunzione della qualifica di professore di prima fascia.

Aggiungasi ancora una volta che la Commissione giudicatrice è chiamata ad una valutazione complessiva della dimostrata attitudine del singolo candidato all’attività di ricerca e di insegnamento, che non può essere seriamente messa in discussione assumendo come metro di misurazione della stessa il numero delle pubblicazioni presentate, in contrapposizione al giudizio di qualità che su di esse l’organo collegiale è tenuto ad esprimere (Cons. Stato, VI Sez., 22 ottobre 2002 n. 5802; 23 settembre 1998 n. 1283) e che sebbene manifestata attraverso l’utilizzo di locuzioni sintetiche (eccellente, ottimo, molto buono) è comunque risultata idonea a rivelare il maggior apprezzamento attribuito al lavoro svolto dai due controinteressati.

Infatti, anche a fronte delle pubblicazioni presentate dal ricorrente e del livello di rilevanza alle stesse attribuibile sulla base del parametro di valutazione costituito dall’impact factor (che peraltro non è stato l’unico parametro utilizzato), è possibile comunque rilevare come il contenuto ed il pregio delle pubblicazioni abbia avuto un rilievo determinante al fine del giudizio collegiale finale di idoneità.

Da ultimo, non appare rilevante l’ultima considerazione svolta in ricorso circa l’attribuzione alla prof.ssa M. della responsabilità di una struttura semplice a partire dall’anno 1999, attesa la documentazione depositata al riguardo, che attesta quanto dichiarato dall’interessata, così come confermato dalla documentazione allegata alle difese rese dall’Avvocatura dello Stato, fermo restando – come sottolineato dalla difesa della stessa controinteressata – che la preferenza accordata alla controinteressata è stata oggettivamente determinata non tanto dai titoli di carriera o di servizio, quanto dal livello superiore della produzione scientifica ad essa riferibile.

Escluso infatti che al ricorrente non sia stato attribuito il giusto riconoscimento dell’attività curriculare rappresentata, essendo stato oggettivamente riconosciuto l’ottimo livello di produzione scientifica, è tuttavia indubbio che la commissione, nell’espressione del suo insindacabile giudizio, privo di profili che ne possano metter in dubbio la logicità e l’attendibilità, ha ritenuto superiore il livello di produzione riferibile ai due candidati giudicati meritevoli del giudizio di idoneità

Ribadito, a conclusione delle considerazioni sin qui svolte, che il giudizio della Commissione giudicatrice di un concorso a professore universitario, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge al suddetto organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, al quale spetta solo verificare se il procedimento, a conclusione del quale il suddetto giudizio è stato formulato, è conforme al parametro normativo e non risulta inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti (Cons. Stato, VI Sez., 11 settembre 2003 n. 5095, 11 marzo 2003 n. 1309 e 12 febbraio 2001 n. 664; T.A.R. Bari, I Sez., 7 febbraio 2005 n. 367; 1 ottobre 2002 n. 4176; T.A.R. Pescara 22 maggio 2003 n. 555; T.A.R. Palermo, I Sez., 22 gennaio 2004 n. 161), per tutte le suesposte ragioni il ricorso non può trovare accoglimento e va respinto.

Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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