T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 07-11-2011, n. 1648 Aggiudicazione dei lavori Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso:

che il ricorso ha per oggetto l’aggiudicazione del progetto preliminare e definitivo dei lavori di ristrutturazione di un edificio adibito a residenza per anziani- parte nord;

che i motivi di ricorso possono essere così compendiati:

tre delle cinque voci di valutazione dell’offerta tecnica previste dal bando si configuravano come elementi attinenti non già alla valutazione dell’offerta, ma ai requisiti di partecipazione alla gara, trattandosi di requisiti di capacità tecnica e organizzativa;

l’aggiudicataria avrebbe svolto attività di supporto del responsabile del procedimento in occasione dei precedenti lavori aventi a oggetto la parte sud del medesimo edificio;

l’aggiudicataria avrebbe offerto un ribasso, sul prezzo a base d’asta del progetto preliminare, pari al 93% con conseguente obbligo di sottoposizione al giudizio di verifica della congruità dell’offerta;

il bando non avrebbe previsto criteri dettagliati per la valutazione delle offerte né tali criteri sarebbero stati adottati prima dell’apertura delle offerte,

nella valutazione dell’offerta tecnica della ricorrente, sotto il profilo dell’approccio metodologico, sarebbe insussistente la rilevata contraddittorietà in merito all’opportunità di procedere alla ristrutturazione dell’edificio ovvero alla sua demolizione e ricostruzione;

nella valutazione dell’offerta dell’aggiudicataria,invece, si sarebbe attribuito un punteggio eccessivo, sia quanto all’indicazione dei lavori analoghi, sia quanto al dimensionamento degli spazi in funzione dell’incremento dei posti letto;

che l’amministrazione si è costituita controdeducendo puntualmente;

che si è pure costituita la controinteressata, la quale, oltre a contro dedurre, ha anche spiegato ricorso incidentale, affermandosi che la ricorrente sarebbe dovuta essere esclusa secondo quanto previsto dall’articolo 38, comma uno lettera f) del decreto legislativo numero 163 del 2006;

che la domanda cautelare è stata respinta;

che all’odierna udienza, dopo discussione, la causa è stata trattenuta in decisione;

ritenuto:

che anche prima della decisione dell’Adunanza plenaria numero 4 del 2011, la delibazione del ricorso incidentale, volto a paralizzare la proponibilità del ricorso principale per difetto originario di interesse da parte di chi illegittimamente sia stato ammesso alla procedura di gara, costituiva antecedente logico alla disamina del contenuto del ricorso principale stesso;

che conseguentemente dalla acclarata fondatezza del ricorso incidentale discenderebbe l’inammissibilità di quello principale;

che l’articolo 38, Comma1, lettera f), del decreto legislativo numero 163 del 2006, da un lato preclude la partecipazione alle gare d’appalto agli operatori economici che si sono resi responsabili di gravi inadempienze nell’esecuzione di contratti stipulati con la stessa o con altre amministrazioni, dall’altro enuncia il principio secondo cui la sussistenza di dette situazioni ostative è desumibile da qualsiasi mezzo di prova, ponendosi la causa di esclusione in esame a presidio dell’elemento fiduciario destinato a caratterizzare, sin dal momento genetico, i contratti di appalto pubblico (confronta Consiglio di Stato, sezione quinta, 14 aprile 2008, numero 1716), ove il comportamento tenuto in altri rapporti contrattuali dal soggetto partecipante alla selezione sia valutato negativamente dalla amministrazione con provvedimento adeguatamente motivato, non potendo peraltro il giudice sostituirsi in tale valutazione alla pubblica amministrazione;

che rettamente applicando i suddetti principi al caso in esame, assumono rilievo le note a firma del responsabile del procedimento 10 settembre 2009 numero 976 e 22 ottobre 2009 numero 1106, antecedenti alla data di indizione della gara avvenuta il 26 gennaio 2010, con cui sono state contestate alla ricorrente principale condotte implicanti l’inadeguatezza del contegno tenuto nello svolgimento di un precedente incarico, affidato direttamente, avente a oggetto la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché la direzione e il coordinamento della sicurezza in relazione ai lavori di "messa a norma dei posti letto autorizzati del centro residenziale per anzianiprimo stralcio";

che trattasi di relazioni le quali, evidenziando come i disservizi manifestati, espressamente qualificati come gravi, si stanno ripercuotendo negativamente su tutta l’attività economica e organizzativa dell’ente, esplicitano un iter logico e giuridico chiaro e congruente rispetto alle premesse, tale da non potere, ormai, ritenere sufficiente l’affidamento che in ordine alla corretta esecuzione dei contratti la stessa ricorrente principale dava, attinenti in particolare all’errore sul calcolo dell’Iva, all’omessa individuazione di un impianto dell’Enel, alla produzione di un registro di contabilità senza iscrizione o annotazione riguardante i lavori già eseguiti;

che dunque la sussistenza di gravi inadempienze comporta la fondatezza del ricorso incidentale (confronta sentenza della sezione numero 2727 del 2010), con declaratoria di inammissibilità del ricorso principale;

che le spese del giudizio, tuttavia, possono essere integralmente compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso incidentale e dichiara inammissibile quello principale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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