Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-05-2011) 06-10-2011, n. 36280

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il gip presso il tribunale di La Spezia ha disposto in data 12 ottobre 2010 il sequestro preventivo della unità navale M/Y Blue Eyes modello CRN 60 per il reato di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 1, lett. c) sul presupposto che la società proprietaria ha usufruito, nonostante l’assenza del requisito della commercialità nell’attività svolta, dei rifornimenti di carburante agevolato nella misura di litri 438.477 con ciò evadendo l’accisa nella misura di Euro 242.390 dal 2005 al 2009.

Il tribunale di La Spezia, accogliendo le istanze di riesame, disponeva la restituzione di quanto il sequestro agli eventi diritto sul rilievo che, come affermato dalle sezioni unite di questa corte, non sono sequestrabili nè confiscabili gli autoveicoli degli altri mezzi meccanici, compresi natanti, alimentati con gasolio indebitamente agevolato. Aggiunge inoltre il tribunale del riesame che, come emerge dalle dichiarazioni rese dal comandante della nave e difensori ai sensi dell’art. 391 bis c.p.p., la destinazione del carburante ad uso agevolato avvenne in realtà in epoca antecedente all’inserimento del carburante stesso nei serbatoi delle imbarcazioni e solo in un momento cronologicamente successivo a tale destinazione avvenne l’effettiva consegna del carburante, peraltro mediante autobotti e non direttamente dal distributore come affermato dal gip. Propone in questa sede ricorso il pubblico ministero del tribunale della Spezia eccependo l’inosservanza o l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 1, lett. c) e art. 44 in relazione al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301. Osserva il procuratore della Repubblica ricorrente che il tribunale del riesame non ha tenuto conto della formulazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 44 che prevede testualmente che il prodotto e i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni all’art. 40 del medesimo decreto siano soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale, ovvero secondo la disposizione, del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301 che, appunto, prevede la confisca obbligatoria. Aggiunge che il reato citato si perfeziona nel momento in cui il prodotto fiscalmente agevolato viene usato per uno scopo diverso da quello consentito, con la conseguenza che i natanti fruitori, costituendo mezzi per commettere reato, devono ritenersi soggette a confisca obbligatoria.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Il procuratore della Repubblica,ricorrente non tiene nella sostanza dei principi affermati dalle sezioni unite di questa corte nella sentenza il 14287 dell’11/04/2006 Rv. 233249.

In tale occasione è stato affermato, infatti, il principio secondo cui in tema di destinazione di prodotti petroliferi agevolati ad uso diverso da quello consentito, con riguardo al reato di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 40, il sequestro preventivo è ammesso soltanto con riferimento alle cose (mezzi di trasporto appositamente predisposti, cisterne, pompe, erogatori, tubi di raccordo e simili) occorse per attuare il mutamento di destinazione del prodotto in tutto o in parte esente dall’accisa, mentre esso non è consentito per gli autoveicoli o altri mezzi meccanici alimentati con il prodotto agevolato, perchè questi non hanno un rapporto qualificato con il reato di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, citato art. 40, che si integra e si consuma al momento in cui avviene la diversa destinazione.

Nell’occasione la Corte, all’esito della disamina semantica del termine "destinare" ed in considerazione che sarebbe stato sostanzialmente irrazionale punire l’abuso puro e semplice del gasolio agevolato, foss’anche sporadico e, persino se, isolato, tanto severamente da comminare la pena detentiva in misura tutt’altro che lieve e da giungere al punto di equiparare il reato tentato a quello consumato, perveniva alla conclusione che solo in relazione alle cose occorrenti per attuare il mutamento di destinazione del gasolio in tutto o in parte esente dall’accisa (mezzi di trasporto appositamente predisposti, cisterne, pompe, erogatori, tubi di raccordo e simili) possono considerarsi verificate le condizioni che legittimano l’applicazione dell’art. 321 c.p.p., commi 1 e 2 restandone invece escluse le cose (autoveicoli o altri mezzi meccanici alimentabili anche con gasolio agevolato) in quanto non hanno un rapporto qualificato con il reato, già completo di tutte le sue componenti e, quindi, rappresentano, per gli interessati unicamente degli strumenti per fruire degli effetti positivi dell’illecito.

E, dunque, il ricorso va rigettato apparendo del tutto condivisibili in punto di diritto le considerazioni del tribunale.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso del pubblico ministero.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *