T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 08-11-2011, n. 618

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’attuale ricorrente gestisce da tempo una rivendita di generi di monopolio ed una ricevitoria del lotto nel Comune di L’Aquila.

L’Ufficio regionale AAMS di Pescara, avendo rilevato che la raccolta delle giocate del lotto era inferiore in un biennio al limite annuo stabilito dall’art. 4 del decreto direttoriale 12 dicembre 2003, così come modificato dal decreto direttoriale 16 maggio 2007 (pari ad Euro 25.530,53 all’anno), ha dato comunicazione all’interessata dell’avvio del procedimento di revoca della concessione.

Una volta ricevute le controdeduzioni dell’interessata, con le quali era stato fatto riferimento all’evento sismico verificatosi nel Comune, il Direttore della Sezione distaccata di Pescara dell’AAMS con provvedimento 20 gennaio 2011, n. 2223/VIII, ha disposto la revoca della ricevitoria del lotto in quanto gli incassi realizzati dalla ricevitoria negli anni 2008 e 2009 erano stati di gran lunga inferiori a quelli minimi richiesti. In particolare, con tale atto si è testualmente rilevato che le circostanze evidenziate non erano suscettibili di accoglimento in quanto "non afferiscono ad oggettivi, provati e documentati impedimenti alla raccolta del gioco del lotto, bensì vengono puramente ed esclusivamente legate ed imputate a motivi di forza maggiore dipendenti dall’evento sismico verificatosi nel Comune di L’Aquila e paesi limitrofi il 6 aprile 2009, che non possono essere ritenute, nel caso di specie, motivazioni pertinenti al fine dì assicurare il mantenimento in vita della concessione stessa". Ha, inoltre, messo in evidenza che le somme riscosse era inferiori al minimo previsto relativamente all’esercizio finanziario 2008 ed nei primi mesi del 2009 "non interessati dall’evento sismico".

Con il ricorso in esame l’interessata è insorta dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, deducendo le seguenti censure:

1) che nessuna norma di legge (ed, in particolare, l’art. 33 della L. 724/94) prevede un incasso minimo annuale che ciascun punto di raccolta deve raggiungere, pena la revoca della concessione;

2) che era stato violato il principio di tutela dell’affidamento in quanto nella concessione della ricorrente non era riportata tale condizione limitativa;

3) che la motivazione posta a base dell’atto impugnato era illogica ed ingiusta in presenza di un impedimento quale quello derivante dal terremoto;

4) che tale motivazione, peraltro, contrastava anche con la circolare del 23 aprile 2006 della Direzione Generale dell’AAMS, che considerava quali esimenti, tra l’altro, la "chiusura della ricevitoria per causa di forza maggiore" o "eventi temporanei che abbiano provocato un temporaneo sviamento dei normali flussi di clientela", con obbligo per gli Uffici Regionali di informare Direzione Generale.

Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata l’8 settembre 2011.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito, depositando in giudizio oltre a tutti gli atti del procedimento anche una analitica relazione dell’Amministrazione in ordine alle censure dedotte.

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta a decisione.

Motivi della decisione

L’impugnato provvedimento con il quale il Direttore della Sezione distaccata di Pescara dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha disposto la revoca della ricevitoria del lotto n. AQ338 è testualmente motivato con riferimento alla seguente testuale considerazione:

"Viste e valutate le controdeduzioni prodotte e ritenuto che le circostanze addotte dalla S. V. non siano suscettibili di accoglimento in quanto non afferiscono ad oggettivi, provati e documentati impedimenti alla raccolta del gioco del lotto, bensì vengono puramente ed esclusivamente legate ed imputate a motivi di forza maggiore dipendenti dall’evento sismico verificatosi nel Comune di L’Aquila e paesi limitrofi il 6 aprile 2009, che non possono essere ritenute, nel caso di specie, motivazioni pertinenti al fine dì assicurare il mantenimento in vita della concessione stessa, atteso che gli incassi realizzati dalla ricevitoria lotto in questione negli anni 2008 e 2009 sono stati di gran lunga inferiori a quelli minimi richiesti considerato peraltro che, anche con riferimento all’esercizio finanziario 2008, di pieno funzionamento non interessato dall’evento sismico, l’incasso realizzato è stato pari Euro 20.897,50 (contro Euro 25.530,53 di incasso minimo consentito) e quello relativo all’esercizio finanziario 2009…. pari ad Euro 6.103,00".

In estrema sintesi, con l’atto impugnato è stata disposta la revoca in quanto gli incassi realizzati dalla ricevitoria negli anni 2008 e 2009 erano stati inferiori a quelli minimi richiesti; mentre si è ritenuto che l’evento sismico verificatosi nel Comune di L’Aquila e paesi limitrofi il 6 aprile 2009 non costituiva da solo un "oggettivo, provato e documentato impedimenti alla raccolta del gioco del lotto", anche in relazione al fatto che le somme riscosse erano inferiori al minimo previsto relativamente all’esercizio finanziario 2008 ed nei primi mesi del 2009 "non interessati dall’evento sismico".

Tale ricorso, va subito precisato, è fondato.

Va al riguardo premesso che relativamente alla controversia in questione sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in quanto l’ordinamento riserva allo Stato il gioco del lotto, per cui la relativa gestione deve essere considerata un "pubblico servizio" ed i concessionari delle ricevitorie debbono essere considerati, a loro volta, gestori di un pubblico servizio (cfr. T.A.R. Sicilia, sede Palermo, sez. I, 21 dicembre 2009, n. 2163, e nello stesso senso T.A.R. Abruzzo, sede L’Aquila, 26 ottobre 2010, n. 716); per cui trattandosi di controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva non appare rilevante, ai fini del decidere, la qualificazione della posizione giuridica soggettiva della ricorrente (se sia cioè di diritto soggettivo o di interesse legittimo).

Ciò detto, può prescindersi dall’esaminare le questioni proposte con i primi due motivi di ricorso – in ordine alle quali, come è noto, la giurisprudenza amministrativa non ha assunto un atteggiamento univoco (cfr. a favore della tesi della ricorrente, da ultimo, T.A.R. Abruzzo, sede L’Aquila, 26 ottobre 2010, n. 716, e TAR Puglia, sede Bari, sez. II, 27 ottobre 2008, n. 2390; contra e più di recente TAR Lazio, sede Roma, sez. II, 12 aprile 2011, n. 3198), in quanto appaiono al Collegio fondate le censure dedotte con il terzo e con il quarto motivo di gravame.

Con tali censure, come già sopra precisato, la ricorrente si è nella sostanza lamentata del fatto che la motivazione posta a base dell’atto impugnato era illogica ed ingiusta in presenza di un impedimento quale quello derivante dal terremoto e che tale motivazione contrastava anche con la circolare del 23 aprile 2006 della Direzione Generale dell’AAMS, che aveva considerato, quali esimenti al mancato raggiungimento nel biennio del predetto incasso minimo, tra l’altro, la "chiusura della ricevitoria per causa di forza maggiore" o "eventi temporanei che abbiano provocato un temporaneo sviamento dei normali flussi di clientela".

Ritiene il Collegio che tali censure siano fondate in quanto, contrariamente a quanto ipotizzato dall’Amministrazione, l’evento sismico che ha interessato il Comune in cui ha sede la ricevitoria in questione per la sua forza e per la sua rilevante capacità distruttiva costituisce, di certo, un evento che ha provocato un "temporaneo sviamento dei normali flussi di clientela".

Né appare al riguardo rilevante la circostanza, pure evidenziata nell’atto impugnato, secondo cui dell’esercizio finanziario 2008 ed nei primi mesi del 2009 "non interessati dall’evento sismico" non si era raggiunto l’incasso previsto.

Basta, invero, opporre al riguardo che i decreti direttoriali sopra ricordati, che hanno disciplinato la materia, hanno tutti fatto riferimento agli introiti prodotti dalla ricevitoria nel "biennio", intendendo con ciò precisare che dalla insufficiente produzione del reddito in un anno o in alcuni mesi non può farsi discendere alcune conseguenza pregiudizievole nei confronti del concessionario. In altri termini, una sanzione così grave, come quella della revoca, avrebbe potuto, in ipotesi, essere comminata sono a seguito di una insufficiente raccolta delle giocate per un "biennio" consecutivo.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato.

Le spese, come di regola (art. 26 del codice del processo amministrativo ed art. 92 del cod. proc. civ., così come modificato dall’art. 45, n. 11, della L. 18 giugno 2009, n. 69), seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento 20 gennaio 2011, n. 2223/VIII, del Direttore della Sezione distaccata di Pescara dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Condanna l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato al pagamento a favore della ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio che liquida nella complessiva somma di Euro 2.000 (duemila) oltre agli accessori di legge (IVA, CAP e spese generali) ed al rimborso del contributo unico versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *