Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-03-2012, n. 3783 Riassunzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia nasce nel 1959, allorquando venne promosso un giudizio di accertamento dei diritti civici esercitati dagli abitanti della frazione di Giulianello, in comune di Cori, nei confronti di numerosi proprietari privati.

Per quanto qui interessa, va ricordato che, a seguito di sentenza di questa corte numero 2986 del 1980, venne ritenuta la feudalità dei terreni di Giulianello, ma venne stabilito che la corte d’appello dovesse procedere a una specifica valutazione delle prove raccolte in ordine all’esistenza dei diritti di uso civico.

Riassunto il procedimento, iscritto a ruolo con il numero 14 del 1983, lo stesso venne interrotto con ordinanza resa all’udienza del 13 luglio 1990, per morte del procuratore di S.A., avvocato Ugo Maccaroni.

Il Comune di Cori riassunse il giudizio iscritto al numero 3/1993 con un ricorso depositato il 21 maggio del 1993, ma gli eredi S., signori F. e P.M., eccepirono l’estinzione del giudizio per tardiva riassunzione.

Il commissario agli usi civici, con decisione del 16 febbraio 2000, dichiarò la nullità del procedimento, per l’impossibilità di identificare esattamente le parti e l’oggetto del contendere; tale pronuncia fu impugnata dal Comune di Cori, ma la Corte d’appello con sentenza numero 7 del 2001 accolse l’eccezione dei resistenti e dichiarò l’estinzione del giudizio.

La Corte di cassazione (Cass. 8971/03), adita dal Comune di Cori, annullò questa prima sentenza della corte d’appello di Roma, rinviando per nuovo esame, alla stessa corte territoriale.

La Corte Suprema ritenne che erroneamente i giudici capitolini avessero "calcolato il termine per la riassunzione con riferimento alla data dell’evento interruttivo e non alla data della conoscenza legale dello stesso, senza neppure porsi il problema se la stessa fosse desumibile dagli atti esistenti".

In sede di rinvio la corte d’appello di Roma con la sentenza qui impugnata, che è stata depositata il 23 dicembre 2005, ha confermato la declaratoria di estinzione del giudizio, compensando le spese di lite.

Con atto notificato il 28 febbraio 2006, il Comune di Cori ha proposto ricorso per cassazione, denunciando: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 301, 305, 307 c.p.c. e art. 2697 c.c.; b) violazione del dictum della sentenza 8971/03 della Corte di cassazione e c) l’inesistenza della prova della conoscenza legale da parte del Comune di Cori dell’evento interruttivo.

I signori P. hanno resistito con controricorso.

Motivi della decisione

La Corte d’appello ha osservato in primo luogo che l’interruzione era scaturita da due eventi, essendo deceduto, sin dal 1987, oltre all’avvocato Maccaroni, l’avvocato del Comune di Cori; ha rilevato che l’estinzione era stata dichiarata nel 2001 (sentenza n. 7) anche per questa causale, con passaggio in giudicato della sentenza, perchè non impugnata sul punto.

Il ricorso critica (pag. 4, inizio) in primo luogo la ipotesi, dubitativamente affacciata in sentenza, secondo cui si sarebbe formato un giudicato interno sulla estinzione del giudizio per mancata impugnazione della prima sentenza della Corte d’appello in relazione all’evento interruttivo della morte del procuratore del Comune e non solo del procuratore della S..

Opportunamente è stato rilevato che ai giudici della Corte di cassazione era ben presente (lo riferiva la sentenza 8971/03) a pag.

7) che due erano stati gli eventi interruttivi.

Ne consegue che se essa ha ritenuto di cassare la decisione impugnata per affermare il principio della necessaria conoscenza legale dell’evento, non ha ritenuto decisiva l’altra ipotesi di estinzione qui prospettata.

Il rilievo del ricorrente, che nega che si sia formato un giudicato interno sulla estinzione del giudizio, è quindi comprovato.

In secondo luogo la corte d’appello (sent. 19/05) ha rilevato che l’eccezione sollevata dai resistenti era comunque fondata, perchè dalla narrativa della sentenza numero 13 del 1990 della stessa corte d’appello di Roma emergeva che già si era dato atto che quel giudizio era stato interrotto il 5 febbraio 1987 a seguito della morte del procuratore del Comune; inoltre nella comparsa conclusionale del Comune, nel procedimento innanzi al commissario reclamato in appello, si era dato atto che l’ente territoriale aveva conoscenza, prima della declaratoria di interruzione del processo, della morte del proprio procuratore e che non l’aveva dichiarata. La sentenza impugnata ha concluso affermando che la tardività nella riassunzione – nel 1993, da parte del Comune di Cori – non era giustificata dall’ignoranza dell’effetto interruttivo relativo al proprio procuratore, nè era giustificata dalla mancata comunicazione della morte del procuratore della S..

Fondatamente il ricorso rileva che la sentenza non ha verificato quanto doveva, cioè la sussistenza della conoscenza legale da parte del legale del Comune di ogni evento interruttivo. A seguito della dichiarazione di parziale illegittimità Costituzionale dell’art. 305 cod. proc. civ. (sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 15 dicembre 1967) il termine per la riassunzione e la prosecuzione del giudizio, in caso di morte del procuratore costituito, decorre dalla data in cui una delle parti, sia essa quella privata del procuratore o la controparte, riceve legale conoscenza dell’evento interruttivo, mediante dichiarazione o notificazione (la quale, nei confronti della parte rimasta priva del procuratore, non può che essere personale) dell’evento medesimo, essendo esclusa l’equiparabilità a tale conoscenza legale (intesa nel senso della dichiarazione, notificazione o certificazione dell’evento) della conoscenza effettiva che dell’evento una delle parti abbia avuto aliunde, come la conoscenza che il sindaco abbia avuto della morte del patrono del comune, parte in causa del giudizio (Cass. 5629/84; 3227/89).

Il tema rimane controverso in giurisprudenza, per la difficoltà di individuare le ipotesi di conoscenza legale (dichiarazione, notificazione, certificazione Cass. 3085/10; 20361/08; 3085/10), ma nel caso di specie il principio rigorosamente sancito da questa Corte nel corso di questo stesso giudizio è stato violato, perchè la Corte d’appello ha in sostanza valorizzato la conoscenza di fatto e non quella legale dell’evento.

La sentenza della Corte di appello si riferisce infatti a controversia tra parti diverse (sentenza 13/90) e alla conoscenza desumibile da una comparsa in cui, da parte di altro difensore, si fa cenno alla morte del difensore del Comune, non dichiarata. Ancora una volta eventi che non sono identificabìli con quelli tipizzati dalla giurisprudenza.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, la quale si atterrà al seguente principio di diritto: In tema di interruzione del processo per morte o impedimento del procuratore di una delle parti, il termine per la prosecuzione del processo decorre dalla data in cui la parte rimasta priva di procuratore ha avuto dell’evento conoscenza legale, risultante da comunicazione, certificazione o notificazione ad essa eseguita, alle quali non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita.

Darà corso, ove occorra, al giudizio di appello.

Provvedere sulle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per spese ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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