Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-03-2012, n. 3777 Sentenza ed ordinanza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 16.12.09 la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame interposto da T.A. contro la sentenza del Tribunale della stessa sede che ne aveva dichiarato improponibile, perchè preclusa da precedente giudicato, la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. per ritardato pagamento di crediti retributivi e pensionistici, ritardo che avrebbe cagionato o concorso a cagionare il fallimento dell’attività imprenditoriale avviata dal T. medesimo.

Il suo potere d’azione in ordine a detta pretesa era stato consumato – secondo quanto asserito dai giudici di merito – dalla precedente sentenza di rigetto (n. 2876/99) a riguardo emessa inter partea dal Pretore di Napoli, che in dispositivo, dopo aver accolto in parte le domande avanzate dal T., aveva così concluso: "rigetta ogni altra domanda, deduzione o eccezione"; tale dispositivo – concludevano i giudici partenopei – prevaleva sulla motivazione, ove si parlava di mera inammissibilità per generica prospettazione della domanda risarcitoria.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il T. affidandosi a due motivi (il terzo, in realtà, concerne il merito di causa, che non è stato affrontato dalla gravata pronuncia).

Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo S.p.A., poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1, – Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 414 e 429 c.p.c., a suo avviso non esistendo – in realtà – nella citata pronuncia n. 2876/99 del Pretore di Napoli un insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo, nel senso che la prima altro non ha fatto che fornire una più specifica indicazione del ragionamento giuridico posto a base del secondo; per l’effetto – prosegue il ricorrente – è solo apparente il contrasto tra motivazione e dispositivo quando quest’ultimo possa essere interpretato, a prescindere da mere improprietà tcrminologiche, alla luce delle ragioni della decisione offerte dal giudice.

1.2. – Con il secondo motivo ci si duole di violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè nel dispositivo della citata sentenza n. 2876/99 l’omesso esplicito riferimento alla domanda risarcitoria e ad un previo esame della sua ammissibilità induce a ritenere, più che un rigetto, un’omessa pronuncia sulla domanda stessa e, quindi, l’inesistenza di un giudicato ostativo alla riproposizione in separata sede della pretesa risarcitoria.

2.- I due motivi, da esaminarsi congiuntamente perchè connessi, sono infondati.

Si premetta che, motivatamente, la Corte territoriale ha ritenuto che sulla domanda risarcitoria proposta dal T. l’allora Pretore di Napoli non abbia omesso di pronunciarsi, ma – al contrario – abbia esplicitamente deliberato con il dire: "rigetta ogni altra domanda, deduzione o eccezione".

La statuizione è chiara e non ha bisogno di ulteriori commenti, noto essendo – per altro – che le domande non accolte si intendono rigettate (e non dichiarate inammissibili).

Per altro, non si comprende come il ricorrente possa far valere contro la sentenza in questa sede impugnata una violazione dell’art. 112 c.p.c., che, invece, in realtà imputa alla sentenza pretorile, emessa in precedente giudizio e ormai da tempo passata in giudicato.

Quanto alla sua interpretazione, è vero che essa deve prescindere dalla mera improprietà terminologica eventualmente rinvenibile nel decisum (cfr., ex aliis, Cass. 6.11.02 n. 15586), ma che tale fosse quella contenuta in detto dispositivo e che, quindi, la relativa statuizione potesse essere meglio specificata in motivazione (come suppone l’odierno ricorrente) è mera illazione, per di più implicante un diverso approccio ermeneutico alla citata pronuncia pretorile, in quanto tale estraneo alla presente sede.

Rebus sic stantibus, non si può che prendere atto del contrasto e, rilevato che non si tratta di contrasto insanabile tale da determinare la nullità della sentenza, ma – semmai – di una mera divergenza da un punto di vista quantitativo o di una parziale coerenza (iscrivendosi entrambe le formule – di rigetto e di inammissibilità – nel novero delle statuizioni di diniego della pretesa avanzata dall’attore), valga la consolidata giurisprudenza di questa S.C. secondo cui, in assenza di elementi obiettivi che inequivocabilmente sostengano o il dispositivo o la motivazione e che, perciò, siano tali da giustificare il ricorso alla procedura di correzione di errore materiale dell’uno o dell’altra, deve prevalere il primo in quanto avente nel rito del lavoro rilevanza autonoma ed esterna. Tale prevalenza è dovuta non solo ai fini limitati e provvisori di cui all’art. 431 c.p.c., comma 2, ma allo scopo di evitare che la motivazione, da momento esplicativo delle ragioni del decidere, si trasformi in sede di potenziale ripensamento delle statuizioni pubblicamente esternate in udienza.

Infine, è appena il caso di rilevare che al ricorrente non gioverebbe neppure congetturare un conflitto insanabile tra motivazione e dispositivo (che – sia chiaro – nel caso di specie non sussiste nè è stato dedotto), poichè la nullità che ne consegue è rimediabile solo in via di impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo (cfr., da ultimo, Cass. 10.5.11 n. 10305, ord.).

Nel caso di specie, è pacifico che la summenzionata sentenza pretorile è ormai passata in giudicato, il che coprirebbe ogni ipotetica nullità. 3- Le considerazioni che precedono assorbono ogni altro discorso circa l’asserita fondatezza della pretesa risarcitoria che il T. svolge al punto 3 del proprio ricorso, che – in conclusione – è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 30,00 per esborsi e in euRo 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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