Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-04-2011) 06-10-2011, n. 36271 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 5 ottobre 2010 il Tribunale di Salerno – Sezione per il Riesame -pronunciandosi sulla istanza di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Salerno in data 4 agosto 2010 emesso – tra gli altri – nei confronti di D.P.M. e M.M.C. indagati per il reato di concorso in lottizzazione abusiva ( D.P.R. n. 380 del 2001, art. 110 e art. 44, lett. c) commesso in territorio del Comune di (OMISSIS), confermava il detto provvedimento cautelare.

Il Tribunale rigettava la richiesta di riesame desumendo la sussistenza del fumus criminis sulla base della avvenuta realizzazione di insediamenti residenziali solo fittiziamente destinati a residenze per vacanze come imposto dalla L.R. Campania n. 17 del 2001, art. 3 ed allegato "B", ma in realtà finalizzati ad una utilizzazione residenziale per i proprietari acquirenti.

Il fumus commissi delicti veniva desunto da una serie di indici specificamente menzionati dal Tribunale come sintomatici della vocazione residenziale e non certo turistica dell’insediamento realizzato dalla società edilizia "Forte Costruzioni s.r.l." e in particolare consistenti: a) nella alienazione a terzi a prezzo di mercato delle singole unità immobiliari realizzate nel complesso; b) non turistica (anche perchè sita in collina e senza alcun richiamo turistico particolare), da parte di soggetti nessuno dei quali operatore turistico; nel prezzo medio di mercato proprio di unità abitative di tipo residenziale; nelle stesse ammissioni di alcuni degli acquirenti delle singole unità immobiliari in merito alle reali finalità abitative perseguite sia dalla società costruttrice che dai singoli acquirenti; nella qualità delle finiture interne incompatibile o comunque assai poco conciliabile con le caratteristiche tipologiche di una abitazione destinata a scopi turistici; nella iniziale intestazione delle utenze relative alla fornitura di gas ai singoli acquirenti delle unità immobiliari seguita dalla richiesta da parte della società costruttrice rivolta ai singoli proprietari (e promittenti acquirenti) di disdettare il contratto per consentire la stipula di nuovi contratti con l’Azienda del Gas intestati alla società costruttrice medesima;

nell’inserimento, all’interno del regolamento condominiale contrattuale, di apposite clausole sottoscritte da tutti gli acquirenti con le quali gli obblighi di manutenzione e gestione da parte della società costruttrice venivano circoscritti alla sola manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e delle opere destinate al verde pubblico per attività ludiche e sportive.

Quanto al periculum in mora, esso veniva desunto dalla necessità di impedire che i singoli proprietari delle unità realizzate, ma anche i promittenti acquirenti, potessero disporre delle abitazioni onde evitare il pericolo di aggravamento e di protrazione delle conseguenze del reato, tenuto conto dell’attività lottizzatoria ancora in corso e della circostanza che, attraverso la realizzazione delle opere edilizie (24 singole unità immobiliari), veniva gravato oltre misura il cd. "carico urbanistico" originariamente programmato, per ciò che attiene alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per una zona qualificata come "turistica", ma di fatto trasformata in zona residenziale abitativa soggetta ad esigenze di programmazione del tutto diverse.

Propongono ricorso a mezzo del proprio difensore D.P.M. e M.M.C., deducendo carenza di motivazione sia in ordine al fumus boni juris che in ordine al periculum in mora ed erronea applicazione della legge penale in punto di qualificazione della condotta concorsuale nel reato di lottizzazione abusiva.

In particolare i ricorrenti contestano la decisione del Tribunale per avere del tutto arbitrariamente, e in contrasto con le emergenze istruttorie, affermato che gli imputati avevano stipulato un contratto per la fornitura del gas ed avevano trasferito la propria residenza nella unità immobiliare inserita all’interno del complesso edilizio.

Lamentano anche come illogica l’affermazione del Tribunale secondo la quale le singole unità abitative non fossero destinate a scopo turistico in quanto ritenute inidonee.

Lamentano infine come illogica l’affermazione del Tribunale in ordine alla mancanza di volontà da parte degli indagati di rispettare il vincolo urbanistico nonostante gli elementi contrari esistenti in atti e facilmente evincibili dallo stesso atto di compravendita. I motivi del ricorso sono manifestamente infondati.

E’ anzitutto da disattendere il rilievo preliminare mosso dalla difesa dei ricorrenti per omessa o illogica motivazione sul punto relativo alla sussistenza del fumus commissi delicti. Contrariamente all’assunto difensivo, infatti, il Tribunale, dopo aver ripercorso per sintesi le vicende storiche che avevano caratterizzato, nel tempo, l’operazione di lottizzazione (ricostruzione indispensabile per comprendere quale fosse il connotato di illegittimità della attività lottizzatoria ed edificatoria anche con riferimento ai due indagati), ha, in modo esauriente e logico, indicato quali fossero le caratteristiche della illecita lottizzazione derivante da una mutata destinazione d’uso degli immobili con innegabili riflessi negativi sui carichi urbanistici nella zona che avrebbero comportato la necessità di ulteriori opere di urbanizzazione primaria in aggiunta a quelle altre previste nel piano. Tale motivazione, sebbene non strettamente riferentesi agli odierni ricorrenti, era assolutamente necessaria per comprendere a quale titolo il fumus commissi delicti si estendesse anche ai singoli acquirenti tra i quali gli odierni ricorrenti.

La motivazione offerta dal Tribunale appare sotto tale peculiare aspetto esaustiva e coerente con i dati fattuali e con quelli normativi, ma soprattutto appare rispettosa del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (pur esso puntualmente richiamato nell’ordinanza impugnata – v. pag. 5) in virtù del quale nel caso di adozione di misure cautelari reali, il controllo del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve esser limitato alla verifica della corrispondenza della fattispecie astratta di reato ipotizzata dall’accusa al fatto per cui si procede, esulando da tale controllo la possibilità del concreto accertamento delle circostanze di fatto su cui la stessa è fondata, ed a maggior ragione delle circostanze di fatto che alle prime, eventualmente, si sovrappongano, rendendo giustificata la condotta dell’indagato; circostanze che sono attribuite alla cognizione del giudice del merito (Cass. Sez. 3, 12.5.1999 n. 1821, Petix, Rv. 214218).

Naturalmente l’attività di controllo del giudice del riesame non potrà essere disancorata dall’analisi delle deduzioni difensive offerte dalle parti, essendo preciso obbligo del giudice, quello di dare conto anche delle ragioni per le quali per le quali il fatto integra il reato contestato, posto che quest’ultimo è antecedente logico e necessario del provvedimento cautelare (in questo senso Cass. Sez. 2, 23.3.2006 n. 19523, P.M. in proc. e. Cappello, Rv.

234197; Cass. Sez. 3, 20.5.2010 n. 27715, Barbano, Rv. 248134).

Ovviamente, poichè è compito del giudice quello di esaminare il fumus crimims in tutte le componenti relative alla fattispecie contestata, ivi compreso l’elemento soggettivo, solo laddove questo risulti ad evidenza insussistente, potrà essere rilevata l’infondatezza del fumus commisti delicti (in questo senso Cass. Sez. 4, 21.5.2008 n. 23944, P.M. in proc. Di Fulvio, Rv. 240521; Cass. Sez. 3, 11.3.2010, D’Orazio, Rv. 247103).

Corollario di tale proposizione è che nella sola ipotesi della ritenuta insussistenza del fumus commissi delicti, in tutti le sue componenti, il sequestro oggetto di riesame potrà (rectius dovrà) essere revocato.

E’ certo che con riferimento al caso di specie le allegazioni difensive prodotte dalla ricorrente in sede di riesame sono risultate inidonee a superare le contrarie argomentazioni del Tribunale in quanto da esse non emergeva affatto l’insussistenza ictu oculi del fumus criminis.

Ed anche in sede di ricorso la situazione non è affatto mutata in quanto, a fronte delle puntuali e convincenti considerazioni del Tribunale, gli indagati hanno indicato alcuni elementi che oltre a contenere censure di fatto – come tali inammissibili in sede di legittimità – comunque sono ad evidenza inidonee a mutare il giudizio espresso dal Tribunale, perchè non intaccano la preliminare valutazione di fondatezza del fums commissi delicti.

Deve pertanto ritenersi palesemente infondata la tesi difensiva secondo la quale il Tribunale avrebbe immotivamente argomentato sulla sussistenza del fumus basandosi su una interpretazione (ritenuta dalla difesa errata) dei contenuti della L.R. n. 17 del 2001 della Regione Campania in correlazione con il D.P.R. n. 380 del 2001.

Anche per ciò che attiene al periculum in mora, il giudizi di manifesta infondatezza del ricorso non muta in quanto, di fronte alle esaustive argomentazioni svolte dal Tribunale sulle dimensioni notevoli dell’insediamento edilizio e sugli aggravi dei carichi urbanistici conseguenti alla installazione e mantenimento in uso delle singole unità abitative incluse nel complesso, i ricorrenti non hanno sostanzialmente dedotto alcunchè, limitandosi a contestare solo in via generica il requisito del periculum.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma – ritenuta congrua – di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi i ricorrenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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