Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-09-2011) 07-10-2011, n. 36443

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.M. e G.G. sono stati condannati in entrambi i gradi di merito – sentenze emesse dal tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Nardò, il 5 dicembre 2006 e dalla corte di appello della stessa città il 24 marzo 2010 – alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile, per il delitto di lesioni in danno del fratello C., che colpivano con una chiave inglese ed un bastone.

La piena responsabilità era affermata in base alle dichiarazioni rese dalla parte offesa, confortate dai certificati medici prodotti e dalle dichiarazioni di due testimoni.

Con il ricorso per cassazione G.M. e G.G. deducevano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. c) perchè la corte di merito aveva disatteso il motivo di appello concernente l’ ordinanza del 5 dicembre 2006, con la quale il tribunale aveva rigettato una istanza di rinvio per impedimento a comparire di G.G., affetto da bronchite con iperpiressia, ritenendo erroneamente che con tale termine si indicasse un generico stato febbrile e non, invece, una temperatura corporea elevata – oltre i quaranta gradi -.

Con un secondo motivo di impugnazione i ricorrenti si dolevano per la mancata ammissione del teste F.C., che era stato menzionato nell’atto di costituzione di parte civile.

Il primo motivo di ricorso è fondato, ma esso palesemente si riferisce soltanto alla posizione di G.G., impossibilitato a comparire, e non anche a quella di G.M. nei confronti del quale il contraddittorio si è instaurato correttamente.

Come emerge dalla sentenza impugnata G.G. non si presentò all’udienza in tribunale perchè, come risultava da una certificazione medica del medico di base, era affetto da bronchite acuta con iperpiressia.

Sia il tribunale che la corte hanno escluso la assoluta impossibilità a comparire, senza nemmeno disporre una visita fiscale, sul presupposto che l’indicazione dello stato febbrile fosse generica.

Si tratta di affermazione erronea perchè con il termine iperpiressia, sostantivo composto da iper e piressia, derivante da analogo termine greco u ep upos, letteralmente traducibile in troppo ardente, si indica uno stato febbrile molto elevato, superiore cioè ai quaranta gradi, come precisato anche dal dizionario enciclopedico italiano Treccani e da numerose enciclopedie mediche.

Del resto la indicazione di iperpiressia era accompagnata nel certificato medico prodotto dalla diagnosi di bronchite, malattia che, come l’esperienza insegna, determina anche elevate temperature.

Orbene, partendo da tale dato il tribunale prima e la corte di merito poi avrebbero dovuto correttamente e ragionevolmente spiegare le ragioni che inducevano a disattendere il certificato medico posto a sostegno della richiesta di rinvio senza nemmeno disporre una visita fiscale.

Ciò, invece, non è stato fatto, cosicchè la motivazione della ordinanza impugnata appare non logicamente motivata.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla posizione di G.G..

Dal momento che la corte di merito, accertata la insufficienza della motivazione sul punto della ordinanza dibattimentale del giudice di primo grado del 5 dicembre 2006, avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 604 c.p.p., comma 4, e dovrebbe, ove mai venisse disposto un rinvio al giudice di secondo grado, dichiarare la nullità della predetta ordinanza e conseguentemente della sentenza di primo grado per violazione del contraddicono – erronea dichiarazione di contumacia dell’imputato – con rinvio degli atti al giudice di primo grado, può la stessa Corte di legittimità (vedi Sez. 5, 10 febbraio-16 marzo 1994, n. 3144, Albrizio) annullare, oltre la sentenza di secondo grado, anche quella di primo grado con rinvio degli atti a tale giudice per il corso ulteriore.

Come si è già accennato per il ricorrente G.M. non ricorre alcuna nullità, essendosi legittimamente instaurato nei suoi confronti sia il giudizio di primo grado che quello di secondo grado.

Con riferimento alla sua posizione il primo motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile.

Infondato è il secondo motivo di impugnazione perchè, come correttamente rilevato dalla corte di merito, per il teste F. C. indicato dalla parte civile nella querela non era stata richiesta l’assunzione, essendosi la parte civile limitata a richiedere il controesame dei testi del Pubblico Ministero e l’esame degli imputati.

L’esame di tale teste non è, pertanto, mai stato richiesto formalmente ed il teste non è stato mai ammesso.

L’esame del predetto veniva richiesto ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. dal difensore degli imputati, ma il tribunale aveva rigettato la richiesta non ravvisando l’assoluta indispensabilità di tale integrazione probatoria.

I giudici del merito hanno spiegato che i fatti erano stati già compiutamente accertati in base alle dichiarazioni della parte offesa e di due testimoni – D.M. e P. – disinteressati alla vicenda e che i ricorrenti non avevano indicato nuove e significative circostanze sulle quali avrebbe dovuto deporre il teste F..

Trattasi di motivazione del tutto logica che non appare superata dalle generiche osservazioni dei ricorrenti.

Per tali ragioni il ricorso di G.M. deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte annulla le sentenze di primo e secondo grado nei confronti di G.G. con rinvio al tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Nardò per il corso ulteriore;

Rigetta il ricorso di G.M. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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