T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 08-11-2011, n. 8559

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato in data 24 febbraio 2006, depositato il successivo 23 marzo, l’istante ha impugnato le determinazioni del Consolato d’Italia al Cairo e del Consolato d’Italia a Parigi, in forza delle quali gli è stato prima ritirato poi negato il passaporto italiano, stante la carenza di autorizzazione della moglie (cittadina italiana, da lui divorziata, residente in Francia con i tre figli della coppia), nonchè il diniego di autorizzazione opposto del Consolato d’Italia a Parigi, in qualità di giudice tutelare.

Avverso gli atti impugnati il ricorrente ha dedotto le censure di violazione degli artt. 1, 3 e 12 della l. 21 novembre 1967, n. 1185, violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 341, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, travisamento e difetto di motivazione.

Sostiene il ricorrente che, ai fini del rilascio del passaporto a genitore con figli minori, l’autorizzazione del giudice tutelare non è necessaria non solo quando vi è l’assenso dell’altro genitore, ma anche quando quest’ultimo (come nella fattispecie) è titolare esclusivo della potestà sui figli.

Inoltre, secondo il ricorrente, l’ipotesi di inadempimento degli obblighi alimentari è presupposto che legittima esclusivamente il ritiro del passaporto nel caso in cui il titolare si trovi all’estero (condizione che espone non essere sussistente nella fattispecie) e non anche il mancato rilascio del passaporto.

Il ricorrente denunzia, ancora, che gli atti impugnati sono privi di motivazione, essendovi al riguardo solo un parere soprassessorio (il diniego di autorizzazione al rilascio del passaporto è stato opposto nelle more dell’acquisizione della certezza che "ai figli minori siano assicurati i mezzi di sussistenza che il competente Tribunale ha posto a carico del padre").

Il ricorrente contesta, infine, che gli sia stato contestato l’inadempimento degli obblighi alimentari, sia perché insussistente, sia perché non previsto dalla legge quale causa di diniego di rilascio di passaporto, sia tenuto conto della possibilità dell’ex coniuge di pretendere l’adempimento dell’obbligo in via giurisdizionale.

Esaurita l’illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti impugnati, il ricorrente ne ha domandato l’annullamento.

Alla domanda demolitoria il ricorrente ha fatto seguire domanda di accertamento del suo diritto ad ottenere la restituzione ed il rilascio del passaporto italiano e domanda di condanna del Ministero degli affari esteri al risarcimento dei danni connessi e conseguenti al ritiro ed al rilascio del passaporto, per ingiusta lesione del suo diritto alla libera circolazione, che assume essersi ripercossa anche nelle proprie vicende familiari.

2. Si è costituito in resistenza il Ministero degli affari esteri, sostenendo l’infondatezza del gravame, di cui ha domandato il rigetto.

3. Con ordinanza 21 aprile 2006, n. 2401, la Sezione ha respinto la domanda di sospensione interinale degli effetti degli atti impugnati, avanzata in via incidentale dal ricorrente.

La statuizione è stata confermata in sede di appello (C. Stato, 29 agosto 2006, n. 4298).

La causa è stata chiamata in decisione alla pubblica udienza del 26 ottobre 2010.

4. Il ricorso è infondato.

4.1. Il Collegio non ravvisa, in primo luogo, alcun difetto di motivazione a carico degli atti gravati, atteso che gli stessi sono motivati – come risulta ben noto all’interessato, che, infatti, ha formulato al riguardo pertinenti difese – dall’accertato inadempimento del ricorrente agli obblighi alimentari nei confronti dei tre figli minori, portati dalla sentenza del 31 gennaio 2002 del Tribunale di Grande Istanza di Sens, che ha pronunziato il divorzio del ricorrente dalla moglie, cittadina italiana, residente in Francia, ciò che ha determinato la mancata autorizzazione del giudice tutelare propedeutica al rilascio del passaporto.

L’elemento emerge con ogni chiarezza dall’impugnato provvedimento adottato, in qualità di giudice tutelare, in data 18 ottobre 2005 dal Consolato generale a Parigi, interessato dal Consolato d’Italia al Cairo (presso il quale il ricorrente, cittadino egiziano, italiano per matrimonio, aveva presentato domanda di passaporto italiano), al fine di ottenere, prima, l’assenso dell’altro genitore, poi l’autorizzazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) della l. 21 novembre 1967, n. 1185.

4.2. Non è, poi, condivisibile l’affermazione del ricorrente che, ai fini del rilascio di passaporto a genitore con figli minori, l’autorizzazione del giudice tutelare non è necessaria quando il soggetto sia privo di potestà genitoriale, come nella fattispecie.

Una siffatta conclusione non è legittimata dall’art.3, comma 1, lett. b), della l. 21 novembre 1967, n. 1185 "Norme sui passaporti" che prevede che non possono ottenere il passaporto i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare, e che individua tassativamente le ipotesi nelle quali tale autorizzazione non è necessaria (quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore; quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio; ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali), non includendovi quella invocata dal ricorrente.

4.3. Il ricorrente sostiene, ancora, che l’inadempimento degli obblighi alimentari legittima esclusivamente il ritiro del passaporto nel caso in cui il titolare si trovi all’estero (condizione della quale l’interessato espone l’insussistenza), e non consente il diniego di rilascio di passaporto, anche tenuto conto della possibilità della ex moglie di tutelare il diritto agli alimenti in via giurisdizionale.

Anche tali argomentazioni non persuadono.

Il comma 2 dell’art. 12 della l. n.1185 del 1967 prescrive, tra altro, il ritiro del passaporto del soggetto che si trovi all’estero e che, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell’adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia dell’autorità giudiziaria.

La disposizione, pertanto, esattamente come il ridetto art. 3, comma 1, lett. b), della stessa legge, che prevede che, al fine del rilascio del passaporto, i genitori con prole minore devono essere muniti di assenso dell’altro genitore ovvero di autorizzazione del giudice tutelare, si pone la chiara finalità di assicurare la reperibilità del genitore tenuto all’assolvimento degli obblighi alimentari nei riguardi dei figli minori.

Di talchè sia la necessità di imprimere effettività alla tutela assicurata dalle citate disposizioni sia la rilevanza del bene normativamente protetto portano alla conclusione che la predetta finalità possa essere assicurata non solo attraverso il ritiro del passaporto già rilasciato nei confronti di soggetto che si trovi all’estero, ma anche mediante il diniego di autorizzazione del giudice tutelare al rilascio di passaporto, restando al riguardo del tutto indifferente che il soggetto creditore dell’obbligo alimentare possa pretenderne l’adempimento in via giudiziale, ponendosi tale ultima tutela su un piano diverso da quello pubblicistico, che viene qui in considerazione.

5. Resta al Collegio da rilevare che nelle memorie depositate in corso di causa il ricorrente ha rappresentato alcuni mutamenti avvenuti nelle more del giudizio, ed ha avanzato istanza istruttoria volta all’acquisizione da parte del Consolato d’Italia a Parigi di dati amministrativi certi in ordine all’attuale adempimento dell’obbligo di mantenimento gravante a suo carico, come innovato dalla sentenza del 26 agosto 2008 del Tribunale di Grande Istanza di Sens.

L’incombente non può essere disposto, poiché non preordinato ad acquisire elementi utili ai fini della decisione della controversia.

Infatti, anche qualora la richiesta istruttoria portasse ad un esito favorevole al ricorrente, esso giammai potrebbe comportare l’accoglimento del presente gravame, stante il principio in forza del quale la legittimità dei provvedimenti amministrativi deve essere scrutinata in ragione dello stato di fatto e di diritto sussistente alla data di adozione dei provvedimenti stessi.

L’attuale possesso in capo al ricorrente di tutte le condizioni richieste dalla legge per il rilascio del passaporto italiano può, del resto, essere dal medesimo fatto valere mediante il rinnovo dell’istanza in via amministrativa (che il ricorrente risulta aver in effetti presentato, come da deposito del 12 giugno 2009).

6. Alla rilevata infondatezza delle censure indirizzate avverso gli atti impugnati consegue il rigetto sia della domanda demolitoria sia delle correlate domande di accertamento e di condanna.

7. In definitiva, per tutto quanto precede, il ricorso deve essere integralmente respinto.

Sussistono, nondimeno, ragioni equitative per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *