Cass. civ. Sez. V, Sent., 09-03-2012, n. 3765

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società contribuente, proprietaria di stabilimenti industriali e di lavorazione artigianale posti in comune di Capannori, ricorre per cassazione, con tre motivi, nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana che ha confermato la decisione della commissione tributaria provinciale di Lucca, dichiarativa della inammissibilità di un ricorso avverso distinti avvisi con i quali Ascit servizi ambientali s.p.a. – gerente il servizio di smaltimento del comune suddetto – aveva accertato una maggiore superficie tassabile ai fini della tariffa, d’igiene ambientale (c.d. tia).

L’inammissibilità del ricorso introduttivo era stata dichiarata per tardività, tenuto conto della sospensione del termine ordinario di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, a seguito della proposizione di un’istanza di accertamento con adesione, per la sola durata della procedura, secondo quanto stabilito dall’art. 7 del regolamento adottato in materia dal comune di Capannori giusta Delib. Consiliare n. 10 del 2005. Invero il procedimento, ad avviso della commissione regionale, si era chiuso con verbale di mancato accordo, sicchè il termine di impugnazione aveva ripreso la sua ordinaria decorrenza.

Si è costituita in giudizio, con controricorso, Ascit s.p.a.

Entrambe le parti hanno depositato una memoria. Il comune non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. – Col primo mezzo la ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 7 del citato regolamento del comune di Capannori in materia di accertamento con adesione.

Ascrive alla sentenza di aver svolto un’inammissibile interpretazione "estensiva e analogica" della previsione regolamentare di cui al comma 6, del citato art. 7, facente in verità riferimento alla ripresa decorrenza dei termini di impugnazione dell’atto impositivo per il solo diverso caso della chiusura anticipata del procedimento di adesione. Sostiene che il regolamento comunale, a mezzo del ripetuto art. 7, comma 6, ha introdotto un semplice sub-procedimento, non previsto dalla normativa statale in materia, volto a disciplinare la facoltà dell’ente gestore di non dar seguito all’istanza di adesione e a rigettarla in limine, con comunicazione scritta, entro 15 giorni dalla sua presentazione. Soltanto in siffatta ipotesi – secondo la tesi prospettata dalla ricorrente – varrebbe la previsione che il termine per impugnare, sospeso per effetto della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, riprende a decorrere dalla notifica della comunicazione. Nel caso in cui, invece, tanto non accada, e il procedimento segua il suo corso fino alla redazione del verbale (anche negativo), dovrebbe venire in rilievo la sospensione automatica del termine detto per l’intero periodo di giorni 90, ex art. 7, comma 2, del regolamento.

Col secondo mezzo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente motivazione in ordine al punto decisivo inerente la questione della interruzione del termine di 90 giorni previsto dal ripetuto comma 2, dell’art. 7, quanto alla equiparazione tra la situazione di mancato accordo e quella di rigetto preliminare dell’istanza di accertamento con adesione.

Col terzo motivo, infine, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6 e dello statuto del contribuente. Assume che la norma suddetta, nel prevedere, quanto all’istituto generale, la sospensione per un periodo di 90 giorni del termine per impugnare l’avviso di accertamento, va intesa alla stregua dell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui essa non risente della eventuale formalizzazione del mancato accordo prima della scadenza. Sicchè l’interpretazione sostenuta dal giudice di merito si porrebbe in contrasto con la normativa statale per come interpretata da questa Corte, non suscettibile di limitazioni peggiorative per il contribuente.

2. – il ricorso, seppure nei termini di seguito indicati, è da ritenere fondato con riguardo al primo mezzo.

3. – La previsione regolamentare posta a base del profilo controverso è rappresentata dall’art. 7 del regolamento del comune di Capannori per l’applicazione dell’accertamento con adesione alla tariffa di igiene ambientale. Codesta norma attiene, invero, al "procedimento ad iniziativa dell’utente" e disciplina gli effetti sospensivi consequenziali alla presentazione dell’istanza, per un periodo di 90 giorni, dei termini per l’impugnazione dell’avviso di accertamento (non preceduto all’invito a comparire) e di quelli per il pagamento della tariffa.

Il dato posto al fondo della censura è costituito dal combinato dei commi 4 e 6 del predetto art. 7, a misura del fatto che il comma 4, prevede che entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione sia appunto formulato, dal soggetto gestore, l’invito a comparire ai fini del contraddittorio sul procedimento di adesione, mentre il comma 6, disciplina l’effetto – automaticamente conclusivo dell’iter procedimentale – della comunicazione secondo la quale il gestore non intende o non può applicare l’istituto invocato, – dacchè "dalla notifica della comunicazione di rigetto, riprendono a decorrere i termini per impugnare gli atti avanti la commissione tributaria provinciale e per il pagamento della tariffa". 4. – La divergenza interpretativa trova terreno di contesa, tra le parti del presente giudizio, giustappunto sul significato da annettere alla succitata previsione, che, per i giudici tributari (e per Ascit), andrebbe intesa secundum tenorem rationis, vale a dire come sintomatica della inutilità del mantenimento della sospensione anche allorchè il procedimento di adesione si sia chiuso con la redazione del verbale di mancato accordo; e che, invece, secondo la ricorrente, andrebbe intesa nel suo senso specifico di norma direttamente disciplinante il caso della chiusura anticipata del procedimento a iniziativa di parte, senza accesso al contraddittorio.

5. – Osserva il collegio che, seppure in certo qual modo sorretta da un argomento logico-razionale, l’interpretazione offerta dalla commissione regionale, e qui difesa dalla controricorrente Ascit, non può essere condivisa a motivo della necessità di garantire un’applicazione dell’istituto su base sistematica coerente con la conforme legislazione nazionale.

Nel senso che la previsione del regolamento del comune di Capannori, pur legittimamente inserita nello spazio di intervento per l’autonomia regolamentare previsto dalla L. 18 dicembre 1997, n. 449, art. 50 (nonchè, su base generale, quanto ai tributi locali, dall’art. 119 Cost., comma 2), necessita in ogni caso di un’interpretazione coerente coi principi dettati dalla giurisprudenza quanto all’omologo istituto disciplinato, per i tributi statali, dal D.Lgs. n. 218 del 1997. Riguardo al quale questa Corte ha già affermato che la chiusura del procedimento di adesione, prima del decorso del termine di 90 giorni previsto dal corrispondente del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, non comporta la rinuncia del contribuente a giovarsi della sospensione dei termini di impugnazione concessa a coloro che si avvalgono della procedura in questione (Cass. n. 15170/2006).

Una simile conclusione è sorretta dal riferimento al principio per cui, in materia tributaria, il puro e semplice riconoscimento del contribuente, nell’ambito di una procedura di accertamento, di essere tenuto al pagamento di un tributo, non produce l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, essendo l’obbligazione tributaria rigidamente regolata dalla legge, e non dalla volontà del contribuente. E trova definitiva conferma nell’interpretazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, recentemente offerta anche dalla Corte costituzionale.

Avendo il procedimento per l’accertamento con adesione generale finalità di prevenire l’impugnazione dell’atto di accertamento tributario notificato, e di favorire l’instaurazione di un contraddittorio con il contribuente finalizzato a una definitiva e concordata definizione preventiva della controversia, è stata ritenuta non irragionevole la previsione, a tal fine, di un periodo fisso di sospensione dei termini di impugnazione, idoneo giustappunto a consentire un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione (C. cost. n. 140/2011, ord.). E tanto per la ragione che, durante il detto esercizio, il contribuente e l’ufficio hanno sempre agio di valutare liberamente la situazione controversa, allacciando, ed eventualmente sciogliendo e riannodando, le trattative.

In questo senso, la redazione del verbale di mancato accordo – che rileva in causa – pur risolvendosi in una presa d’atto del mancato raggiungimento dell’accordo, non può essere equiparato nè a una definitiva rinuncia del contribuente all’istanza di accertamento con adesione, nè a un epilogo comunque definitivamente conclusivo del procedimento, espressivo della volontà di escludere, anche per il futuro, la composizione della controversia in via amministrativa.

Conseguenza logica è che al medesimo verbale, proprio in quanto privo di attitudine definitoria rispetto alla sorte del procedimento amministrativo di adesione, non può attribuirsi alcuna funzione ostativa rispetto alla ratio della (perdurante) sospensione del termine di impugnazione dell’avviso di accertamento.

6. – Sulla base delle esposte considerazioni devesi pertanto accogliere il primo motivo dell’odierno ricorso.

Restano assorbiti gli altri.

All’accoglimento del motivo consegue la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla medesima commissione regionale della Toscana, diversa sezione, ai fini dell’esame del merito.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla commissione tributaria regionale della Toscana anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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