Cass. civ. Sez. V, Sent., 09-03-2012, n. 3758

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/admin/

Svolgimento del processo
La controversia promossa da Fincantieri – Cantieri Navali Italiani s.p.a. contro l’Agenzia delle Dogane è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Dogane contro la sentenza della CTP di Gorizia n. 72/2/2007 che aveva accolto il ricorso della società avverso l’avviso di rettifica dell’accertamento della dichiarazione doganale 11251 del 18/7/2005. Con tale provvedimento l’Autorità Doganale aveva negato alla società il rimborso dei dazi corrisposti per l’acquisto dei beni importati ed oggetto dell’allestimento della m/n Carribean Princess. La CTR, premessa l’applicabilità dell’istituto del drawback limitatamente ai costi ed ai dazi effettivamente pagati, rilevava che la società non aveva fornito "cifre attendibili";

rigettava pertanto la richiesta di rimborso non potendo la stessa "essere nè stabilita forfettariamente, nè poi liquidata allo stesso modo".

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane che ha proposto ricorso incidentale.

Motivi della decisione
Con il primo motivo (con cui deduce: "Omessa motivazione circa un elemento fattuale decisivo (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la Società ricorrente lamenta l’assenza di qualsiasi motivazione in ordine alla soluzione data alla questione fattuale- evidentemente decisiva ai fini della controversia- consistente nell’avere o meno la Fincantieri pagato direttamente o indirettamente dazi in relazione a beni impiegati nella costruzione della nave. La CTR "avrebbe dovuto argomentare – quantomeno succintamente – la qualifica di inattendibilità attribuito agli elementi di prova forniti dalla Fincantieri".

La censura è fondata. Il giudizio di inattendibilità espresso dalla CTR con la sola espressione "è emerso…che non è possibile fornire delle cifre attendibili" non consente di individuare il criterio logico che ha condotto la CTR alla formazione del proprio convincimento in relazione a quanto argomentato dalla Società, anche con la relazione tecnica depositata in ottemperanza dell’ordinanza del 28/5/2009, con riferimento all’ammontare dei dazi gravanti sui beni incorporati.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo (con cui la Fincantieri deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

L’assenza di una specifica affermazione della CTR circa il diritto della società costruttrice alla restituzione dei dazi eventualmente corrisposti da terzi rende inammissibile il ricorso incidentale proposto dall’Agenzia a riguardo. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Friuli V. Giulia.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Friuli V. Giulia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *