Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con la determinazione dirigenziale n. 225 del 7.9.2006, notificata il 19.9.2006, il Comune di Fiumicino ha ingiunto alla ricorrente la sospensione delle opere e lavori in corso.
Con i successivi motivi aggiunti, depositati il 15.1.2007, la ricorrente ha impugnato la determinazione Dirigenziale di demolizione n. 257 del 23/10/2006 emessa dal Comune di Fiumicino, Area edilizia e Mobilità.
In particolare, per il primo atto si tratta di "ampliamento di superficie utile di mq 3,32 circa (0,70 x 4,75) all’interno del vano, come identificato nella planimetria, dove si riportano le misure interne di ml 4,50 x ml 4,90, come da condono edilizio 326/2003, n. 14809 del 15.3.2004. L’ampliamento è stato effettuato mediante la demolizione della parete ovest, con il relativo spostamento di 0,70 cm, in assenza di titoli autorizzativi, con condono edilizio in corso di istruttoria".
Il ricorso principale è affidato ai seguenti motivi di diritto:
1). Violazione e falsa applicazione della normativa richiamata (la ricorrente contesta in punto di fatto gli accertamenti compiuti nell’ordinanza impugnata e richiama l’istanza di condono presentata dal coniuge n. 14809 del 15.3.2004).
Il Comune si è costituito in data 15.2.2007.
Il motivo non merita positivo apprezzamento.
Dagli atti depositati risulta che l’originaria domanda di condono (cfr., in data 15.3.2004) riguardava la "trasformazione in abitazione tramite parziale tamponature esterne e creazione di tramezzi di una esistente veranda posta su tre lati della propria abitazione, nella consistenza originaria".
In proposito, il Collegio rileva che – da tutta la documentazione depositata in giudizio – emerge che la ricorrente – dopo la presentazione della originaria domanda di condono in data 15.3.2004 – in date successive (15.9.2005; 28.8.2006) ha effettuato versamenti integrativi (cfr., per oneri concessori e oblazione) e "rilievo dell’immobile con le variazioni oggetto di richiesta di concessione edilizia in sanatoria".
Dunque, le opere contestate con il provvedimento impugnato (ampliamento della superficie utile di mq 3,32 circa all’interno del vano) alla luce di tutte le integrazioni apportate successivamente dalla parte attrice, non possono ritenersi coperte dalla predetta sanatoria richiamata nel ricorso.
Con i successivi motivi aggiunti la ricorrente si limita a ribadire le censure già dedotte nel ricorso.
In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:
Respinge il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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