T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-11-2011, n. 8591

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento n. 863/2011 del 30.6.2011 il Console generale d’Italia a Shangai ha rigettato la richiesta di visto ingresso per l’Italia presentata dal ricorrente.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione di norme di legge e di principi generali dell’ordinamento (art. 5 Trattato Schengen ratificato con L. 388/93; art. 5, 1, c) Reg. CEE 526/2006; art. 4, 3, TU 286/98; art. 5, 6, DPR 394/99; Direttiva Ministero Interno 1.3.2000; DM Esteri 12.7.2000; art. 21 octies, 2, L. 241/90; e 4, 2, TU 286/98; art. 10 bis L. 241/90; eccesso di potere per omissione o difetto di istruttoria, assenza di motivazione.

Il Ministero ha replicato con nota depositata in data 29.9.2011.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con i motivi di ricorso l’interessato lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione.

Ad avviso del Collegio le censure non meritano positivo apprezzamento.

In particolare, si osserva che:

a). come emerge dagli atti istruttori del procedimento in questione e dalla relazione difensiva della PA (cfr., nota in data 20.9.2011), depositati in giudizio, "è apparso evidente che si trattasse di un tentativo, da parte degli interessati, di far ingresso nel nostro Paese al fine di stabilirvi fissa dimora";

b). in sintesi, si ritiene sussistente un serio rischio migratorio non essendo stato dimostrato un effettivo interesse del richiedente a fare rientro nel suo paese al termine del periodo di validità di un eventuale visto di ingresso in Italia;

c). dunque, nel caso in esame l’Amministrazione ha dato -adeguatamente- conto (anche per relationem) della sussistenza di motivi ostativi, atti a supportare la legittima adozione del diniego; pertanto, nessuna contestazione può essere mossa alla stessa.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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