Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-03-2012, n. 3739

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto depositato in data 23 luglio 2 008 la Corte di appello di Caltanissetta condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di P.M., e G. della somma di Euro 3.870,00 a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale determinato in conseguenza del superamento del termine di ragionevole durata di un giudizio di natura possessoria. La Corte del merito affermava, all’esito di un’accurata disamina dello svolgimento del giudizio presupposto, che la durata non ragionevole del processo doveva essere determinata in quattro anni e dieci mesi, e che doveva essere riconosciuta la somma di Euro 800,00 per ciascun anno di ritardo.

Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso P. M. e G., deducendo unico e articolato motivo.

L’amministrazione non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

Deve preliminarmente rilevarsi come al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso nel mese di luglio dell’anno 2008, debbano applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare l’art. 5 che ha introdotto l’art. 366 bis c.p.c.. Alla stregua di tali disposizioni – la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame.

Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis: Cass., Sez. Un., n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2C07; n. 3897/2008) un momento di sintesi -omologo del quesito di diritto- che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Il ricorso in esame non è conforme a tali disposizioni.

Infatti, l’illustrazione del motivo si conclude con una serie di quesiti di diritto, che, oltre ad essere generici, si mostrano inconferente (come tale assimilabile al quesito mancante: cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 12550/2008), non essendosi indicato la diversa regola giuridica che la Corte avrebbe dovuto applicare. Ed invero, quanto al primo motivo, il quesito relativo al dato relativo al superamento della durata ragionevole, non indica quale sarebbe il periodo da assumere a base della decisione, rivelandosi del tutto astratto. Quanto al secondo quesito va osservato che la richiesta di verificare "se la corte abbia rispettato i parametri Cedu" ai risolve in una mera richiesta, che non. è compatibile con una risposta, positiva o negativa, circa il parametro di applicare. Analoghi rilievi vanno svolti in merito alla genericicà del terzo quesito, con il quale si deduce la particolare rilevanza del danno. Un ulteriore profilo di inammissibilità è desumibile dalla commissione, in un solo motivo, di questioni attinenti sia a violazione di legge che a difetto di motivazione, senza, per altro formulare, a quest’ultimo riguardo, il momento di sintesi, omologo del quesito di diritto.

Deve pertanto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, non dovendosi adottare alcuna statuizione in relazione alle spese processuali, non avendo la parte intimata svolte attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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