T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-11-2011, n. 8584 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 5 ottobre 2006 e depositato il 30 ottobre 2006 P.M. e C.G. hanno impugnato l’ordinanza n. n. 403 del 3 agosto 2006 con cui il Comune di Tivoli ha ordinato la demolizione dell’opera ivi indicata.

Il Comune di Tivoli, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 17/11/06, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 6483/2006 del 24/11/06 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.

All’udienza pubblica del 20 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

P.M. e C.G. impugnano l’ordinanza n. n. 403 del 3 agosto 2006 con cui il Comune di Tivoli ha ordinato la demolizione dell’opera ivi indicata e consistente nella realizzazione di una costruzione in muratura "eretta su fondamenta in travi reticolari in cemento armato, mura perimetrali in foratelle di laterizio e malta con copertura in travi in legno e tavolato con sovrastanti tegole in laterizio e canaline di gronda, il tutto delle dimensioni di circa mq. 75,00 per un’altezza interna di circa mt. 2,90 alla gronda e mt. 4,00 al colmo; l’immobile si presenta ancora completamente da rifinire ed internamente risulta completamente tramezzato mentre le facciate esterne, per tre quarti, sono rivestite con ciottoli a vista".

I ricorrenti prospettano l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto per l’immobile oggetto della gravata demolizione sarebbe stata presentata istanza di condono edilizio.

Il motivo è fondato.

Ai sensi dell’art. 38 l. n. 47/85, applicabile al condono edilizio previsto dal decreto legge n. 269/03 in virtù del richiamo operato dall’art. 32 commi 25 e 28 del testo normativo in esame, la presentazione entro il termine previsto dal citato decreto (nella fattispecie il 10 dicembre 2004 secondo quanto stabilito dall’art. 32 d. l. n. 269/03 come modificato dai decreti legge n. 82/04 e 168/04) della domanda di condono, accompagnata dall’attestazione del versamento della somma dovuta a titolo della prima rata dell’oblazione, "sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative".

Ne consegue che quando viene presentata una domanda di condono edilizio, proprio in base al disposto dell’art. 38 l. n. 47/85, l’amministrazione non può emettere un provvedimento sanzionatorio senza avere previamente definito il procedimento scaturente dall’istanza di sanatoria ostandovi i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia (in questo senso TAR Campania – Napoli n. 17238/10; TAR Lazio – Roma n. 5599/10; TAR Puglia – Lecce n. 553/10).

Con riferimento specifico alla fattispecie oggetto di causa, dagli atti risulta che in data 15 giugno 2004 C.G. ha presentato al Comune di Tivoli istanza di condono edilizio per la medesima opera (circostanza desumibile dallo stesso provvedimento impugnato) oggetto dell’ordinanza di demolizione in questo giudizio impugnata ed emessa il 3 agosto 2006.

Per quanto concerne la data di ultimazione dei lavori, poi, riferita dall’ente locale ad epoca successiva al marzo 2003 (sulla base di un’aerofotogrammetria) e dai ricorrenti al febbraio 2003 (in ragione delle dichiarazioni testimoniali e dell’aerofotogrammetria allegate all’atto introduttivo), trattasi di questione che, allo stato ed in assenza di elementi certi, influisce sull’ammissibilità dell’istanza di condono e dovrà essere valutata nell’ambito del procedimento scaturito dalla presentazione della stessa.

Ne consegue che l’ordinanza di demolizione risulta adottata in violazione del citato art. 38 l. n. 47/85 in quanto emessa dal Comune di Tivoli senza avere previamente definito il procedimento scaturito dall’istanza di condono edilizio precedentemente presentata dalla ricorrente C..

La fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione, nell’ambito dei poteri di vigilanza e repressione edilizia ad essa riconosciuti dalla normativa vigente, riterrà di adottare all’esito della definizione del procedimento scaturito dalla presentazione dell’istanza di condono.

La peculiarità della vicenda oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *