Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-03-2012, n. 3735 Fideiussione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- D.M.A. e B.C. proposero opposizione avanti al Tribunale di Perugia – Sezione distaccata di Foligno – al decreto ingiuntivo loro intimato dalla Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in forza di una fideiussione prestata dagli ingiunti a garanzia delle obbligazioni contratte dalla Agricola Trevi S.r.l..

Con separato atto di citazione il D. convenne avanti al Tribunale di Perugia – Sezione distaccata di Città di Castello – la stessa Banca chiedendo fosse accertato che essa aveva violato i principi di buona fede e correttezza contrattuale, avendo agito per ottenere il pagamento di L. 300.000.000 ignorando la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c..

2.- Pronunciando sulle cause riunite, con sentenza in data 7 marzo 2005 il Tribunale di Perugia – Sezione distaccata di Foligno – respinse sia l’opposizione, sia la domanda proposta del D..

3.- Con sentenza in data 11 settembre 2880 – 21 gennaio 2010 la Corte d’Appello di Perugia respinse il gravame del soccombente.

La Corte territoriale osservò per quanto interessa: l’appellante aveva sottoscritto una fideiussione omnibus pur avendo contezza che le condizioni patrimoniali del debitore garantito erano tali da rendere notevolmente più difficile la soddisfazione del credito; la Banca aveva documentato le ragioni di concessione di ulteriore fido e non aveva posto in essere alcun comportamento ostruzionistico; il D. avrebbe potuto recedere dalla fideiussione al momento del rifiuto dell’ampliamento della garanzia.

4.- Avverso la suddetta sentenza il D. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

La Banca Popolare di Spoleto S.p.A. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1.- L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e /o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione al successivo art. 1956 e difetto di motivazione in relazione alla prova del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore e del comportamento ostruzionistico della Banca, fatti controversi e decisivi per il giudizio.

In sostanza si assume che la sentenza impugnata non ha considerato che il fido venne esteso senza il consenso del fideiussore e sebbene fosse a conoscenza del progressivo peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale.

2.- La censura ripropone le tesi già sottoposte all’esame della sentenza impugnata, senza peraltro addurre argomentazioni specifiche idonee a contrastare le ragioni poste a sostegno della decisione.

Peraltro il ricorso contiene ampi riferimenti di merito (viene ricostruita l’intera vicenda) con la menzione di documenti nei cui confronti non è stato rispettato il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. Ili n. 22302 del 2008).

.3.- Come risulta dal testo della sentenza impugnata (pag. 7), il Tribunale aveva fatto leva sulle seguenti considerazioni: a) il fideiussore era stato messo a conoscenza della situazione debitoria della società garantita, di cui era socio, cosicchè non poteva invocare il disposto dell’art. 1956 c.c.; b) la somma ingiunta era pari a quella garantita mediante la fideiussione liberamente prestata il 13 maggio 1997 per le future obbligazioni assunte dalla società.

La Corte territoriale ha ulteriormente rilevato (a pag. 14): a) la situazione economico – patrimoniale dell’impresa garantita era difficile anche al momento della sottoscrizione della fideiussione;

b) la concezione del credito ulteriore non si poneva come atto arbitrario e fuori dagli schemi e dalla possibilità di controllo del socio D.; c) questi avrebbe potuto recedere dalla fideiussione al momento del rifiuto dell’ampliamento della garanzia, peraltro senza subire pregiudizi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal dover onorare la fideiussione prestata; d) tale rifiuto non rilevava rispetto al permanere della garanzia stessa.

In sostanza il ricorrente pone in discussione la ricostruzione dei fatti con particolare riguardo alle difficoltà della società al momento della concessione della fideiussione.

Ma le affermazioni della sentenza impugnata, congruamente motivate, si basano su accertamenti di fatto e valutazioni di merito che non possono essere sindacati in questa sede e risolvono le conseguenti questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte (art. 360 bis, n. 1), mentre il ricorso non offre elementi idonei a mutare orientamento.

Occorre, quindi, ribadire (Cass. n. 21730 del 2010) che, se, nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l’esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell’interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l’art. 1956 c.c., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede e in attuazione del dovere di salvaguardia dell’altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia.

D’altra parte il decreto ingiuntivo era stato emesso nei limiti di quanto convenuto originariamente e non anche per le ulteriori esposizioni debitorie della società garantita.

4.- Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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