Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-06-2011) 07-10-2011, n. 36431

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.S., ritenuto dal Tribunale di Salerno responsabile del reato di spendita ed immissione in circolazione di banconote contraffatte previsto dall’art. 455 c.p., ricorre di persona avverso la sentenza del 6 maggio 2010 con cui quella Corte di Appello aveva confermato la condanna pronunciata suo carico in primo grado.

Deduce il ricorrente l’erronea applicazione dell’art. 49 c.p., per non aver rilevato la sentenza impugnata che la grossolanità del falso, a suo dire risultante dalle deposizioni testimoniali, impediva la configurazione del reato.

Il ricorso è inammissibile in quanto prospetta il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso, se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole, comunque immune da vizi logici o contraddizioni.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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