Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-03-2012, n. 3732

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 26.11.2009 alla Corte di appello di Brescia, sez. spec. agraria, C.L., P. e M. nonchè l’azienda agricola la Prateria s.a.s. e l’Azienda Agricola Fratelli Della Torre proponevano appello contro la sentenza n. 1909/2009 della sez. spec. Agraria del tribunale di Bergamo emessa in contraddittorio tra gli appellanti ed il ricorrente D. F., che agiva quale procuratore speciale di V., A. e A.M., nonchè in contraddittorio con A., + ALTRI OMESSI istanza dei resistenti.

Il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato l’improponibilità della domanda formulata dal F., in nome e per conto degli A.; dichiarava altresì improponibile, per la medesima ragione, la domanda dei resistenti di loro sostituzione agli A. nel contratto agrario concluso fra P. ed i nuovi proprietari.

La corte di appello, con sentenza depositata il 22.3.2010, dichiarava inammissibile l’appello proposto nei confronti di V. A. e A.M. e respingeva gli appelli proposti contro gli altri.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori.

Resistono con controricorso P.A., + ALTRI OMESSI .

Motivi della decisione

1. Ritiene questa Corte che preliminarmente all’esame dei motivi vada dichiarata l’improcedibilità del ricorso.

I ricorrenti danno infatti atto nel ricorso che la sentenza impugnata è stata loro notificata il 16.4.2010, ma essi hanno depositato in questo giudizio di cassazione solo una copia autentica di detta sentenza, ma non la copia notificata.

2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ.,comma 2 applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (Cass. n. 25070 del 10/12/2010; Cass. Sezioni Unite: 16.4.2009, n. 9005).

3.1. Il suddetto rilievo di improcedibilità può avvenire de plano da parte di questa Corte.

Infatti, stante l’identità di ratio e di operatività degli istituti, va ribadito anche per le cause di improcedibilità rilevate d’ufficio il principio, già espresso da Cass. N. 15964/2011, secondo cui il rilievo d’ufficio di cause di inammissibilità del ricorso è sottratto alla regola espressa dall’art. 384 c.p.c., comma 3, – la quale impone al giudice di provocare il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio -, che è da riferirsi soltanto all’ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito.

3.2. A favore di questa conclusione militano anzitutto elementi esegetici interni alla stessa norma dell’art. 384 c.p.c. In primo luogo non può essere priva di significato la stessa collocazione data dal legislatore delegato alla previsione del procedimento di rilevazione della questione d’ufficio: non è stata dettata una norma di carattere generale, come si sarebbe dovuto fare se a tale procedimentalizzazione si fosse inteso attribuire valore generale, cioè di norma regolatrice del procedimento di cassazione in genere.

La norma è stata collocata in una disposizione che si occupa, a stare alla rubrica, di due oggetti di disciplina in particolare, l’uno rappresentato dalla specificazione dei casi nei quali la Corte deve enunciare il principio di diritto e l’altra dall’ipotesi della decisione nel merito.

Il comma 1 assolve alla prima funzione ed è promiscuamente riferito sia all’ipotesi dell’accoglimento del ricorso, sia a quella del rigetto, posto che la norma si riferisce genericamente alla decisione del ricorso.

Il secondo oggetto di disciplina è regolato nel secondo comma ed è relativo all’ipotesi di accoglimento del ricorso e più particolarmente di accoglimento con cassazione della sentenza impugnata. Più specificamente, dovendo coordinarsi con l’art. 383 e con l’art. 382 c.p.c., l’ipotesi considerata è quella dell’accoglimento che giustificherebbe il rinvio. All’interno di tale ipotesi il secondo comma eccettua dalla conseguenza normale del rinvio il caso in cui non sarebbero necessari accertamenti di fatto per rendere una nuova decisione sostitutiva di quella cassata. Ora, il comma 3 riferisce la sua disciplina sulla questione rilevabile d’ufficio letteralmente al caso in cui la Corte di cassazione "ritiene di porre a fondamento della sua decisione …". L’uso della parola decisione riecheggia chiaramente soltanto una delle due ipotesi previste dal comma 2. Quest’ultimo, infatti, nel contrapporre alla regola generale della cassazione con rinvio quella della cassazione con decisione nel merito usa il verbo "decidere" soltanto a proposito della seconda. Dice, infatti, che "la Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto".

L’immediata successione del comma 3 con l’uso dell’espressione "porre a fondamento della sua decisione" invece che di quella "porre a fondamento dell’accoglimento del ricorso", che avrebbe abbracciato entrambe le ipotesi di cui al comma 2, induce a ritenere che il procedimento di cui al terzo comma sia stato voluto con riferimento al solo caso in cui la Corte intenda, a seguito dell’accoglimento del ricorso e della conseguente cassazione della sentenza impugnata, procedere alla decisione nel merito e ravvisi, però, di dovervi pervenire sulla base di una questione rilevabile d’ufficio non emersa nel contraddittorio per come articolatosi con il ricorso ed il controricorso ed eventualmente con le memorie.

4. Il ricorso va, quindi, dichiarato improcedibile.

Ritiene questa Corte che le spese di questo giudizio di cassazione vadano compensate tra le parti, stante l’esistenza di giusti motivi, consistenti nel rilievo d’ufficio della causa di improcedibilità.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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