Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-03-2012, n. 3731 Cosa in custodia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Bari, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Trani- sez. dist. di Ruvo di Puglia, ha condannato M.R. a pagare a R.V. Euro 11.129,64 in risarcimento dei danni conseguiti al furto del furgone di proprietà dell’attore, furto verificatosi il 6 novembre 2000, mentre l’automezzo si trovava presso l’officina del M. per riparazioni.

Ha ritenuto la Corte di appello che il M. – tenuto a rispondere della custodia del veicolo – non abbia posto in essere tutti gli accorgimenti necessari allo scopo, dotando l’officina di radio allarme o di idoneo impianto antifurto; che la presenza di un servizio di vigilanza non fosse sufficiente allo scopo e che in linea di principio il furto non accompagnato da violenza sulle persone non costituisce causa di esonero da responsabilità per il depositario.

Ha soggiunto che la fattispecie è soggetta all’art. 1218 cod. civ., secondo cui il depositario è tenuto a provare che la non impugnabilità dell’inadempimento.

Il M. propone tre motivi di ricorso per cassazione.

L’intimato non ha depositato difese.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 1766, 1780, 1218, 2051 cod. civ., ed altre, artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ., il ricorrente assume che erroneamente e sulla base di premesse giuridiche non congruenti la Corte di appello gli ha addebitato la responsabilità per custodia, omettendo di considerare che sia nel caso di deposito, sia quando il dovere di custodia sia collegato all’esecuzione di altro contratto, l’obbligato è esonerato da responsabilità ove dimostri di avere agito facendo uso della diligenza del buon padre di famiglia ed in particolare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il furto, tenuto anche conto della natura, delle dimensioni e del rendimento economico dell’impresa in cui l’evento si è verificato.

Assume che arbitrariamente la Corte di appello gli ha imputato di non avere installato un impianto di radio allarme, nè altro idoneo impianto antifurto, omettendo di considerare che l’autofficina si trova al pianterreno di un fabbricato condominiale con vari appartamenti, ove non si sono mai verificati furti; che il locale era ermeticamente chiuso da lucchetti e sbarre di ferro infisse nel muro ed era sorvegliato periodicamente da istituto di vigilanza notturna;

era munito di una seconda porta di accesso, anch’essa chiusa a chiave, mentre le automobili all’interno erano chiuse e le relative chiavi venivano custodite in luogo sconosciuto ai non addetti ai lavori.

1.1.- Il motivo è inammissibile, poichè mette in questione gli accertamenti in fatto e la valutazione delle prove ad opera della Corte di merito, circa l’adeguatezza delle misure di prevenzione del furto adottate: questioni risolte con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, e pertanto non suscettibile di riesame in sede di legittimità.

E’ appena il caso di ricordare che la Corte di cassazione non può censurare il merito delle scelte decisionali delle Corti di merito sugli accertamenti in fatto, ma solo la correttezza del ragionamento in base al quale dette scelte sono state motivate.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ., artt. 112 e 342 cod. proc. civ., a causa dell’omessa pronuncia sulla sua domanda subordinata di riduzione della somma liquidata in risarcimento dei danni.

2.1.- Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha effettivamente omesso di prendere in esame la domanda attinente alla quantificazione dei danni ed alla corrispondenza della somma liquidata alla loro reale entità. 3.- Il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia specificato nel dispositivo di confermare la sentenza di primo grado "con motivazione parzialmente difforme in diritto" in mancanza di richiesta delle parti, il che renderebbe illogica la conferma della sentenza di primo grado, è manifestamente infondato.

Trattasi infatti di qualificazione giuridica della fattispecie, compiuta sulla base delle circostanze di fatto dedotte in giudizio, che non richiedeva domanda di parte.

4.- In accoglimento del secondo motivo, la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, affinchè prenda in esame e decida il motivo di appello che attiene alla quantificazione dei danni.

5.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente ricorso.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del ricorso per cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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