Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-06-2011) 07-10-2011, n. 36428

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 22-4-2010 la Corte di Appello di Potenza confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Matera in data 7-4-09 a carico di R.M., ritenuto responsabile del reato di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, comma 4 – (per avere omesso il versamento della cauzione in favore della Cassa delle Ammende, dell’importo di Euro 1.549,37 – fissata nel decreto in data 27-5-2002 che imponeva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS – (decreto n. 18/02 RM. E n. 5 /02 RMSP).

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo che la motivazione del provvedimento risultava apparente e viziata dal travisamento delle risultanze processuali.

A sostegno del gravame rilevava che il mancato versamento della cauzione non risultava oggetto dei dovuti accertamenti presso la Cassa delle Ammende, e che la Corte territoriale aveva attribuito rilevanza probatoria alle dichiarazioni del teste di PS che aveva fatto accertamenti presso il Commissariato di Polizia e presso il Comando dei Carabinieri, organi non deputati a ricevere il versamento della somma dovuta a titolo di cauzione.

Per tali motivi la difesa rilevava la carenza di validi elementi di prova dai quali poter desumere l’inadempimento dell’obbligo di cui si tratta entro i sessanta giorni dalla data di esecutività del decreto che imponeva la misura di prevenzione. Chiedeva in tal senso l’annullamento della sentenza impugnata.

La Corte rileva che i motivi di impugnazione risultano manifestamente infondati.

Invero la sentenza impugnata evidenzia i presupposti che integrano la fattispecie ascritta al ricorrente, specificando come il predetto fosse destinatario di misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS., e soggetto alla imposizione dell’obbligo della cauzione da versare alla Cassa delle Ammende. La Corte territoriale ha correttamente interpretato e valutato gli elementi di prova desumendoli da deposizione di un teste di PS. motivando adeguatamente circa l’infondatezza della tesi dell’appellante.

Alla stregua della chiara e logica motivazione devono ritenersi inammissibili le censure del ricorrente che attengono al merito delle valutazioni formulate in sentenza dal Giudice di appello, essendo peraltro le deduzioni difensive puramente generiche, mentre in questa Sede resta preclusa ogni rivalutazione nel merito, in presenza di adeguata e coerente motivazione resa dal giudice dell’impugnazione, in base a fonti di prova qualificate e specifiche, in assenza di deduzioni del ricorrente riferibili alla omessa valutazione di prove decisive favorevoli all’imputato. Pertanto la Corte deve dichiarare P inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento della somma che si determina in Euro1.000, 00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ed al pagamento della somma di Euro1.000, 00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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