Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-03-2012, n. 3725 Sfratto e licenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna G.V. intimava sfratto per morosità alla Coccolandia s.r.l., per mancato pagamento di canoni mensili, per mancato rimborso di quota dell’imposta di registro e mancata prestazione della fideiussione contrattualmente prevista.

La conduttrice intimata si opponeva deducendo l’intervenuta risoluzione del contratto a seguito di difformità e inadeguatezza del bene tali da aver reso impossibile l’apertura dell’attività commerciale cui era destinato l’immobile locato; spiegava quindi domanda riconvenzionale lamentando l’inadempimento del locatore e chiedendo la condanna al risarcimento dei danni.

Il Tribunale rigettava l’opposizione proposta dalla Coccolandia s.r.l. e dichiarava il contratto risolto per inadempimento della conduttrice.

Proponevano appello sia la Coccolandia s.r.l. sia G. V.; gli stessi proponevano anche appello incidentale.

La Corte d’Appello, superata l’eccezione di inammissibilità del gravame della società conduttrice, ha ritenuto: a) che i richiesti mezzi istruttori della Coccolandia erano irrilevanti al fine di contrastare le ragioni del locatore; b) che la società conduttrice era bene a conoscenza dell’immobile prima della conclusione del contratto, avendo essa fatto riferimento "al sopralluogo effettuato";

c) che la stessa aveva preannunciato l’intenzione di volere effettuare una serie di lavori di adeguamento dell’immobile e di volerne sopportare la relativa spesa; d) che era perciò irrilevante accertare se l’immobile fosse o meno inadeguato; e) che essendo fondata la censura di omessa pronuncia in ordine alla domanda del locatore al pagamento dei canoni, detta domanda doveva essere accolta.

Per tali motivi la Corte confermava la statuizione di primo grado dichiarando risolta per morosità della società conduttrice Coccolandia s.r.l. la locazione relativa all’immobile concesso dalla parte locatrice G.V., a favore del quale pronunciava condanna della stessa conduttrice a pagare Euro 17.850,00 per canoni non versati.

Propone ricorso per cassazione Coccolandia s.r.l. con tre motivi.

Resiste con controricorso G.V..

Motivi della decisione

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia: 1) "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5), e in particolare circa la misura della superficie dell’immobile locato, le ulteriori difformità e la inadeguatezza dei locali".

Lamenta parte ricorrente che la Corte d’Appello non ha valutato quanto dedotto dalla società Coccolandia in ordine alla effettiva misura della superficie dell’immobile locato.

Il motivo è infondato perchè il giudice di secondo grado ha chiarito che la conduttrice conosceva perfettamente la situazione dell’immobile, come risulta in particolare dalla sentenza impugnata.

In altri termini, la Corte d’Appello ha ritenuto che anche ammesso che l’immobile avesse una metratura inferiore a quella indicata nel contratto, tale inadeguatezza era ben nota alla conduttrice al momento della conclusione del contratto stesso.

Con il secondo e terzo motivo, che per la loro stretta connessione possono essere congiuntamente esaminati, si denuncia rispettivamente:

2) "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5), e in particolare circa la mancata ammissione della richiesta CTU ai fini della prova della reale superficie dell’immobile locato"; 3) "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5), e in particolare circa la mancata ammissione della prova per interpello e testi ai fini della prova dell’inadempimento del locatore e dei danni subiti a causa del comportamento dello stesso".

La ricorrente censura la sentenza impugnata perchè non avrebbe ammesso le istanze istruttorie da essa stessa formulate, limitandosi ad affermare genericamente che l’attività istruttoria così prospettata non sarebbe comunque atta a contrastare le ragioni di rigetto della domanda della medesima Coccolandia s.r.l..

I motivi non possono essere accolti perchè ripropongono una diversa valutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quella compiuta dal giudice di appello il quale ha fornito sul punto corretta e adeguata motivazione, priva di vizi logici o giuridici.

La compiuta conoscenza del bene e l’averne il conduttore accettato di goderne nello stato in cui esso si trovava, correttamente aveva fatto escludere l’inadempimento del locatore, onde la irrilevanza delle prove richieste.

Va aggiunto inoltre che la ricorrente non ha trascritto nel ricorso i mezzi di prova disattesi dalla Corte d’Appello, violando in tal modo il principio di autosufficienza del ricorso.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.800,00 di cui Euro 1.600,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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