Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-03-2012, n. 3720 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il (OMISSIS), a (OMISSIS), il ventenne A.M. fu investito da un tram, riportando gravi lesioni personali.

Nel 1996 ne domandò il risarcimento all’Azienda tramviaria proprietaria del tram (ATM s.p.a.) ed al suo conducente R. N., nonchè alla Milano Assicurazioni s.p.a., assicuratrice della responsabilità civile dell’ATM. Affermò di essere stato investito mentre attraversava a piedi sulle strisce pedonali, trasportando a mano la propria bicicletta.

I convenuti si costituirono e resistettero, sostenendo che l’ A. aveva attraversato non a piedi, ma in bicicletta, svoltando improvvisamente a sinistra proprio mentre il tram stava sopraggiungendo. Chiamarono in garanzia il proprietario e l’assicuratrice di un grosso "suv" Toyota che, irregolarmente parcheggiato in prossimità del passaggio pedonale, aveva impedito al conducente del tram il preventivo avvistamento del ciclista. L’Inail agì in rivalsa, omettendo poi di coltivare la domanda.

Con sentenza del 2004 il tribunale di Milano accertò in fatto che il giovane aveva attraversato non a piedi ma in bicicletta, quando il tram si trovava a non più di otto metri di distanza e sbucando sull’area dei binari al di là del "suv" parcheggiato. Ritenne peraltro che la velocità di 18,7 km/h tenuta dal tram non fosse prudenziale in relazione alle caratteristiche del mezzo (Jumbotram a due carrozze) ed alla presenza del passaggio pedonale, implicante il possibile attraversamento di persone.

Determinò dunque nel 50% l’apporto causale colposo di ciascuno e condannò i convenuti al pagamento di Euro 411.601,25, oltre accessori (nonchè l’attore a pagare Euro 1299,43 ad ATM per il danno da sospensione temporanea del servizio).

2.- La decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Milano che, con sentenza n. 1929 depositata il 6.7.2009, ha rigettato la domanda (e compensato le spese tra tutte le parti) sul rilievo che l’investimento s’era verificato per fatto esclusivo del ciclista, che la velocità del tram non era eccessiva e che il conducente nulla potette fare per evitare l’impatto.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione A.M., affidandosi a due motivi, cui resistono con distinti controricorsi ATM e Milano Assicurazioni, la quale ultima propone anche ricorso incidentale condizionato in punto di omessa pronuncia sul proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all’azione diretta del danneggiato.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

L’intimato R.N. non ha svolto attività difensiva.

4.- Il collegio ha disposto che la motivazione sui ricorsi riuniti sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

1.- Sono dedotte:

col primo motivo (pagine 20-31), omessa e comunque insufficiente motivazione circa l’affermata responsabilità del ricorrente A. per avere la Corte d’appello ritenuto pacifica la circostanza che egli avesse attraversato la sede rotabile in sella alla bicicletta e per avere inoltre giudicato adeguata la velocità di poco meno di 19 km/h tenuta dal tram;

col secondo (pagine 31-35), "violazione e comunque falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 1227 c.c. e art. 141 C.d.S. in relazione all’art. 2043 c.c. e quindi all’affermata responsabilità esclusiva del ricorrente nel verificarsi del sinistro", per avere la Corte di merito affermato che fossero concordi le risultanze istruttorie (invece controverse) sulla responsabilità dell’ A., con conseguente violazione delle disposizioni normative indicate.

2.- Entrambe le censure vanno disattese.

– la prima per manifesta infondatezza, poichè lo stesso ricorrente afferma (a pagina 14, terza riga, del ricorso) che il tribunale, con sentenza non impugnata dall’attore, aveva affermato che il medesimo aveva "invaso, in sella alla sua bicicletta, la sede tramviaria quando la vettura dell’ATM trovavasi a non più di 8 metri di distanza", sicchè non v’è dubbio che la circostanza che egli avesse inopinatamente e repentinamente attraversato le rotaie fosse effettivamente pacifica, in quanto affermata dai convenuti, ritenuta dal tribunale e non contestata dall’ A. con atto di appello;

– la seconda per inammissibilità, in quanto la violazione di norme di diritto è prospettata in relazione al superato (sin dalla sentenza di prime cure) contrasto tra le deposizioni di due testi, sicchè assume come suo presupposto una circostanza di fatto diversa da quella accertata dal giudice del merito.

3.- Il ricorso principale va dunque respinto con assorbimento di quello incidentale condizionato.

4.- Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale condizionato e condanna A.M. alle spese, che liquida in Euro 5.200, di cui 5.000 per onorari in favore di ognuna delle società controricorrenti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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