Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-05-2011) 07-10-2011, n. 36405 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 15 giugno 2010, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 20 gennaio 2009, con cui l’imputato era stato condannato, per violenza sessuale, alla pena di anni 8 di reclusione, oltre alle pene accessorie e al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

Il fatto ascritto all’imputato consiste nell’avere costretto la figlia minorenne della sua convivente – con violenze fisiche e minacce consistite nell’affermare che, se la minore si fosse sottratta, lui avrebbe raccontato tutto alla madre e avrebbe ucciso sia lei che quest’ultima – a subire ripetuti rapporti sessuali completi, nell’ambito di un periodo di circa quattro anni.

2. – Avverso tale provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione all’attendibilità della parte civile.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza, deducendo pretese carenze e contraddizioni logiche relative alla valutazione della deposizione della vittima circa le circostanze nelle quali i fatti si sarebbero svolti.

Deve rilevarsi che, sul punto, la sentenza impugnata contiene una motivazione completa e logicamente coerente, perchè precisa che: a) la vittima – come rilevato nella sentenza di primo grado – ha fornito un racconto attendibile su tutti i profili essenziali della vicenda;

b) esistono riscontri oggettivi esterni alle dichiarazioni della vittima, quali le tracce di sangue viste dalla madre sul divano e la testimonianza della madre e di un’amica, dalle quali risulta che la stessa vittima aveva dichiarato che odiava l’imputato e che lui aveva tentato di baciarla; c) esiste un ulteriore riscontro, rappresentato dalle lesioni a un dito dell’imputato causate dalle reazioni della persona offesa alla violenza; d) vi è, poi, il riscontro rappresentato dalle dichiarazioni di un’amica della persona offesa, la quale ha affermato che l’imputato ha detto in sua presenza che era bello avere rapporti sessuali con una minorenne, riferendosi con lo sguardo alla stessa persona offesa; e) la circostanza che la madre della vittima fosse stata disponibile a riprendere in casa l’imputato va letta nel contesto generale dei fatti, dal quale emerge un’iniziale incertezza a denunciare il reato.

A fronte di una siffatta motivazione – la quale appare, come anticipato, del tutto completa e coerente – le censure del ricorrente si esauriscono nella richiesta di riesame di profili di fatto già esaminati; riesame precluso in sede di legittimità. Trova, infatti, applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell’espressa previsione normativa dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell’autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (ex plurimis, tra le pronunce successive alle modifiche apportate all’art. 606 c.p.p. dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46: Sez. 6, 29 marzo 2006, n. 10951; Sez. 6, 20 aprile 2006, n. 14054; Sez. 3, 19 marzo 2009, n. 12110; Sez. 1, 24 novembre 2010, n. 45578; Sez. 3, 9 febbraio 2011, n. 8096).

4. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *