Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-03-2012, n. 3719 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il (OMISSIS) il ventiduenne A.G. morì a seguito della collisione a "L" della propria motocicletta Yamaha 1000 con l’autovettura Fiat Croma, che stava effettuando una manovra di conversione a sinistra sulla (OMISSIS) da punto contrassegnato da "Stop". Secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dalla sentenza in questa sede impugnata, al momento della collisione piovigginava, la moto viaggiava alla velocità di 205 km/h ed il conducente/proprietario dell’autovettura, M.F., era ripartito da fermo: la moto aveva attinto la vettura all’altezza della ruota posteriore destra dopo una frenata di 33,75 metri, ne aveva provocato il testa coda completo, aveva proseguito per 66 metri dopo l’impatto, aveva urtato altra autovettura ed aveva proseguito per ulteriori 42 metri dopo la seconda collisione.

Con sentenza n. 7222 del 2003 il Tribunale di Milano, decidendo sulla domanda risarcitoria del padre del defunto, A.C., e della ventiquattrenne sorella P., determinò nel 70% l’apporto causale colposo del M. e condannò l’assicuratrice dell’autovettura Assicurazioni Generali s.p.a. e gli eredi del M. al pagamento di ulteriori Euro 116.704,22 rispetto all’importo di L. 400.000.000 già versato dalla compagnia il 23.7.1999. 2.- La decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Milano che, con sentenza n. 2475 del 29.9.2009, ha ritenuto prevalente l’apporto causale colposo del motociclista determinandolo nel 70% in luogo del 30%, ha escluso che i congiunti avessero provato di aver subito un danno patrimoniale da lucro cessante, ha escluso anche che essi avessero patito un danno alla salute, ha riconosciuto il danno non patrimoniale conseguito alla morte del congiunto determinandolo, nella quota di responsabilità imputabile al M., in Euro 60.000 per il padre ed in Euro 20.000 per la sorella, riconoscendo altresì Euro 6.500 per danno emergente e condannando entrambi gli A. a restituire quanto ricevuto in eccesso dalla società di assicurazione, con compensazione delle spese del doppio grado.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione A.P., anche in qualità di unica erede del padre C., affidandosi a sei motivi illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso la società Assicurazioni Generali.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.- Sono dedotte:

– col primo motivo, violazione e falsa applicazione del codice della strada e degli artt. 112, 115 e 345 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che l’automobilista fosse ripartito dopo essersi arrestato allo "stop", ponendo a base della decisione un fatto diverso da quello ritenuto dal tribunale (che s’era riferito al mancato arresto dell’automobilista) e concernente circostanza non impugnata;

– col secondo, violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 342 c.p.c., per avere la Corte attribuito al motociclista un apporto causale del 70% a fronte dell’appello della società assicuratrice che ne chiedeva la determinazione non inferiore al 50%; e per averlo fatto con argomenti non prospettati dall’appellante;

– col terzo, violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni processuali e dell’art. 2033 c.c., per avere il giudice di secondo grado, ordinando la restituzione degli importi percepiti in eccesso dai congiunti del defunto in accoglimento della domanda proposta dalla società assicuratrice (che in primo grado aveva chiesto dichiararsi satisfattiva la somma di L. 400.000.000 già versata), statuito su una domanda nuova, inoltre riconoscendo gli interessi dalla data del versamento anzichè da quella della richiesta;

– col quarto, violazione e falsa applicazione degli artt. 230 bis e 2043 c.c., artt. 112 e 115 c.p.c. per avere la Corte d’appello escluso il danno patrimoniale da lucro cessante (non riconosciuto neppure dal giudice di primo grado) sulla base di un argomento (acquisto di una costosa moto da parte del defunto) in contrasto con prove testimoniali di segno diverso;

– col quinto, violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost., art. 230 bis c.c., L. 23 dicembre 1986, n. 917, art. 5, comma 4, 112, artt. 115 e 132 c.p.c. per avere la Corte d’appello acriticamente recepito la motivazione del Tribunale, secondo il quale, la cessazione dell’attività, attuata dal padre, invalido al 74%, era da "mettersi in relazione alla volontaria, deliberata scelta di quest’ultimo, che ha spontaneamente rinunciato a conseguire, sia pure attraverso prestazioni più onerose e disagevoli, il guadagno di una ditta ben avviata", anzichè alla morte del titolare dell’impresa familiare;

– col sesto, violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., art. 2 Cost. in relazione all’art. 1 della Carta di Nizza nonchè del Trattato di Lisbona, art. 32 Cost., artt. 112, 115 e 132 c.p.c. per avere la corte d’appello ritenuto inammissibile la domanda di risarcimento del danno biologico sofferto iure proprio dai congiunti benchè la "perizia" del dott. R. avesse riscontrato risvolti patologici nei congiunti del ragazzo deceduto.

2.- Va premesso che la sentenza della Corte d’appello – che ha riformato quella del Tribunale, emessa dal GOA – si connota, nelle 47 fitte pagine di cui consta, per scrupolosa analiticità delle risultanze probatorie, dovizia argomentativa e puntualità di riferimenti giurisprudenziali sia sotto il profilo dell’individuazione dell’apporto causale del motociclista deceduto, che del danno risarcibile, patrimoniale e non patrimoniale.

Il ricorso, anch’esso doviziosamente argomentato nelle 40 pagine che lo compongono e corredato da quesiti (pur se superfluamente, in relazione alla data della sentenza) sovente prescinde, peraltro, dalle specifiche rationes deciderteli della sentenza impugnata.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

Il fulcro della decisione della corte d’appello è che il motociclo viaggiava a velocità spropositamente elevata (205 km/h) e che, secondo gli accertamenti tecnici svolti in sede penale che ha motivatamente ritenuto di privilegiare, sarebbe bastato che rallentasse a "soli" 165 km/h al momento in cui aveva potuto scorgere la vettura (190 metri prima di impattarvi contro) per evitare l’urto.

Per converso, solo per "persistente massimo rigore nei confronti di M.F." (così la sentenza impugnata, alla quarta riga di pagina 23) s’è quantificato nel 30% l’apporto causale colposo del medesimo, che non era in grado di apprezzare la velocità di un autoveicolo in avvicinamento verticale e che non poteva certo agevolmente prevedere che, in una giornata piovigginosa, una moto si appropinquasse all’incrocio ad una velocità che sarebbe dovuta essere particolarmente moderata ed alla quale si percorrono, invece, più di 56 metri al secondo.

In siffatto contesto, che il M. si fosse fermato o no (ma la corte ha ritenuto che sì fosse fermato in ragione della ricostruzione effettuata dal consulente del P.M. in sede penale) non ha affatto valenza determinante.

2.2.- Il secondo motivo è inammissibile. La questione è trattata e risolta dalla corte d’appello al paragrafo 3/3 (pagina 19) della sentenza impugnata con argomenti dai quali la ricorrente totalmente prescinde e che non sono oggetto di specifica censura. Va soggiunto che un’impugnazione non concerne mai una circostanza ma un capo o più capi della decisione, o la decisione stessa.

2.3.- Il terzo motivo è infondato quanto alla violazione di norme processuali: che il convenuto domandi che sia considerato satisfattivo un importo già versato non comporta, in sè, rinuncia a ripetere quanto, di quell’importo, risulti poi non dovuto.

E’ invece fondato quanto alla decorrenza degli interessi, non essendo stata la somma erogata (nel 1999) in esecuzione della sentenza di primo grado (del 2003), sicchè trova applicazione la disposizione di cui all’art. 2033 cod. civ., secondo la quale gli interessi decorrono dalla data della domanda se viene ripetuto quanto sia stato percepito in buona fede dall’accipiens, come nel caso di specie. Gli interessi sulle somme da restituire sono dunque dovuti dalla data della richiesta (corrispondente alla data del deposito della comparsa di risposta contenente l’appello incidentale delle Generali).

2.4.- Il quarto ed il quinto motivo, che possono congiuntamente esaminarsi, sono inammissibili in quanto prescindono dalle diffuse argomentazioni svolte dalla Corte d’appello da pagina 23 a pagina 36 della sentenza impugnata, che non sono fatte oggetto di specifiche censure e che si risolvono, peraltro, in un apprezzamento di puro fatto.

2.5.- Inammissibile è anche il sesto motivo: a fronte dell’affermazione della Corte d’appello (a pag. 37 della sentenza) che gli appellanti non avevano mosso specifiche censure all’affermazione del primo giudice (secondo il quale la patologia denunciata dagli attori non può trovare altra collocazione che in quel turbamento transeunte estrinsecato nel danno morale nel quale è contenuta in sè ogni sofferenza non specificamente degenerata in uno stato di vera e propria malattia) la ricorrente apoditticamente afferma (a pagina 36 del ricorso, in fine) che tanto non è vero perchè il motivo, pur nella sua tacitiana brevità, risulta sufficientemente ed esaurientemente argomentato. Viola, in tal modo, il principio di autosufficienza, non essendo questa corte edotta di quel che nel motivo era dedotto.

3.- Conclusivamente, va parzialmente accolto solo il terzo motivo, cassandosi in parte qua la sentenza impugnata e disponendosi, con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., che gli interessi sulle somme da restituire alle Assicurazioni Generali siano computati dalla data del deposito della comparsa contenente l’appello incidentale della stessa società, ferme tutte le altre statuizioni della Corte d’appello.

Le spese del giudizio di cassazione vanno poste per due terzi a carico della ricorrente, data la sua prevalente soccombenza, compensate per il residuo terzo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il secondo profilo del terzo motivo di ricorso, rigetta tutte le altre censure, cassa in relazione e, decidendo nel merito, ferme tutte le altre statuizioni della sentenza impugnata, dispone che gli interessi legali sulle somme da restituire alle Assicurazioni Generali s.p.a. siano computati dalla diversa data del deposito della comparsa di risposta contenente l’appello incidentale della stessa società;

condanna la ricorrente A.P. a rimborsare alla società controricorrente i due terzi delle spese del giudizio di legittimità, che in tale frazione si liquidano in Euro 8.066, di cui 8.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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