T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 08-11-2011, n. 8603 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente espone:

– di essere proprietario di un lotto ricadente nella zona B – sottozona B1 del vigente P.R.G. del Comune di Monte Porzio Catone, ubicato in Via Montecompatri, 27 e distinto in catasto alla part. n. 334, fg. 8;

– di aver presentato al Comune di Monte Porzio Catone un’istanza di accesso in data 16 febbraio 2011, rivolta ad acquisire la documentazione relativa ai titoli edilizi concernenti l’immobile sito nel lotto confinante a quello di sua proprietà (licenza edilizia/permesso di costruire; eventuali varianti; istanze e provvedimenti di sanatoria; nulla osta paesaggistici), senza ottenere risposta.

Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, l’interessato ha impugnato il silenzio – rifiuto formatosi sulla predetta istanza, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso ai documenti richiesti, finalizzato alla tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi.

Si è costituito in giudizio il controinteressato D.D.V., resistendo al ricorso.

A seguito dell’ordinanza n. 5643/2011, il ricorso è stato chiamato per la discussione alla Camera di Consiglio del 10 ottobre 2011 e quindi trattenuto in decisione.

2. Il Collegio ritiene che sussistano nella specie la legittimazione e l’interesse del ricorrente a chiedere e a ottenere l’accesso alla documentazione edilizia richiesta con l’apposita istanza.

In particolare, il fatto che – alla stregua della prospettazione del controinteressato, non contestata dal ricorrente – quest’ultimo intenda verificare la regolarità dei titoli abilitativi rilasciati al confinante, pur non avendo tempestivamente impugnato l’annullamento d’ufficio di un proprio titolo edilizio, non significa che il ricorso sia volto a un inammissibile controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione. Infatti il ricorrente potrà, una volta ottenuta la documentazione richiesta, ativare tutte le iniziative comunque consentite dall’ordinamento a tutela sia dei propri interessi di proprietario confinante, sia della propria posizione di destinatario di provvedimenti amministrativi in materia edilizia.

3. Essendosi quindi formato il silenzio impugnabile sull’istanza di accesso, e attesa la sussistenza dei relativi presupposti, il ricorso deve essere accolto.

Va quindi ordinato al Comune di Monte Porzio Catone di consentire – ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 c.p.a. – alle odierno ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione in via amministrativa o dalla notificazione della stessa a cura del ricorrente medesimo, l’accesso ai documenti richiesti con l’istanza notificata al Comune medesimo in data 16 febbraio 2011.

Il diritto di accesso andrà esercitato con la duplice modalità:

– della visione diretta, per quanto attiene all’originale dei documenti;

– dell’estrazione della relativa copia, subordinata al rimborso dei costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 26, comma 2, del codice del processo amministrativo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto ordina al Comune di Monte Porzio Catone l’esibizione degli atti richiesti dal ricorrente, con le modalità indicate in motivazione.

Condanna il Comune di Monte Porzio Catone al pagamento, in favore del ricorrente F.A., delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio nella misura di Euro 1000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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