Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-05-2011) 07-10-2011, n. 36402 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 21.1.2010, in parziale riforma della sentenza 3.6.2008 del Tribunale collegiale di quella città:

a) ribadiva l’affermazione della responsabilità penale di D.C. G. in ordine al reato di cui:

– all’art. 609 bis cod. pen. (perchè, con violenza consistita nel trattenere per un braccio G.V., minore degli anni 14, e nel non arrestare la marcia del trattore a bordo del quale si trovavano per impedirle di scendere, costringeva la stessa a subire atti sessuali, consistiti nel toccarla sul seno e su quasi tutto il corpo, prendendo pure la mano della ragazza affinchè anche lei lo toccasse – in (OMISSIS));

b) e, ritenuta l’ipotesi di minore gravità di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, determinava la pena in anni due di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale;

c) confermava le statuizioni risarcitorie in favore della G., costituitasi parte civile.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del D.C., il quale ha eccepito mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità, per avere la Corte territoriale ritenuto incongruamente attendibili le accuse formulate dalla G., imprecise persino sulla individuazione dell’epoca in cui sarebbe avvenuto il fatto, senza approfondire le contraddizioni rilevate tra le narrazioni della minore e quelle fornite dalla madre e dalla sorella.

Il giudizio sulla colpevolezza, inoltre, sarebbe stato inaffidabilmente riposto sull’opinione di un "esperto nella guida di trattori", il quale, senza avere effettuato alcuna prova pratica sul veicolo cingolato utilizzato in concreto, aveva opinato "sulla astratta possibilità che il mezzo, a determinate condizioni, poteva essere condotto servendosi di una sola mano". Mancherebbe di ogni giustificazione, infine, "il rifiuto di dare corso ai richiesti approfondimenti istruttori sulla base dello stentoreo riferimento ad una marginalità delle richieste, senza in alcun modo offrire una accettabile motivazione del diniego".

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato, perchè tutte le doglianze sono infondate.

1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest’ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa (vedi, tra le costanti decisioni in tal senso, Cass.: Sez. 3: 12.10.2006, n. 34110;

10.8.2005, n. 30422 e 29.1.2004, n. 3348; Sez. 4, 9.4.2004, n. 16860).

Un’indagine siffatta, nella fattispecie in esame, risulta correttamente effettuata, poichè i giudici del merito hanno sottoposto ad un controllo rigoroso le dichiarazioni accusatorie provenienti da G.V. e coerentemente hanno riconosciuto credibilità alle stesse (tenendo anche conto delle argomentazioni svolte dal consulente del P.M.) a fronte di non meglio specificate "contraddizioni" con le dichiarazioni rese dalla madre e dalla sorella.

2. Nell’anzidetto contesto probatorio la Corte territoriale non ha mancato di valutare le obiezioni formulate dalla difesa con riferimento alla prospettata inattendibilità della valutazione – circa la possibilità di guidare per brevi tratti il trattore cingolato anche con una sola mano – espressa dal tecnico M. M., "esperto" del funzionamento di macchine agricole.

Tale possibilità è stata contestata dalla difesa con una confutazione meramente assertiva e non corroborata da alcun elemento tecnico idoneo a screditarla.

Le argomentazioni dei giudici del merito non trovano smentita, dunque, nelle prospettazioni difensive, rivolte sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio in una diversa ottica valutativa. Deve concludersi, pertanto, che la Corte territoriale – previo adeguato raffronto degli elementi di responsabilità acquisiti a carico dell’imputato con le obiezioni mosse dalla difesa – è razionalmente pervenuta ad un’affermazione di colpevolezza sulla base di un apparato argomentativo della cui logicità non è dato dubitare.

3. A norma dell’art. 603 c.p.p., comma 1, la rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all’abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l’indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi.

A tale istituto di carattere eccezionale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti ed un’impossibilità siffatta può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti nonchè quando l’incombente richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.

L’error in procedendo, in cui si sostanzia il vizio che l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), ricomprende fra i motivi di ricorso per Cassazione, rileva pertanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema – solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa. Ciò comporta che la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da potere inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento dei giudici di merito e tanto non è dato ravvisare nella sentenza in esame.

La parte aveva chiesto, con l’atto di appello, un nuovo esame anche attraverso confronto, della parte offesa, della madre e della sorella della parte offesa; nonchè l’espletamento di una perizia tecnica sulle modalità di guida di un trattore e la Corte di merito, a fronte di tali richieste, ha correttamente affermato (con argomentazioni ineccepibili sotto il profilo logico-giuridico) di poter escludere ogni incertezza allo stato degli atti, considerando razionalmente irrilevante, nel quadro complessivo degli elementi di prova già raccolti, l’accertamento al quale esse erano finalizzate.

La contraria affermazione di rilevanza non risulta sorretta, nel ricorso, da alcuna esplicitazione concreta.

Va altresì evidenziato che – secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema (vedi Cass.: Sez. 3, 2.2.2006, Biondillo ed altri; Sez. 4, 6.2.2004, n. 4981; Sez. 4, 28.2.2003, a 9279; Sez. 5, 21.10.1999, n. 12027; Sez. 3, 14.2.1998, n. 13086) – la perizia non può farsi rientrare nel concetto di "prova decisiva", essendo un mezzo di accertamento neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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