T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 08-11-2011, n. 8565

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto gravame la società ricorrente ha impugnato:

a) la determinazione del 5.11.2010 con cui la Euro soa spa ha disposto la decadenza della attestazione n.9879/04/00 del 4.5.2010 in quanto "la sua emissione è avvenuta in assenza del requisito previsto dall’art.17, comma 1, lett. m) del DPR n.34/2000";

b) la determinazione con cui l’intimata Autorità ha disposto l’inserimento nel casellario informatico delle imprese della segnalazione con cui la citata soa ha comunicato l’avvenuta adozione del contestato provvedimento di decadenza.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Quanto alla automatica imputabilità a V. srl della produzione di falsa documentazione.

V.zione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10, comma 1, lett.h) della L. n.241/1990 e ss.mm.ii. per difetto di motivazione e carenza di istruttoria; eccesso di potere per inosservanza delle determinazioni nn.1/2010 e 3/2010;

2) Quanto al mancato svolgimento delle verifiche in merito alla imputabilità del falso da parte dell’AVCP:

V.zione e falsa applicazione degli artt.3 e 10 comma 1, lett.h) della L. n.241/1990 e ss.mm.ii. per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, difetto dei presupposti legali; eccesso di potere per inosservanza delle determinazioni nn.1/2010 e 3/2010;

3) Quanto alla non imputabilità a V. del falso:

V.zione e falsa applicazione dell’art.17, comma, lett. m) del DPR n.34/2000, dell’art.38, comma 1, lettere h) e mbis) del D.lgvo n.163/2010. V.zione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10, comma 1, lett.h) della L. n.241/1990 e ss.mm.ii. per difetto di motivazione, carenza di istruttoria e difetto dei presupposti legali; eccesso di potere per inosservanza delle determinazioni nn.1/2010 e 3/2010;

Si è costituita l’intimata Autorità contestando con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 19.10.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

In punto di fatto deve essere evidenziato che:

1) il procedimento di decadenza è stato attivato in quanto la soa emittente aveva acclarato che uno dei certificati di esecuzione lavori presentati dalla società ricorrente non era stato confermato dalla stazione appaltante;

2) in relazione a tale aspetto la suddetta soa ha interessato la resistente Autorità, la quale dopo aver effettuato le dovute indagini, chiedendo a tal fine informazioni sia alla stazione appaltante che alla srl V., ha ordinato alla ripetuta soa di adottare il contestato provvedimento di ritiro;

c) in esecuzione di quanto disposto dall’Autorità la soa, sul presupposto che l’accertata falsità del certificato lavori avesse comportato automaticamente il venir meno del requisito di cui all’art.17, comma 1, lett. m) del DPR n.347/2000, ha assunto la gravata decadenza.

Alla luce di tali presupposti fattuali risulta palesemente fondata la doglianza con cui è stata contestata la legittimità della determinazione dell’intimata soa, la quale è stata adottata per il venir meno in capo alla società ricorrente del requisito di cui all’art. 17 lett. m) del DPR n. 34/2000 – il quale prevede tra i requisiti generali per ottenere il rilascio di un’attestazione l’inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione – senza che fosse in alcun modo dimostrata l’imputabilità del falso documentale alla srl V..

Al riguardo il Collegio – in disparte la circostanza che la mera decadenza poteva essere legittimamente pronunciata sulla base del mero dato oggettivo della produzione di un documento falso indipendentemente, quindi, dalla sussistenza dei presupposti previsti dal richiamato art. 17, comma 1, lett.m – in linea con i propri precedenti in materia, dettagliatamente richiamati da parte ricorrente, sottolinea che la tesi su cui si basa il contestato provvedimento risulta in palese contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale della Sezione, secondo cui la perdita del prescritto requisito generale postula non solo la produzione in sede di richiesta di rilascio di attestazione di documentazione falsa, ma anche la riferibilità soggettiva del fatto all’impresa richiedente a titolo di dolo o colpa, nozione quest’ultima qualificabile in termini di violazione di doveri di diligenza.

In sostanza è richiesto che l’impresa sia consapevole della falsità della documentazione e l’abbia nondimeno utilizzata ovvero sia incorsa in un comportamento negligente nell’accertare la non veridicità della documentazione prodotta.

In tale contesto, quindi, non è individuabile alcun automatismo tra il fatto materiale della produzione di documentazione falsa e perdita del menzionato requisito generale, per cui la citata determinazione che si è basata su tale automatismo risulta in palese contrasto con il disposto dell’art. 17, comma 1, lett m) del DPR n. 34/2000, come interpretato dal consolidato orientamento giurisprudenziale

Tale conclusione risulta avvalorata poi sia dalla circostanza che nella nota con cui l’Autorità aveva ordinato alla soa di procedere alla decadenza non era stato fatto alcun riferimento alla perdita del requisito di cui all’art.17, lett.m), ma si era posta l’attenzione unicamente sul dato oggettivo della riconosciuta falsità del certificato lavori, sia dal fatto che nella successiva iscrizione nel casellario informatico nessun riferimento è stato fatto alla perdita del ripetuto requisito.

Ciò premesso, la doglianza in trattazione è fondata, ed il proposto gravame deve essere accolto, con conseguente annullamento sia del gravato provvedimento di decadenza sia dell’iscrizione dello stesso nel casellario informatico, e con assorbimento delle altre censure dedotte.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.12202 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla i gravati provvedimenti

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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