Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-05-2011) 07-10-2011, n. 36397 Sospensione condizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 6 maggio 2010, il Tribunale di Cassino – sezione distaccata di Sora, ha condannato l’imputato, per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a), perchè, nella sua qualità di direttore dei lavori, aveva iniziato i lavori per un impianto di irrigazione a pioggia, opera pubblica di interesse statale, senza l’osservanza dei requisiti previsti dall’art. 7, lett. b), del citato D.P.R., per la mancanza del parere dell’autorità di bacino; lo ha, invece, assolto da altra imputazione.

2. – Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento e, in particolare, lamentando: 1) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alle caratteristiche dell’opera, la quale non sarebbe un tutto unico, ma un insieme di opere da realizzare in tre fasi, la prima delle quali – consistente nella realizzazione di condotte d’acqua interrate – non richiederebbe, come invece ritenuto in sentenza, il parere dell’autorità di bacino; 2) la violazione di legge consistente nell’erroneo assunto che la mancanza del parere dell’autorità di bacino integri il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. a); 3) la concessione – non richiesta e, pertanto, da revocarsi – della sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è solo parzialmente fondato.

3.1. – Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che l’impianto di irrigazione da costruire non sarebbe un tutto unico, ma un insieme di opere da realizzare in tre fasi, la prima delle quali – consistente nella realizzazione di condotte d’acqua interrate – non richiederebbe, come invece ritenuto in sentenza, il parere dell’autorità di bacino.

Tale assunto è erroneo, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata.

E’, infatti, evidente che l’opera in questione costituisce un tutto unico, perchè essa è stata progettata unitariamente e, soprattutto, perchè il suo impatto ambientale, idrogeologico e urbanistico non può che venire in rilievo globalmente, per consentire all’amministrazione una valutazione complessiva e non parcellizzata.

Il fatto che, per mere finalità esecutive e finanziarie, l’opera debba essere realizzata in tre fasi non fa venire meno la sua unitarietà, perchè tali fasi non possono essere considerate funzionalmente autonome e distinte, essendo unitariamente dirette ad uno stesso obiettivo finale e devono, dunque, essere sottoposte anche al controllo preventivo ai fini di difesa del suolo, che si realizza attraverso il prescritto parere dell’Autorità di bacino competente.

Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso.

3.2. – Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui l’imputato sostiene l’erroneità dell’assunto – posto a fondamento della sentenza censurata – secondo cui la mancanza del parere dell’autorità di bacino integra il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. a).

Deve, infatti, richiamarsi il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora il parere dell’Autorità di bacino sulla compatibilità idrogeologica dell’opera sia necessario, la sua mancanza integra il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. a), anche ove sia stata rilasciata la relativa concessione edilizia (Sez. 6^, 20 settembre 2004, n. 39523).

3.3. – Deve essere invece accolta la richiesta di esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avanzata in via subordinata, sul rilievo che tale beneficio non era stato richiesto dall’imputato. La natura meramente dichiarativa di tale pronuncia, consente a questa Corte – in base al disposto dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), – di provvedere direttamente sul punto, annullando senza rinvio la sentenza impugnata.

4. – Ne deriva il parziale accoglimento del ricorso, limitatamente alla concessa sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessa sospensione condizionale della pena; beneficio che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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