Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-05-2011) 07-10-2011, n. 36391 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15.3.2010, confermava la sentenza 17.12.2008 del Tribunale monocratico di quella città, che aveva affermato la responsabilità penale di S.A. in ordine ai reati di cui:

"al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), per avere realizzato – senza il prescritto permesso di costruire – in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, due corpi di fabbrica in ampliamento di un manufatto preesistente – acc. in (OMISSIS), fino al 3.10.2005;

– al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, per avere realizzato le opere edilizie anzidette in assenza dell’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo;

all’art. 483 cod. pen., poichè – in due domande di condono edilizio da lui presentate ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32 – attestava falsamente che le opere di cui veniva richiesta la sanatoria erano state ultimate entro il 31 marzo 2003 – in Roma, il 9.12.2004;

e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i reati nei vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi 6 di reclusione, con ordine di demolizione dette opere abusive e concessione dei doppi benefici.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, nell’interesse del S., l’Avv.to Pasquale Landolfi, il quale ha eccepito violazione della legge processuale, poichè, essendo codifensore dell’imputato unitamente all’Avv.to Luciano Moneta Caglio, aveva ricevuto avviso dell’udienza di trattazione del 15 marzo 2010 (dopo il rifiuto opposto dal collega di studio alla ricezione dell’atto per l’indicazione illeggibile del nome dell’imputato) con irrituale comunicazione a mezzore, laddove, ai sensi dell’art. 167 c.p.p., la notifica sarebbe dovuta avvenire con le modalità di cui all’art. 157 c.p.p., commi 1 e 2.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poichè manifestamente infondato.

A fronte della corretta applicazione dell’art. 149 c.p.p. per le notificazioni urgenti al difensore (fatta espressamente salva dall’art. 167 c.p.p.), viene prospettata incongruamente, infatti, la necessità dell’applicazione delle previsioni di cui all’art. 157 c.p.p., commi 1 e 2.

La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione dei reati contravvenzionali scaduta in epoca successiva (3.4.2010) alla pronuncia della sentenza impugnata (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).

Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, a 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000/00.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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